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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 585/2022 del R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 27 novembre 2024, sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc e pendente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Viterbo, via Orio Vergani n.4, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Silvia Corbellini, che lo rappresenta e difende, come da atto di costituzione di nuovo difensore attore
e
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Viterbo, via Guglielmo Controparte_1 C.F._2
Marconi n. 20, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Papalia e Tiziana Papalia, che lo rappresentano e difendono, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
Oggetto: responsabilità professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 [...] al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità professionale con conseguente CP_1 condanna al pagamento di € 131.712,58 a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla condotta del professionista.
A sostegno ha dedotto: di aver conferito mandato all'avv. al fine di ottenere Controparte_1 giudizialmente la condanna dei signori e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quest'ultimo quale unico erede della sig.ra al pagamento del CP_2 Controparte_3 compenso maturato per aver patrocinato gli stessi nell'ambito del giudizio avente R.g. n. 1064/2007, definito con sentenza n. 694/2014 dalla Corte di Appello di Roma che riconosceva loro una somma pari ad € 840.000,00; di aver consegnato, alla presenza della propria segretaria sig.ra Parte_5
all'odierno convenuto documentazione attestante la conclusione di un patto di quota lite
[...] concluso tra lo stesso avv. e i patrocinati con il quale i secondi si obbligavano, oltre al Pt_1 pagamento dei compensi standard, a riconoscere al primo una somma pari al 20% di quanto sarebbe stato ottenuto a titolo risarcitorio;
l'introduzione, da parte dell'odierno convenuto, presso il Tribunale di Viterbo, del giudizio avente R.g. n. 822/2016; la condotta, in tale contesto, del convenuto che, da un lato, non utilizzava detto patto di quota lite al fine di far valere le ragioni creditorie dell'attore e, dall'altro, non provvedeva alla contestazione dell'eccezione di compensazione sollevata dai convenuti;
la conclusione del procedimento con sentenza la quale: accertava il diritto al compenso per l'attore nella somma di € 14.500,00 (di cui € 8.500,00 a titolo di fase di studio e introduttiva ed €
6.000,00 a titolo di fase decisoria) in luogo della somma richiesta pari ad € 131.712,58, il diritto dei convenuti alla restituzione della somma versata, nel loro interesse, all'avv. dalla Fata Pt_1
Assicurazioni Danni s.p.a., nonché l'avvenuta compensazione tra i due crediti;
il miglior esito che il giudizio R.g. n. 822/2016 avrebbe avuto per l'attore laddove il convenuto avesse svolto il proprio incarico con la diligenza necessaria.
Costituitosi tardivamente, ha dedotto: l'esistenza di un secondo giudizio, introdotto Controparte_1 personalmente dall'attore presso il Tribunale di Viterbo, volto ad ottenere la condanna al pagamento dei medesimi compensi nei confronti degli stessi convenuti del giudizio avente R.g. n. 822/2016; che in quel giudizio l'avv. aveva fondato la propria pretesa sul presunto “patto di quota lite”; Pt_1
l'assenza di prova in ordine all'avvenuta consegna da parte dell'attore all'odierno convenuto del c.d. patto di quota lite;
che quest'ultimo era comunque da considerarsi privo di rilevanza giuridica e inidoneo a determinare il reale compenso spettante all'attore in quanto: 1) era composto da due distinti documenti privi di qualsivoglia collegamento, 2) il primo c.d. “Convezione per compenso professionale a tariffa forense e parametrato agli obiettivi conseguiti” era privo di data e, alla clausola n.8, prevedeva un compenso integrativo nella misura pari al 20% del risultato ottenuto che, tuttavia, non specificava, 3) il medesimo documento prevedeva delle clausole vessatorie che non potevano considerarsi specificatamente approvate dai clienti dal momento che le relative sottoscrizioni erano state apposte in un foglio separato;
4) il secondo documento, datato 31 ottobre 2014, manifestava esclusivamente la volontà dello i non richiedere somme ai suoi clienti fino al buon esito della Pt_1 causa;
che proprio in ragione dei vizi che inficiavano tale documentazione l'odierno convenuto utilizzava, nel giudizio R.g. n. 822/2016, un diverso titolo ossia la “nota di compensi” per € 131.712,58
a lui consegnata dallo stesso che laddove l'avv. avesse fondato la difesa sul c.d. Pt_1 CP_1 patto di quota lite probabilmente avrebbe visto rigettate le proprie domande considerati i vizi che affliggevano il patto stesso;
l'aver contestato integralmente, nell'ambito di quel procedimento, ogni qualsiasi avversa pretesa ivi inclusa l'eccezione di compensazione sollevata dai convenuti;
che, pertanto, l'avvenuto accoglimento dell'eccezione di compensazione da parte del giudicante non poteva comportare il sorgere di alcuna responsabilità professionale a suo carico.
