Art. 33. Patronato sindacale 1. I dipendenti in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal Sindacato o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Ente.
2. Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 .
Nota agli articoli 33 e 101:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 riguardante il Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1947, n. 197.
2. Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 .
Nota agli articoli 33 e 101:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 riguardante il Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1947, n. 197.