Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 4 della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 4 della Convenzione stessa.