Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/03/2026, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00986/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 986 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi della Campania -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’illegittimità del silenzio – inadempimento, serbato dall’Università resistente sull’istanza dell’8 gennaio 2025, avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere il trasferimento ad anno successivo al primo al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana e/o inglese, presso la sede di Napoli e/o -OMISSIS-, per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 9 del R. D. n. 1269 del 4 giugno 1938;
dell’obbligo dell’Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della carriera universitaria della ricorrente, ivi compresi i crediti formativi già acquisiti, gli esami sostenuti e la relativa votazione ottenuta, ai fini del rilascio del nulla osta all’iscrizione ad anno successivo al primo al CdLM in Medicina;
nonché per la nomina
di un commissario ad acta, che provveda in luogo dell’Ateneo resistente, nell’ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest’ultimo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25\03\2025:
per l’annullamento:
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 21 marzo 2025, emessa dalla Divisione Gestione Carriere Studenti dell’Università resistente, e firmata dal Rettore, Prof. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l’istanza, ex art. 9 R. D. n. 1269/1938 s.m.i., presentata dalla ricorrente l’8 gennaio 2025, al fine di ottenere il trasferimento ad anno successivo al primo al CdLM in Medicina e Chirurgia in lingua italiana e/o inglese, presso la sede di Napoli e/o -OMISSIS-, per gravi motivi di salute;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti;
e per l’adozione
delle misure cautelari volte ad ordinare all’Università degli Studi della Campania di ammettere la ricorrente alla frequenza del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o, in subordine, di riesaminare l’istanza di trasferimento, ex art. 9 del R. D. n. 1269/1938, delibando nel merito il complesso quadro clinico della ricorrente ed accertando, in chiave funzionale e multidimensionale, se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Alfonso GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. La ricorrente, impugnando il diniego di trasferimento di cui in epigrafe, premette quanto segue. La Sig.ra -OMISSIS- è iscritta al secondo anno, terzo semestre, come studente regolare del Corso di Laurea Magistrale in Medicina, per l’anno accademico 2023/2024, presso la pubblica Università di -OMISSIS- (-OMISSIS-), ove ha conseguito ben 71 CFU (ECTS). 2. Dal 2024 la ricorrente non è stata più in condizioni di proseguire gli studi poiché è stata costretta a sottoporsi a continue visite specialistiche presso il luogo di residenza, necessitando dell’ausilio dei genitori. 2.1. Così, la ricorrente ha indirizzato al Rettore dell’Università degli Studi della Campania -OMISSIS- una istanza di trasferimento ad anno successivo al primo anno del CdLM in Medicina e Chirurgia in lingua italiana e/o inglese, presso la sede di -OMISSIS- e/o -OMISSIS-, giustificata da gravi motivi afferenti lo stato di salute ex art. 9 r.d. n. 1269/1938 evidenziando documentalmente quanto segue: “- l’istante ha, infatti, una precaria condizione mentale atteso che Le è stata diagnosticata una agorafobia con Sindrome da Attacchi di panico (F40.01 ICD -10 > [all. 2, p. 1 del ric.]; sicché, l’istante ha fatto rientro in Italia per ricongiungersi col proprio mondo affettivo; - invero, in tempi recenti, all’istante è stata diagnosticata anche una Sindrome Depressiva [...] caratterizzata da deflessione del tono dell’umore, insonnia, calo delle energie, stati di ansia libera, generalizzata e somatizzata... (all. 2, p. 2).
