TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/10/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5407/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.N.R. 5407/2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia, Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Napoli, n. 6/D, presso lo studio dell'Avv. MICHELE ORSOGNA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Foggia, alla Via Mario Natola, n. 39, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO VIGIANO che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025, con cui si dichiarava il decesso di . Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.11.2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia il 28.09.1993 (registrato nei Registri dello Stato Civile di Foggia al n. 725, Parte II, Serie A, anno 1993) con
. Controparte_1
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale designava il Giudice relatore e fissava la prima udienza al 07.02.2024, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta. Si costituiva in giudizio la resistente che, nel prendere atto della volontà ricorrente, non si opponeva, suo malgrado, alla richiesta di cessazione degli effetti civili del suindicato matrimonio e chiedeva, inoltre, la conferma della corresponsione di un assegno divorzile, nella stessa misura disposta in sede di separazione. Con provvedimento del 07.02.2024, il Giudice Delegato disponeva, in via temporanea ed urgente, sulle statuizioni economiche, confermando, tra l'altro, il versamento dell'assegno in favore della resistente. A seguito di istanza pervenuta da parte ricorrente, con la quale, dedotta la scoperta della grave malattia di , si chiedeva di decidere solo in relazione allo status, questo Parte_1
Tribunale, con sentenza non definitiva (ovvero definitiva parziale) n.1997/2024 del 22.07.2024, pubblicata il giorno seguente, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, rimettendo, inoltre, la causa sul ruolo per il prosieguo della trattazione. Avverso tale sentenza, avuto conto dell'exitus di , la resistente proponeva Parte_1 gravame presso la Corte d'Appello di Bari, la quale, in data 23.01.2025, con sentenza n.101/2025, accertando il decesso del coniuge, avvenuto il 29.07.2024, e, quindi, prima del passaggio in giudicato della precitata sentenza del Tribunale di Foggia, dichiarava la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Con nota scritta per l'udienza cartolare del 15.09.2025, la resistente, rappresentando l'avvenuto decesso di - dichiarato per altro dal Procuratore del ricorrente con nota del Parte_1
14.09.2025 -, depositava telematicamente il relativo certificato di morte e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La causa veniva riservata per la decisione collegiale, senza termini.
*******
Orbene, rilevato che il ricorrente, , è deceduto in data 29.07.2024, come da Parte_1 documentazione in atti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche per quanto attiene al presente giudizio, per il quale, come specificato, era stato disposto il prosieguo della trattazione in relazione alle domande accessorie. Nel caso in esame, si rileva la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 149 c.c., il quale prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, “si scioglie con la morte di uno dei coniugi”. Pertanto, qualora la morte di un coniuge sopravvenga prima della stessa declaratoria sullo status, che sia passata in giudicato, “diviene inammissibile ogni pretesa, ivi inclusa quella all'assegno divorzile, avente la prima come indefettibile presupposto” (Cass. 19 giugno 1996, n. 5664). Come è noto, nel caso in cui il Tribunale emetta sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio può continuare per la decisione relativa all'an e al quantum dell'assegno. Nel presente giudizio il Tribunale si era già pronunciato sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ancorché, per le ragioni esposte, non si era formato il giudicato e per il quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere dalla Corte d'Appello di Bari. La questione, pertanto, nel caso di specie, si pone in merito alla pronuncia della medesima declaratoria anche in relazione al giudizio vertente sulla determinazione delle domande accessorie. In proposito, la Suprema Corte ha più volte chiarito che la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, n. 18130 del 26.7.2013 e Cass. civ. Sez. I, n. 4092 del 20.02.2018). Inoltre, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, con un orientamento condiviso anche da questo Tribunale, “l'azione di divorzio ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico - nella specie estranee alla lite - inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l'istanza di divorzio e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte. Pertanto, una volta intervenuto il decesso del coniuge che aveva proposto la relativa domanda, è inammissibile il subingresso nel processo di chi, accampando la propria qualità di erede, miri non già a far valere diritti, o contestare obbligazioni, di contenuto patrimoniale, già entrati nel patrimonio del de cuius prima del suo decesso (e suscettibili, perciò, di trasmissione iure hereditario), ma a coltivare l'azione di divorzio già esercitata dal defunto, ed a far così risalire a tale causa, e non al sopravvenuto decesso, lo scioglimento del di lui matrimonio. L'art. 110 c.p.c., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce invero i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione, sicché, in tema di azione di divorzio, ove il decesso di uno dei coniugi, sopravvenuto nel corso del relativo processo, determina lo scioglimento del matrimonio per altra causa, precludendo il diritto ad ottenere il bene della vita richiesto in via giudiziale (e cioè la cessazione degli effetti civili del matrimonio), detta norma non vale a radicare la legittimatio ad processum del successore a titolo universale nei confronti del coniuge superstite, non verificandosi alcuna successione nel diritto e nel rapporto per l'intrinseca intrasmissibilità della situazione soggettiva correlativa (Cass. 25 giugno 2003, n. 10065)” (cfr., da ultimo, Cass. 5236/2022). Per tali ragioni, attesa la natura della pronuncia, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per morte del coniuge , Parte_1 avvenuta in corso di causa il 29.07.2024;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.N.R. 5407/2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia, Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Napoli, n. 6/D, presso lo studio dell'Avv. MICHELE ORSOGNA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Foggia, alla Via Mario Natola, n. 39, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO VIGIANO che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025, con cui si dichiarava il decesso di . Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.11.2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia il 28.09.1993 (registrato nei Registri dello Stato Civile di Foggia al n. 725, Parte II, Serie A, anno 1993) con
