Art. 3.
Nella prima attuazione della presente legge, sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianita' di grado, richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° ed al 9°, rispettivamente, del ruolo amministrativo (gruppo A) e del ruolo di ragioneria (gruppo B), di cui ai numeri 1 e 4 della annessa tabella.
La riduzione di anzianita', di cui al precedente comma, non si applica al personale, che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si puo' fruire per conseguire piu' di una promozione.
Nella prima attuazione della presente legge, sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianita' di grado, richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° ed al 9°, rispettivamente, del ruolo amministrativo (gruppo A) e del ruolo di ragioneria (gruppo B), di cui ai numeri 1 e 4 della annessa tabella.
La riduzione di anzianita', di cui al precedente comma, non si applica al personale, che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si puo' fruire per conseguire piu' di una promozione.