2. La Sig.ra -OMISSIS- precisa, nell’istanza, che: - attesa la grave condizione di salute, è attualmente in carico presso la dott.ssa -OMISSIS-, Dirigente Medico Psichiatra presso l’A.S.L. -OMISSIS-, U.O. di Salute Mentale distr. 54, nonché presso la dott.ssa. -OMISSIS-, -OMISSIS- clinica, al fine di definire ed avviare un adeguato trattamento psico e farmacoterapico [...]; - la presenza sul territorio d’origine risulta, ad oggi, indispensabile atteso che la Sig.ra -OMISSIS- presenta una situazione clinica non ancora stabile e che tale condizione potrebbe certamente essere agevolata da un trasferimento presso codesto Ateneo; - un riavvicinamento alla famiglia assicurerebbe, infatti, un maggior benessere emotivo alla studentessa, un miglior accesso alle proprie risorse personali, una migliore gestione delle dinamiche personali/relazionali, un maggior uso di strategie di coping e di adattamento a situazioni stressanti, un recupero di energie ed una riduzione di pensieri negativi, relativi a sé stessa ed al senso di colpa per aver interrotto gli studi, il quale ha inevitabilmente amplificato lo smarrimento rispetto al futuro e la visione negativa di sé; - la -OMISSIS-, a seguito di recente consultazione, ha evidenziato “uno Stato di Stress psico/emotivo legato al vissuto personale e quotidiano durante la permanenza in -OMISSIS-dove l’assistita studia. Di fatto, i sintomi sono migliorati e si è riscontrata una migliore regolazione emotiva, durante la permanenza a Napoli, presso la casa familiare per le festività natalizie. L’assistita [...] dichiara di sentire uno stato di angoscia e malessere al solo pensiero di rientrare all’università. Si è proposto un percorso a cadenza settimanale ed in presenza di Sostegno Psicologico per la gestione dei sintomi e Mentoring/Orientamento Formativo per superare la demotivazione agli studi ... (all. 2, p. 3). L’istanza, protocollata con numero 2025--OMISSIS- (all. 3 del ric.), è stata esitata dal Rettore con preavviso di rigetto del 31 gennaio 2025, sull’unico presupposto che: “per il vigente anno accademico 2024/2025, non è stato emanato, causa indisponibilità di posti, il bando di trasferimento presso i CCddLLMM indicati in oggetto” (all. 4).
3. In data 7 febbraio 2025, poi, la ricorrente ha trasmesso le proprie osservazioni (all. 5), protocollate con il n. 2025--OMISSIS- (all. 6). In particolare, la Sig.ra -OMISSIS-, al fine di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico, prima della formalizzazione del provvedimento definitivo, ha ribadito quanto già significato con l’istanza di trasferimento straordinario, rappresentando che i recenti approdi della giurisprudenza amministrativa in materia hanno, in buona sostanza, evidenziato che le richieste di trasferimento in deroga per gravi motivi, ex art. 9 del r.d. n. 1269/1938, non richiedono, ai fini del loro accoglimento, la condizione della sussistenza dei posti disponibili, invero prevista solamente le richieste di c.d. trasferimento ordinario. Infatti, le esigenze di determinazione dell’offerta potenziale del sistema universitario debbono ritenersi recessive con riferimento alla speciale procedura di trasferimento per cui è causa, per la quale ogni Ateneo non può che disporre immatricolazioni in soprannumero. “Dal che consegue che l’argomento motivazionale su cui fonda l’impugnata nota, ossia la mancata pubblicazione di un bando per i trasferimenti ad anni successivi al primo, si prospetta non condivisibile” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, sent. 13 dicembre 2024, n. 7049).
4. Tuttavia, decorso il termine di dieci giorni dalla presentazione delle suddette osservazioni, di cui all’art. 10-bis l. 241/1990, l’Ateneo resistente è rimasto del tutto silente, non avendo ancora adottato il provvedimento definitivo, a conclusione del procedimento amministrativo per cui è causa. Pertanto, la ricorrente odiernamente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato alla luce dei motivi di seguito illustrati.
5. Va, in limine litis, precisato che è divenuto improcedibile il ricorso ex art. 117 c.p.a., presentato avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Ateneo sull’istanza de qua, essendosi la p.a. pronunciata con il provvedimento di diniego espresso, fatto oggetto dei motivi aggiunti.
6. Tutte le parti hanno prodotto documenti, memorie e repliche.
7. Alla pubblica Udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata ritenuta in decisione.
8. In estrema sintesi, la ricorrente sostiene che l’art. 2 del r.d. n. 1269/1938 (che dispone che lo studente può trasferirsi ad altra Università, presentando domanda non oltre il 31 dicembre, ma che il Rettore può, in linea eccezionale, accordare il congedo richiesto dopo tale data, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi), consenta di presentare domanda di trasferimento ad anni successivi al primo, dopo il 31 gennaio di ogni anno, per gravi e documentati motivi di salute, per tutti i corsi di laurea e, pertanto, anche per quelli ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e Protesi dentarie.
9. Si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità per mancata notifica del ricorso all’ateneo di provenienza, stante l’infondatezza del gravame nel merito, prospettandosi, la sopra sintetizzata cruciale doglianza, ad avviso del Collegio, a seguito di approfondita riflessione, destituita di fondamento.
10. Invero, la procedura è molto articolata e non sono previste iscrizioni ad anni successivi al primo, ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e protesi dentaria, in assenza delle preliminari condizioni della: 1. ricognizione, da parte dell’Ateneo ad quem , di posti disponibili; 2. della preliminare pubblicazione di un bando di concorso per detta iscrizione; 3. della presentazione della domanda da parte dello studente interessato; 4. della valutazione del cursus studiorum e dei crediti formativi conseguiti dal candidato nel pregresso corso di studi svolto presso l’Università di provenienza; 5. della inesistenza di iscrizioni in sovrannumero sia pur ancorate a gravi motivi dii salute debitamente documentati; 6. del riconoscimento in capo al candidato che versi in siffatte condizioni, di una percentuale dii invalidità non inferiore al 66% o della condizione di soggetto portatore di handicap di particolare gravità ex art. 3, co.3, L. n. 104/1992.
