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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
PA GI, RE
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2737/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Comune di Gioiosa Ionica - - 89042 Gioiosa Ionica RC
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4487/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 11/06/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 489 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Gioiosa Jonica ha impugnato
contro
Resistente_1 la sentenza ° 4487/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, sez. 1, depositata in data 11/06/2025 e notificata in data 12/06/2025
In primo grado si era discusso di un preavviso di fermo n° 489 relativo alla TARI per l'anno 2016
La Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Calabria aveva accolto il ricorso ritenendo che l'Ente locale non avesse il potere di emettere un atto della riscossione
Nell'atto di appello, il Comune rilevava:
- La propria legittimazione derivante dalla legge di bilancio 2020
- Esistenza di atti interruttivi
Chiedeva la riforma della sentenza e la condanna alle spese di due gradi di giudizio
Nelle controdeduzioni e poi nelle memorie illustrative la parte insisteva per la correttezza della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Calabria ritiene l'appello infondato.
l provvedimento di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo adottato dal Comune di Gioiosa Ionica è nullo per difetto assoluto d'attribuzione ai sensi del'art.7 ter comma 1 della L. n.212/2000. Ed infatti, tale tipologia di atto rientra nel novero delle azioni cautelari di cui all'art.49 del D.P.R. n.602/1973, con il quale il
Concessionario per la riscossione comunica al contribuente l'avvio della procedura di fermo di beni mobili registrati. Il contribuente, nell'eventualità si dimostri inadempiente delle somme richieste entro venti giorni decorrenti dalla notifica del preavviso di cui all'art.86 comma 2 del D.P.R. n.602/1973, sarà destinatario del fermo amministrativo sui propri beni mobili registrati. Eseguito il fermo amministrativo di cui all'art.86 del D.P.R.
n.602/1973, i successivi atti di disposizione del proprietario dei beni mobili registrati risulteranno, ai terzi soggetti, inefficaci ed inopponibili.
Giova rilevare che l'unico legittimato all'apposizione del preavviso e della posteriore iscrizione del fermo amministrativo è soltanto il Concessionario, il quale è l'unica parte processuale che può avviare le azioni cautelari destinate alla riscossione dei tributi (cfr. Cass. n.10854/2018)
Le spese liquidate in euro 332,00 per onorari oltre oneri e accessori come per legge sono poste a carico del Comune di Gioiosa Jonica e versate a Resistente_1 con distrazione in favore dei procuratori antistatari
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 332,00 per onorari, oltre oneri ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
PA GI, RE
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2737/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Comune di Gioiosa Ionica - - 89042 Gioiosa Ionica RC
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4487/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 11/06/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 489 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Gioiosa Jonica ha impugnato
contro
Resistente_1 la sentenza ° 4487/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, sez. 1, depositata in data 11/06/2025 e notificata in data 12/06/2025
In primo grado si era discusso di un preavviso di fermo n° 489 relativo alla TARI per l'anno 2016
La Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Calabria aveva accolto il ricorso ritenendo che l'Ente locale non avesse il potere di emettere un atto della riscossione
Nell'atto di appello, il Comune rilevava:
- La propria legittimazione derivante dalla legge di bilancio 2020
- Esistenza di atti interruttivi
Chiedeva la riforma della sentenza e la condanna alle spese di due gradi di giudizio
Nelle controdeduzioni e poi nelle memorie illustrative la parte insisteva per la correttezza della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Calabria ritiene l'appello infondato.
l provvedimento di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo adottato dal Comune di Gioiosa Ionica è nullo per difetto assoluto d'attribuzione ai sensi del'art.7 ter comma 1 della L. n.212/2000. Ed infatti, tale tipologia di atto rientra nel novero delle azioni cautelari di cui all'art.49 del D.P.R. n.602/1973, con il quale il
Concessionario per la riscossione comunica al contribuente l'avvio della procedura di fermo di beni mobili registrati. Il contribuente, nell'eventualità si dimostri inadempiente delle somme richieste entro venti giorni decorrenti dalla notifica del preavviso di cui all'art.86 comma 2 del D.P.R. n.602/1973, sarà destinatario del fermo amministrativo sui propri beni mobili registrati. Eseguito il fermo amministrativo di cui all'art.86 del D.P.R.
n.602/1973, i successivi atti di disposizione del proprietario dei beni mobili registrati risulteranno, ai terzi soggetti, inefficaci ed inopponibili.
Giova rilevare che l'unico legittimato all'apposizione del preavviso e della posteriore iscrizione del fermo amministrativo è soltanto il Concessionario, il quale è l'unica parte processuale che può avviare le azioni cautelari destinate alla riscossione dei tributi (cfr. Cass. n.10854/2018)
Le spese liquidate in euro 332,00 per onorari oltre oneri e accessori come per legge sono poste a carico del Comune di Gioiosa Jonica e versate a Resistente_1 con distrazione in favore dei procuratori antistatari
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 332,00 per onorari, oltre oneri ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.