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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2024, n. 15456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15456 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN YU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2023 del G.I.P. TRIBUNALE DI MODENA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 15 novembre 2023 il G.i.p. del Tribunale di Modena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena di un anno e due mesi di reclusione e 600 euro di multa a YU SA per concorso nei reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen. e disponeva la confisca per equivalente ex art. 474 -bis cod. pen., sino alla concorrenza del valore di 226.750 euro, dei beni nella disponibilità dell'imputato, inclusa l'autovettura Alfa Romeo della quale aveva la Penale Sent. Sez. 2 Num. 15456 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 10/04/2024 disponibilità, essendone comproprietario unitamente alla propria convivente AR IN. 2. Ha proposto ricorso YU LD, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione limitatamente alla confisca della suddetta autovettura. Assume il ricorrente che la sentenza, pur dando atto della titolarità del veicolo anche in capo a AR IN, terza estranea ai reati ascritti a YU LD, ne ha disposto l'ablazione sulla base di una mera presunzione di disponibilità in capo all'imputato, circostanza non suffragata da alcun atto, neppure indicato dal giudice, smentita invece dalla documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risulta che il contratto di acquisto e la polizza assicurativa erano stati intestati solo alla IN, coniuge del ricorrente e utilizzatrice dell'autovettura che ella aveva acquistato dopo avere venduto il precedente veicolo di sua esclusiva proprietà. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione. 4. Il ricorrente, infatti, ha dedotto che l'autovettura in sequestro, della quale è stata disposta la confisca, è nella esclusiva proprietà e disponibilità della moglie AR IN, unico soggetto, pertanto, che - nella prospettazione difensiva - avrebbe diritto alla restituzione del bene. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, da tempo consolidata, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992). Analogamente, una volta passata in giudicato la sentenza, solo il terzo rimasto estraneo al processo, proposto incidente di esecuzione, ha titolo per rivendicare la legittima appartenenza del bene sottoposto a confisca (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938; Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, 2 Guidi, Rv. 285695; Sez. 1, n. 31901 del 22/03/2023, Abbate, Rv. 285015; Sez. 6, n. 29124 del 02/07/2012, Carlon, Rv. 253180). 5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024. •
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 15 novembre 2023 il G.i.p. del Tribunale di Modena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena di un anno e due mesi di reclusione e 600 euro di multa a YU SA per concorso nei reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen. e disponeva la confisca per equivalente ex art. 474 -bis cod. pen., sino alla concorrenza del valore di 226.750 euro, dei beni nella disponibilità dell'imputato, inclusa l'autovettura Alfa Romeo della quale aveva la Penale Sent. Sez. 2 Num. 15456 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 10/04/2024 disponibilità, essendone comproprietario unitamente alla propria convivente AR IN. 2. Ha proposto ricorso YU LD, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione limitatamente alla confisca della suddetta autovettura. Assume il ricorrente che la sentenza, pur dando atto della titolarità del veicolo anche in capo a AR IN, terza estranea ai reati ascritti a YU LD, ne ha disposto l'ablazione sulla base di una mera presunzione di disponibilità in capo all'imputato, circostanza non suffragata da alcun atto, neppure indicato dal giudice, smentita invece dalla documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risulta che il contratto di acquisto e la polizza assicurativa erano stati intestati solo alla IN, coniuge del ricorrente e utilizzatrice dell'autovettura che ella aveva acquistato dopo avere venduto il precedente veicolo di sua esclusiva proprietà. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione. 4. Il ricorrente, infatti, ha dedotto che l'autovettura in sequestro, della quale è stata disposta la confisca, è nella esclusiva proprietà e disponibilità della moglie AR IN, unico soggetto, pertanto, che - nella prospettazione difensiva - avrebbe diritto alla restituzione del bene. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, da tempo consolidata, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992). Analogamente, una volta passata in giudicato la sentenza, solo il terzo rimasto estraneo al processo, proposto incidente di esecuzione, ha titolo per rivendicare la legittima appartenenza del bene sottoposto a confisca (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938; Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, 2 Guidi, Rv. 285695; Sez. 1, n. 31901 del 22/03/2023, Abbate, Rv. 285015; Sez. 6, n. 29124 del 02/07/2012, Carlon, Rv. 253180). 5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024. •