Come rilevato dalla difesa erariale, infatti Il Ministero dell’Università e della Ricerca con Decreto n. -OMISSIS-del 23.02.2024 ha definito, per l’a.a. 2024/2025, le modalità ed i contenuti delle prove per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria. all’uopo, il MUR, con il predetto Decreto Ministeriale, all’Allegato 3, art. 10, fermo restando che per nessun motivo è consentita l’iscrizione in sovrannumero o fuori “coorte,” ha regolamentato la modalità di iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito delle determinazioni di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’Ateneo di destinazione.
Ebbene, dopo che l’art. 9 dell’All. 3 al DM n. 472 del 2024 (produz. MUR del 9 aprile 2025) ha stabilito che “Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni (…)”, il successivo art. 10 dispone:
“10. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 9, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca per il primo anno.
Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici.
I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione . La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei.
La fonte normativa di tale corpus è costituita, dunque, dal decreto ministeriale che indice il concorso per l’ammissione ai corsi di studi, ad accesso programmato, ai corsi di laurea in questione, il quale reca parallele disposizioni, regolanti anche il trasferimento ad anni successivi, nei sensi in sintesi sopra indicati ed enumerati e dianzi riportati per esteso.
Tali decreti ricevono autorizzazione ovvero forza legittimante, ovvero sono sostanzialmente legificati, dalla L. n. 264/1999, istitutiva del sistema del c.d. numero chiuso.
11. In particolare, conviene ribadire in via di sintesi riepilogativa, che per l’anno accademico per cui si procede, l’art. 10 dell’Allegato 3 del D.M. n. 472/2024 prescrive che, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lett. a) e lett. b) della L. 264/1999, “non si programmano posti aggiuntivi ad anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nella rispettiva annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostruire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal MUR per il primo anno”.
Il riportato comma precisa inoltre che gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici e che i candidati che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. In relazione a ciò, il MUR dispone espressamente che gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste con il decreto direttoriale de quo o fuori dai termini perentori di scadenza previsti.
La disciplina di riferimento regolamenta anche le ipotesi di trasferimento presso i Corsi di Studio a accesso programmato di candidati che si trovano in particolari condizioni di salute, ossia versino in situazioni di gravi e documentati motivi di salute, per patologie fisiche o psichiche.
Al riguardo va segnalato, infatti, che è lo stesso art. 10 dell’Allegato 3 del D.M. 472/2024 che prevede espressamente che il candidato invalido in possesso di certificazione di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3, collocato in posizione utile nella graduatoria relativa all’iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo, per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, ha titolo di preferenza rispetto al candidato non rientrante in detta categoria.
Al riguardo, conviene riportare la lettera dell’art. 10 dell’all. 3 al DM n. 472/2024, nella part in cui stabilisce testualmente che “ I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie” (art. 10 dell’all. 3 al DM n. 472/2024, pag. 33).
12. Giova rimarcare che in sede di appello avverso la giurisprudenza della Sezione variamente invocata dalla ricorrente, il Consiglio di Stato ha statuito che possiede carattere di specialità e, pertanto, s’applica al caso de quo agitur, in virtù del relativo principio, la seguente disposizione del DM in disamina, sopra riportata, secondo cui: “ La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei”, al pari di quella successiva, pure sopra riportatala, disciplinante espressamente il caso dei gravi motivi di salute, secondo cui “ “ I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie”
13. In particolare secondo il giudice di appello, che ha riformato la sentenza della Sezione n. 7049 del 13 dicembre 2024:
“4. L’appello è fondato.
Il Collegio osserva che con la sentenza appellata è stato erroneamente ritenuto possibile ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo al di fuori di una procedura pubblica di selezione ed anche se non vi siano posti disponibili, come comunicato dall’Università appellante.
Il principio affermato dalla sentenza urta contro l'impianto complessivo della programmazione a livello nazionale degli accessi alle Università ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, tanto più in relazione alle immatricolazioni agli anni successivi al primo, per le quali non si può prescindere dalle disponibilità di posti venutasi a creare nell'ambito degli accessi in origine programmato per ogni anno accademico (così Consiglio di Stato VII n. -OMISSIS-dell’8 maggio-OMISSIS-, 1417 dell’8 febbraio-OMISSIS-).
Il sistema di accesso programmato è previsto sulla base della legge n° 264 del 1999.
Ne consegue che risulta derogato, in relazione all’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, l’invocato (da parte appellata) art. 9 del RD. n. 1269/1938, secondo cui lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio Rettore o Direttore.” (Cons. di Stato, Sez. VII, 2 maggio 2025, n. 3737).
La Sezione non ritiene di doversi discostare, per la soluzione del caso di specie, dall’ermeneusi e dalle conclusioni, raggiunte dal giudice d’appello.
14. La questione, che la ricorrente pone in chiave di questione di legittimità costituzionale del corpus normativo sopra esaminato, è stata, dunque, risolta dal Giudice d’appello in termini di specialità della normativa, recata dai d.m. attuativi della l. n. 264/1999 sull’accesso programmato ai c.d. corsi a numero chiuso, legge che ha conferito, come s’arguisce da quanto sopra riportato, forza e valore legittimante, ovvero legificante, ai decreti ministeriali in argomento.
Non appare, quindi, esservi spazio, in questa sede, per sollevare la proposta questione di legittimità costituzionale.
15. Con il terzo ed ultimo motivo aggiunto la ricorrente rubricando VIOLAZIONE DELL’ART. 10-BIS LEGGE 241/1990 PER MANCATO INVIO DEL PREAVVISO DI RIGETTO; DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, deduce che l’Università non ha comunicato le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza inoltrata, in tal modo violando l’art. 10-bis L. 241/90 ed impedendo ogni forma di collaborazione con l’interessata, che ben avrebbe potuto – ove sollecitata – inviare i chiarimenti ritenuti necessari. La giurisprudenza prevalente, infatti, in casi analoghi a quello di specie ha ritenuto “…fondata, in ragione del contenuto non vincolato del provvedimento impugnato, anche la censura relativa al mancato preavviso di rigetto, avendo l’ateneo in tal modo impedito ogni forma di contraddittorio preventivo con l’interessato” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 marzo 2018, n. 518).
Il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, il cui mancato rispetto determina, quindi, l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, a seguito della modificazione introdotta al previgente testo dell’art. 21-octies della stessa legge con l’art. 12, comma 1, lettera i) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.
16. A parere del Collegio anche la sintetizzata ultima doglianza si prospetta infondata.
Come denota l’Università resistente, la comunicazione alla parte ricorrente del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990 si ritiene, pertanto, superflua considerato che anche la presentazione ad opera della medesima di eventuali osservazioni contrarie alla scelta dell’Amministrazione non avrebbe mutato l’esito del procedimento, né determinato un provvedimento difforme da quello effettivamente reso in quanto atto vincolato e non frutto della discrezionalità amministrativa dall’Ateneo.
Rammenta inoltre il Collegio che l’art. 21-octies, co.2, L. n. 241/1990, seconda parte dispone che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione coinvolta dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Ma già la prima parte del comma 2 dell’art. 21-octies dispone che: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Orbene, tutta la norma di cui all’art. 21 – octies, comma 2 si oppone all’annullabilità del diniego dell’istanza del ricorrente, il quale a causa della pregnanza della minuziosa disciplina regolante i trasferimenti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, recata nel caso di specie dall’all. 2 al d.m. n. 583/2022 e sopra esaminata, non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato.
17. Quanto all’assunto secondo cui l’ultima versione dell’art, 10 – bis da ultimo introdotta con l’art. 12, co.1, lett.i) del d.l. n. 76/2020 convertito con l n. 120/2020 osterebbe a ritenere insensibile all’omessa comunicazione di avvio il contenuto sostanzialmente vincolato del provvedimento, conviene richiamare sul punto il recente arresto del Giudice d’appello, che ha statuito che “ Il nuovo testo dell'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 (come modificato dall'art. 9, comma 3, l. n. 180 del 2011, poi dall'art. 12, comma 1, lettera e, l. n. 120 del 2020) — secondo cui in caso di annullamento in giudizio del provvedimento l'amministrazione, nell'esercitare nuovamente il suo potere non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato — si riferisce alle ipotesi di annullamento giurisdizionale e alla successiva edizione del potere amministrativo” (Consiglio di Stato sez. IV, 3 gennaio 2025, n. 36).
In definitiva, sulla scorta di quanto finora argomentato, il ricorso per motivi aggiunti si prospetta infondato e va pertanto respinto.
14. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti per la novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso ex art. 117, c.p.a;
- respinge i motivi aggiunti.
Compensa integralmente le spese e i compensi di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso GR, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Alfonso GR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.