Art. 8.
I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.
I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.