Art. 42. Sanzioni penali per inadempienze concernenti la preparazione tecnica delle elezioni, le operazioni elettorali e le proclamazioni
Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizioni di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, e' punito, salvo le maggiori pene previste dal titolo VII del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.
Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizioni di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, e' punito, salvo le maggiori pene previste dal titolo VII del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.