. Controparte_1
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale designava il Giudice relatore e fissava la prima udienza al 07.02.2024, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta. Si costituiva in giudizio la resistente che, nel prendere atto della volontà ricorrente, non si opponeva, suo malgrado, alla richiesta di cessazione degli effetti civili del suindicato matrimonio e chiedeva, inoltre, la conferma della corresponsione di un assegno divorzile, nella stessa misura disposta in sede di separazione. Con provvedimento del 07.02.2024, il Giudice Delegato disponeva, in via temporanea ed urgente, sulle statuizioni economiche, confermando, tra l'altro, il versamento dell'assegno in favore della resistente. A seguito di istanza pervenuta da parte ricorrente, con la quale, dedotta la scoperta della grave malattia di , si chiedeva di decidere solo in relazione allo status, questo Parte_1
Tribunale, con sentenza non definitiva (ovvero definitiva parziale) n.1997/2024 del 22.07.2024, pubblicata il giorno seguente, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, rimettendo, inoltre, la causa sul ruolo per il prosieguo della trattazione. Avverso tale sentenza, avuto conto dell'exitus di , la resistente proponeva Parte_1 gravame presso la Corte d'Appello di Bari, la quale, in data 23.01.2025, con sentenza n.101/2025, accertando il decesso del coniuge, avvenuto il 29.07.2024, e, quindi, prima del passaggio in giudicato della precitata sentenza del Tribunale di Foggia, dichiarava la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Con nota scritta per l'udienza cartolare del 15.09.2025, la resistente, rappresentando l'avvenuto decesso di - dichiarato per altro dal Procuratore del ricorrente con nota del Parte_1
14.09.2025 -, depositava telematicamente il relativo certificato di morte e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La causa veniva riservata per la decisione collegiale, senza termini.
*******
Orbene, rilevato che il ricorrente, , è deceduto in data 29.07.2024, come da Parte_1 documentazione in atti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche per quanto attiene al presente giudizio, per il quale, come specificato, era stato disposto il prosieguo della trattazione in relazione alle domande accessorie. Nel caso in esame, si rileva la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 149 c.c., il quale prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, “si scioglie con la morte di uno dei coniugi”. Pertanto, qualora la morte di un coniuge sopravvenga prima della stessa declaratoria sullo status, che sia passata in giudicato, “diviene inammissibile ogni pretesa, ivi inclusa quella all'assegno divorzile, avente la prima come indefettibile presupposto” (Cass. 19 giugno 1996, n. 5664). Come è noto, nel caso in cui il Tribunale emetta sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio può continuare per la decisione relativa all'an e al quantum dell'assegno. Nel presente giudizio il Tribunale si era già pronunciato sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ancorché, per le ragioni esposte, non si era formato il giudicato e per il quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere dalla Corte d'Appello di Bari. La questione, pertanto, nel caso di specie, si pone in merito alla pronuncia della medesima declaratoria anche in relazione al giudizio vertente sulla determinazione delle domande accessorie. In proposito, la Suprema Corte ha più volte chiarito che la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, n. 18130 del 26.7.2013 e Cass. civ. Sez. I, n. 4092 del 20.02.2018). Inoltre, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, con un orientamento condiviso anche da questo Tribunale, “l'azione di divorzio ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico - nella specie estranee alla lite - inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l'istanza di divorzio e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte. Pertanto, una volta intervenuto il decesso del coniuge che aveva proposto la relativa domanda, è inammissibile il subingresso nel processo di chi, accampando la propria qualità di erede, miri non già a far valere diritti, o contestare obbligazioni, di contenuto patrimoniale, già entrati nel patrimonio del de cuius prima del suo decesso (e suscettibili, perciò, di trasmissione iure hereditario), ma a coltivare l'azione di divorzio già esercitata dal defunto, ed a far così risalire a tale causa, e non al sopravvenuto decesso, lo scioglimento del di lui matrimonio. L'art. 110 c.p.c., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce invero i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione, sicché, in tema di azione di divorzio, ove il decesso di uno dei coniugi, sopravvenuto nel corso del relativo processo, determina lo scioglimento del matrimonio per altra causa, precludendo il diritto ad ottenere il bene della vita richiesto in via giudiziale (e cioè la cessazione degli effetti civili del matrimonio), detta norma non vale a radicare la legittimatio ad processum del successore a titolo universale nei confronti del coniuge superstite, non verificandosi alcuna successione nel diritto e nel rapporto per l'intrinseca intrasmissibilità della situazione soggettiva correlativa (Cass. 25 giugno 2003, n. 10065)” (cfr., da ultimo, Cass. 5236/2022). Per tali ragioni, attesa la natura della pronuncia, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per morte del coniuge , Parte_1 avvenuta in corso di causa il 29.07.2024;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro