Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 824
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Notifica della comunicazione di irregolarità

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica della comunicazione di irregolarità a mezzo PEC, sulla base dell'indirizzo indicato dalla società nel modello Unico.

  • Accolto
    Obbligo del contraddittorio preventivo

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo del contraddittorio preventivo non sussiste quando la cartella è emessa per mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 824
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 824
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo