Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 06/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.1068/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nat a CALTAGIRONE (CT) il 28/11/1993 , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in LARGO S. AGRIPPINA N. 12 95044 MINEO presso lo studio dell'avv.
ALESSANDRO ANGELINO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA N. 137 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. PANTANO MASSIMO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 , premesso di avere intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con dalla quale era nata in data [...] la minore Controparte_1 Per_1
relazione ormai interrottasi , chiedeva regolamentarsi la potestà genitoriale della stessa disponendone l'affidamento condiviso con collocamento presso la ricorrente ed il conseguente obbligo a carico del resistente di contribuire al so mantenimento mediante pagamento della somma mensile di € 1.000.00
Costituitosi in giudizio rilevava che nonostante l'interruzione della relazione con la Controparte_1
ricorrente aveva mantenuto i suoi rapporti con la figlia che incontrava ogni fine settimana, contribuendo altresì al suo mantenimento mediante il pagamento spontaneo di un importo pari ad €
250,00 a titolo di mantenimento provvedendo altresì a versare l'importo di € 175,00, quale quota pari al 50 % del canone di locazione della casa, precedentemente, adibita il nucleo familiare.
Disposta la comparizione delle parti, le stesse comparivano personalmente in udienza e raggiunto un accordo sulle modalità dell'affidamento della minore e sull'entità del mantenimento precisavano congiuntamente le loro conclusioni e chiedevano che la causa venisse posta in decisione.
Il Presidente si riservava di riferire al Collegio previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole all'accoglimento del ricorso in data 28.4.2025 .
Come rilevato nella parte motiva le parti, all'esito dell'udienza di comparizione personale , hanno precisato congiuntamene le loro conclusioni : in particolare, quanto al regime di affidamento , collocamento e diritto di visita della minore il resistente ha dichiarato di concordare sul punto con quanto richiesto in ricorso da parte ricorrente che ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della minore con collocamento della stessa presso si se e la regolamentazione del diritto di visita con le seguenti modalità: “il Sig. ha facoltà di avere e tenere con sé la figlia Controparte_1
alternativamente ogni fine settimana dal sabato ala domenica successiva, nel periodo estivo dalla ore 10:00 alle ore 22:00, e nel periodo invernale dalle ore 09:00 alle ore 20:00, salvo esigenze lavorative del padre che si dovesse trovare fuori sede, da comunicare con debito anticipo alla madre;
Disporre che il Sig. possa trascorrere con la figlia, ad anni alterni, il Natale o il Controparte_1
Capodanno, ove le esigenze e i tempi di lavoro del padre lo consentano. Durante le festività pasquali, il Sig. avrà la facoltà, di tenere con sé per due giorni consecutivi la figlia, che, ad Controparte_1
anni alterni potranno coincidere con i giorni della domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; 3)
Durante il periodo estivo il padre ha facoltà di tenere con sè la figlia per un periodo di gg. 15 consecutivi per un periodo compreso tra il 15 Luglio al 30 Luglio di ogni anno, da concordare previamente con la madre;
4) Il padre avrà facoltà di tenere con sé, ad anni alterni, la figlia nel giorno del proprio compleanno, alternativamente per ogni anno, dalle ore 10:00 alle ore 22:00.” Quanto alle questioni di natura economica, pacifico che il resistente debba contribuire al mantenimento della figlia minore le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni nei seguenti termini : corresponsione da parte del resistente di una somma comprensiva di € 500.00 mensili in essa ricompresi 300.00 per il mantenimento della minore ed € 200.00 a titolo di contributo per la locazione dell'immobile con rinuncia da parte del resistente alla quota pari al 50% dell'assegno unico per la minore.
Stante la rispondenza dei superiori accordi ai principi regolatori in tema di famiglia , gli stessi possono essere fatti propri dal Collegio .
In considerazione della natura del procedimento e dell'esito della controversia le spese del giudizio possono essere compensate interamente tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe affida la figlia minore delle parti in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre;
dispone che il padre, salvi diversi accordi tra le parti, possa incontrare la figlia con le modalità di cui alla parte motiva;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 500.00 mensili di cui € 300.00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ed € 200.00 a titolo di contributo abitativo;
dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per la figlia;
compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone il 5/5/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo