CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONTANA MANUELA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 6622/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Piazza Municipio 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202100167753 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 riassumeva, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice di parte, il giudizio di impugnazione della cartella di pagamento n. 028 2021
00167753/000, avente ad oggetto Tari annualità 2014 e 2015, eccependo la prescrizione delle poste azionate.
Si costituiva il Comune di Casal di Principe, che deduceva di aver provveduto allo sgravio relativo al pagamento della TARI per l'anno 2015 e di aver ritualmente notificato, in data 17.12.2019, l'avviso di accertamento Tari per l'anno 2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Invero, quanto alle poste a titolo di Tari 2015, è intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio disposto dall'ente locale. Con riferimento invece alla TARI 2015, dagli atti risulta prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. N. 903 in data 17.12.2019. La mancata impugnazione dell'atto prodromico, determinando la definitiva cristallizzazione della pretesa, risulta ostativa alla contestazione nel merito della stessa, operata dal contribuente in ricorso, con conseguente rigetto dello stesso in parte qua.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso come in motivazione e compensa le spese
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONTANA MANUELA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 6622/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Piazza Municipio 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202100167753 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 riassumeva, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice di parte, il giudizio di impugnazione della cartella di pagamento n. 028 2021
00167753/000, avente ad oggetto Tari annualità 2014 e 2015, eccependo la prescrizione delle poste azionate.
Si costituiva il Comune di Casal di Principe, che deduceva di aver provveduto allo sgravio relativo al pagamento della TARI per l'anno 2015 e di aver ritualmente notificato, in data 17.12.2019, l'avviso di accertamento Tari per l'anno 2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Invero, quanto alle poste a titolo di Tari 2015, è intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio disposto dall'ente locale. Con riferimento invece alla TARI 2015, dagli atti risulta prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. N. 903 in data 17.12.2019. La mancata impugnazione dell'atto prodromico, determinando la definitiva cristallizzazione della pretesa, risulta ostativa alla contestazione nel merito della stessa, operata dal contribuente in ricorso, con conseguente rigetto dello stesso in parte qua.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso come in motivazione e compensa le spese