Art. 26.
La determinazione della paga da attribuire dal 1 settembre 1946 ai salariati di ruolo in servizio a tale data ed a quella di entrata in vigore della presente legge, avviene in relazione all'inquadramento professionale, disposto ai sensi degli articoli precedenti, e sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 , con l'osservanza delle seguenti norme:
a) agli appartenenti al gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili va assegnata la classe di paga risultante dalla attribuzione, nell'ordine di tanti avanzamenti quanti sono, dopo il primo, i bienni di servizio resi nel gruppo.
Per l'assegnazione della massima classe di paga nel gruppo stesso, il periodo di permanenza nella penultima classe di paga deve essere triennale;
b) ai salariati permanenti - esclusi quelli previsti dalla successiva lettera c) - e' assegnata la lasse di paga risultante dall'attribuzione, nell'ordine, di tanti avanzamenti quanti sono i bienni di servizio, da permanente, resi dopo il primo, prendendo a base la stessa classe di paga attribuita all'atto della nomina o, se intervennero nei loro confronti passaggi di categoria, la classe di paga che venne loro attribuita in occasione del passaggio nella categoria nella quale si trovano.
Per l'assegnazione della massima classe di paga ai salariati della 1ª e 2ª categoria il periodo di permanenza nella penultima classe di paga deve essere triennale;
c) ai salariati permanenti comuni, transitati nella 2ª categoria, ((ai sensi del precedente art. 23)) viene attribuita, dalla data del 1 settembre 1946, la classe di paga a ciascuno spettante, con l'applicazione, per quanto concerne gli avanzamenti, dei medesimi criteri di cui ai commi precedenti, considerando come classe di paga iniziale quella da stabilire secondo le norme dell'art. 10 primo comma, e cioe' sulla base del punteggio di merito espresso in ventesimi. Tale punteggio, escludendo qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, deve rispecchiare l'attuale grado di capacita' professionale e di rendimento di ciascun salariato, quali risultano dai precedenti di servizio,
La determinazione della paga da attribuire dal 1 settembre 1946 ai salariati di ruolo in servizio a tale data ed a quella di entrata in vigore della presente legge, avviene in relazione all'inquadramento professionale, disposto ai sensi degli articoli precedenti, e sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 , con l'osservanza delle seguenti norme:
a) agli appartenenti al gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili va assegnata la classe di paga risultante dalla attribuzione, nell'ordine di tanti avanzamenti quanti sono, dopo il primo, i bienni di servizio resi nel gruppo.
Per l'assegnazione della massima classe di paga nel gruppo stesso, il periodo di permanenza nella penultima classe di paga deve essere triennale;
b) ai salariati permanenti - esclusi quelli previsti dalla successiva lettera c) - e' assegnata la lasse di paga risultante dall'attribuzione, nell'ordine, di tanti avanzamenti quanti sono i bienni di servizio, da permanente, resi dopo il primo, prendendo a base la stessa classe di paga attribuita all'atto della nomina o, se intervennero nei loro confronti passaggi di categoria, la classe di paga che venne loro attribuita in occasione del passaggio nella categoria nella quale si trovano.
Per l'assegnazione della massima classe di paga ai salariati della 1ª e 2ª categoria il periodo di permanenza nella penultima classe di paga deve essere triennale;
c) ai salariati permanenti comuni, transitati nella 2ª categoria, ((ai sensi del precedente art. 23)) viene attribuita, dalla data del 1 settembre 1946, la classe di paga a ciascuno spettante, con l'applicazione, per quanto concerne gli avanzamenti, dei medesimi criteri di cui ai commi precedenti, considerando come classe di paga iniziale quella da stabilire secondo le norme dell'art. 10 primo comma, e cioe' sulla base del punteggio di merito espresso in ventesimi. Tale punteggio, escludendo qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, deve rispecchiare l'attuale grado di capacita' professionale e di rendimento di ciascun salariato, quali risultano dai precedenti di servizio,