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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1394/2021 depositato il 04/03/2021
proposto da
Ag.entrate - OS - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2600/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 06/11/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000250160000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio riassunto dall'Agenzia delle Entrate - OS (in conseguenza della interruzione disposta con ordinanza depositata in data 11.2.2025 in quanto originariamente introdotto da OS Sicilia spa, società cancellata ex lege dal Registro delle Imprese) per la riforma della sentenza n. 2600/2/2020 del
7.10.2020, depositata il 6.11.2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva annullato la cartella di pagamento n. 298 2019 0000250160 000 emessa nei riguardi della Resistente_1 srl in liquidazione (d'ora innanzi, Resistente_1) all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione presentata con riferimento all'anno di imposta 2015, la causa veniva trattata e decisa - nel contraddittorio con la sola Agenzia delle Entrate e non altrettanto con la Resistente_1 - all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella è stata annullata giacché non è stata provata - in assenza di costituzione dell'Agenzia delle
Entrate, non chiamata nel primo giudizio direttamente dall'agente della riscossione e l'integrazione del contraddittorio con la quale veniva negata dal giudice di prime - la notifica alla società ricorrente della comunicazione di irregolarità pur richiamata nella cartella impugnata.
Ebbene, costituendosi nel presente grado di giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato – come era legittimata a fare, stante la disciplina dell'art. 58 d.lgs n. 546/1992 applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio che è stato introdotto prima del 5.1.2024 – che la comunicazione di irregolarità in data 24.1.2018 è stata regolarmente notificata alla Resistente_1, a mezzo PEC, all'indirizzo Email_3, sulla scorta dell'opzione indicata nel modello Unico 2016 per l'anno di imposta 2015.
Senza considerare, poi, che la giurisprudenza di legittimità è ormai assestata nel ritenere che: “L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 18405 del 30.6.2021) e che nella specie la cartella è stata emessa proprio in ragione del mancato versamento, da parte della
Resistente_1, di imposte che la stessa società aveva dichiarato di dover versare.
Si impone, in conseguenza, in accoglimento del gravame ed attesa la mancata devoluzione al giudizio di questa Corte, da parte della Res._1, che non ha inteso partecipare alla presente fase di gravame, dei motivi di ricorso non vagliati dal primo giudice in quanto ritenuti assorbiti nelle ragioni della decisione assunta, la riforma della sentenza impugnata, con rigetto del ricorso proposto dalla predetta società avverso la cartella di pagamento n. 298 2019 0000250160 000.
Considerato che
la decisione è stata àncorata a documentazione prodotta soltanto nella presente fase di gravame, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti, sia quelle della presente fase che quelle del primo grado, anche sul relativo capo dovendosi ritenere riformata, quindi, la sentenza impugnata, che le aveva invece poste a carico di OS Sicilia spa.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da Res._1 srl in liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 298 2019 0000250160 000 e compensa, tra le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Caltanissetta, 26.1.2.2026
Il Presidente estensoreDavid SALVUCCI
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1394/2021 depositato il 04/03/2021
proposto da
Ag.entrate - OS - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2600/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 06/11/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000250160000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio riassunto dall'Agenzia delle Entrate - OS (in conseguenza della interruzione disposta con ordinanza depositata in data 11.2.2025 in quanto originariamente introdotto da OS Sicilia spa, società cancellata ex lege dal Registro delle Imprese) per la riforma della sentenza n. 2600/2/2020 del
7.10.2020, depositata il 6.11.2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva annullato la cartella di pagamento n. 298 2019 0000250160 000 emessa nei riguardi della Resistente_1 srl in liquidazione (d'ora innanzi, Resistente_1) all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione presentata con riferimento all'anno di imposta 2015, la causa veniva trattata e decisa - nel contraddittorio con la sola Agenzia delle Entrate e non altrettanto con la Resistente_1 - all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella è stata annullata giacché non è stata provata - in assenza di costituzione dell'Agenzia delle
Entrate, non chiamata nel primo giudizio direttamente dall'agente della riscossione e l'integrazione del contraddittorio con la quale veniva negata dal giudice di prime - la notifica alla società ricorrente della comunicazione di irregolarità pur richiamata nella cartella impugnata.
Ebbene, costituendosi nel presente grado di giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato – come era legittimata a fare, stante la disciplina dell'art. 58 d.lgs n. 546/1992 applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio che è stato introdotto prima del 5.1.2024 – che la comunicazione di irregolarità in data 24.1.2018 è stata regolarmente notificata alla Resistente_1, a mezzo PEC, all'indirizzo Email_3, sulla scorta dell'opzione indicata nel modello Unico 2016 per l'anno di imposta 2015.
Senza considerare, poi, che la giurisprudenza di legittimità è ormai assestata nel ritenere che: “L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 18405 del 30.6.2021) e che nella specie la cartella è stata emessa proprio in ragione del mancato versamento, da parte della
Resistente_1, di imposte che la stessa società aveva dichiarato di dover versare.
Si impone, in conseguenza, in accoglimento del gravame ed attesa la mancata devoluzione al giudizio di questa Corte, da parte della Res._1, che non ha inteso partecipare alla presente fase di gravame, dei motivi di ricorso non vagliati dal primo giudice in quanto ritenuti assorbiti nelle ragioni della decisione assunta, la riforma della sentenza impugnata, con rigetto del ricorso proposto dalla predetta società avverso la cartella di pagamento n. 298 2019 0000250160 000.
Considerato che
la decisione è stata àncorata a documentazione prodotta soltanto nella presente fase di gravame, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti, sia quelle della presente fase che quelle del primo grado, anche sul relativo capo dovendosi ritenere riformata, quindi, la sentenza impugnata, che le aveva invece poste a carico di OS Sicilia spa.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da Res._1 srl in liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 298 2019 0000250160 000 e compensa, tra le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Caltanissetta, 26.1.2.2026
Il Presidente estensoreDavid SALVUCCI