Art. 15.
I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione, che sara' determinata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.
I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione, che sara' determinata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.