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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 15488/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Giovanni Martellotta;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La CP_1 Gatta;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziale – volta alla condanna dell' CP_1 alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/1992 – deve essere accolta in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto rivendicato con le precisazioni di seguito illustrate. Com'è noto, il d. lgs. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 d. lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 d. lgs. 503/1992). L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, ultimo comma, d. lgs. 503/1992).
1 Ciò posto, parte ricorrente nella presente sede ha inteso richiedere il riconoscimento della pensione proprio sulla base di tale ultima disposizione. Conseguentemente, al fine della sussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (come appunto garantita dall'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/1992) è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito assicurativo-contributivo di cui innanzi, dello stato invalidante della parte ricorrente (come detto non inferiore all'80%) nonché del requisito anagrafico previsto dalla disciplina previgente rispetto al d. lgs. 503/1992 (pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne). Ciò posto, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio deve essere osservato che la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, sia del requisito assicurativo-contributivo sia del requisito anagrafico come innanzi illustrati è pacifica tra le parti in quanto allegata dalla stessa parte attrice e non specificamente contestata dall'istituto resistente. Appare conseguentemente necessaria la verifica della eventuale sussistenza del solo stato invalidante della parte ricorrente per godere della pensione di vecchiaia anticipata di cui al comma 8 dell'art. 1 del citato d.lgs. nonché del requisito contributivo. In proposito il C.T.U. all'uopo nominato - le cui conclusioni Questo Giudicante condivide in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha accertato la sussistenza, in capo alla parte ricorrente di un'invalidità dell'80% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (1.10.2023). L' ha inoltre chiesto che il riconoscimento della CP_1 domanda segua quale data di decorrenza il principio della cd. “finestra mobile”. Siffatta richiesta è meritevole di pregio sulla base del condivisibile orientamento interpretativo secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a
2 sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 29191/2018). In virtù di tutto quanto innanzi illustrato l' CP_1 deve essere condannato alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata dalla data risultante dall'applicazione dell'articolo 12 del d. l. 78/2010 (conv. con mod. in l. 122/2010) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91. Le spese di lite – liquidate nei valori minimi previsti ex D.M. 55/2014 stante la semplicità delle questioni affrontate – seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario. Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – nell'importo già liquidato in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata dalla data risultante dall'applicazione dell'articolo 12 del d. l. 78/2010 (conv. con mod. in l. 122/2010) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- condanna l' alla corresponsione delle spese di CP_1 lite che si liquidano complessivamente in Euro 4.638,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 6.11.2025 Il Giudice dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Giovanni Martellotta;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La CP_1 Gatta;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziale – volta alla condanna dell' CP_1 alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/1992 – deve essere accolta in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto rivendicato con le precisazioni di seguito illustrate. Com'è noto, il d. lgs. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 d. lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 d. lgs. 503/1992). L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, ultimo comma, d. lgs. 503/1992).
1 Ciò posto, parte ricorrente nella presente sede ha inteso richiedere il riconoscimento della pensione proprio sulla base di tale ultima disposizione. Conseguentemente, al fine della sussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (come appunto garantita dall'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/1992) è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito assicurativo-contributivo di cui innanzi, dello stato invalidante della parte ricorrente (come detto non inferiore all'80%) nonché del requisito anagrafico previsto dalla disciplina previgente rispetto al d. lgs. 503/1992 (pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne). Ciò posto, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio deve essere osservato che la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, sia del requisito assicurativo-contributivo sia del requisito anagrafico come innanzi illustrati è pacifica tra le parti in quanto allegata dalla stessa parte attrice e non specificamente contestata dall'istituto resistente. Appare conseguentemente necessaria la verifica della eventuale sussistenza del solo stato invalidante della parte ricorrente per godere della pensione di vecchiaia anticipata di cui al comma 8 dell'art. 1 del citato d.lgs. nonché del requisito contributivo. In proposito il C.T.U. all'uopo nominato - le cui conclusioni Questo Giudicante condivide in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha accertato la sussistenza, in capo alla parte ricorrente di un'invalidità dell'80% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (1.10.2023). L' ha inoltre chiesto che il riconoscimento della CP_1 domanda segua quale data di decorrenza il principio della cd. “finestra mobile”. Siffatta richiesta è meritevole di pregio sulla base del condivisibile orientamento interpretativo secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a
2 sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 29191/2018). In virtù di tutto quanto innanzi illustrato l' CP_1 deve essere condannato alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata dalla data risultante dall'applicazione dell'articolo 12 del d. l. 78/2010 (conv. con mod. in l. 122/2010) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91. Le spese di lite – liquidate nei valori minimi previsti ex D.M. 55/2014 stante la semplicità delle questioni affrontate – seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario. Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – nell'importo già liquidato in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata dalla data risultante dall'applicazione dell'articolo 12 del d. l. 78/2010 (conv. con mod. in l. 122/2010) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- condanna l' alla corresponsione delle spese di CP_1 lite che si liquidano complessivamente in Euro 4.638,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 6.11.2025 Il Giudice dott. Giuseppe Craca
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