Concessi i termini di cui all'art.183 6°c. c.p.c., constatato che l'attore nell'atto di citazione ha richiesto la prova per testi della sig.ra senza articolare i capitoli di prova, rilevato che Parte_5 la medesima parte non ha redatto le memorie ex art.183 6°c. c.p.c., autorizzato il convenuto al rilascio e al deposito degli atti del procedimento civile menzionato nella sua difesa incardinato presso il Tribunale di Viterbo e avente r.g.n. 12/2019; ritenuta ammissibile la prova per testi articolata dal convenuto, la causa, all'udienza del 27 novembre 2024, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda avanzata dall'attore è infondata e deve essere rigettata.
Risulta pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto di prestazione d'opera in forza del quale il convenuto ha rappresentato nel giudizio avente r.g. n. 822/2016 al fine di ottenere la Parte_1 condanna dei convenuti in quel giudizio al pagamento dei compensi maturati.
Quanto alla contestazione di inadempimento all'obbligo di eseguire la prestazione professionale,
l'attore non ha dimostrato di aver tempestivamente consegnato all'avv. il documento Controparte_1 contenente il c.d. patto di quota di lite a suo tempo concluso con i clienti, circostanza la cui prova gravava sullo stesso trattandosi di elemento necessario a vagliare la responsabilità per Pt_1 mancata diligenza professionale di cui ha chiesto l'accertamento e che, quindi, integrava elemento costitutivo della pretesa.
In ogni caso, quando anche si volesse ritenere che il abbia avuto tempestiva disponibilità CP_1 di tale documentazione, la domanda non può trovare accoglimento per le considerazioni che seguono.
In disparte la nullità derivante dall'invocata assenza della doppia sottoscrizione delle clausole c.d. vessatorie, potendosi ritenere che le quattro pagine costituiscano un documento unitario, dalla lettura di quest'ultimo, si evince la conclusione di un negozio che se da un lato obbliga i signori
, e , quest'ultimo quale unico Parte_4 Parte_3 Controparte_4 CP_2 erede della sig.ra al versamento di un compenso integrativo pari al 20% del Controparte_3 risultato ottenuto (clausola n.8) in favore dell'avv. dall'altro lato non indica lo specifico giudizio Pt_1
a cui esso è collegato.
Comunque, anche a voler seguire la tesi attorea per cui tale negozio deve ricollegarsi al giudizio avente R.g. n. 1064/2007 e dunque al risarcimento ottenuto dai clienti dell'avv. per come Pt_1 riconosciuto dalla sentenza n. 694/2014 resa dalla Corte d'Appello di Roma, prospettazione suffragata in effetti dalla sostanziale corrispondenza tra i soggetti rappresentati dall'attore in quella sede e i sottoscrittori dell'accordo in questione, va rilevato come un tale patto non possa considerarsi giuridicamente valido, avendo parametrato il compenso del professionista non all'oggetto della controversia o al valore della causa, non indicati nei documenti citati, ma alla somma di denaro riconosciuta a titolo di risarcimento, essendo stato specificamente previsto che l'ulteriore compenso da corrispondere era “pari al 20% del risultato ottenuto”.
Ai sensi dell'art.13 4°c. l. 247/2012, infatti, sono da considerarsi vietati “i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” sebbene sia possibile, ex art. 13 3°c. l.247/2012, pattuire il compenso del professionista “a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”. Su tali basi, la giurisprudenza di legittimità afferma, ai fini della determinazione del compenso del professionista, la possibilità di “rapportare la percentuale al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non al risultato” (Cass. Sez. Un. n. 25012/2014 nonché Cass. sez. II n. 23738/2024).
Ciò in ragione dell'esigenza, coerente con la ratio del divieto, di “enfatizzare il distacco del legale dagli esiti della lite;
in tal modo, si evita la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo” nonché “al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli” (Cass. n. 23738/2024).
Nel caso di specie l'avv. amenta che l'inadempimento del convenuto lo avrebbe pregiudicato Pt_1 precludendogli il conseguimento della somma di € 131.712,58 sul rilievo che il citato patto di quota lite lo riconoscerebbe creditore del maggior importo di € 160.000,00 il quale costituisce esattamente il 20% del quantum risarcitorio, ossia € 840.000,00, riconosciuto dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 694/2014 ai signori e alla signora . Tale prospettazione, Parte_3 Parte_4 peraltro, risulta avvalorata dal tenore letterale della clausola n. 8 della c.d. “Convezione per compenso professionale a tariffa forense e parametrato agli obiettivi conseguiti” la quale ancora il quantum del compenso integrativo al risultato ottenuto e non al valore della controversia. Ne discende che, così inteso, il patto in esame non può che considerarsi nullo ex art. 13 4°c. l. 247/2012
e inidoneo a costituire valido titolo su cui fondare una pretesa creditoria e che ben ha proceduto il convenuto a fondare il ricorso introduttivo del giudizio, avente R.g. n. 822/2016, su un diverso titolo creditorio, messo a disposizione, peraltro, dall'attore stesso.
Risulta altresì assente la prova della sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra l'inadempimento del convenuto, il quale non ha contestato l'eccezione di compensazione sollevata dai convenuti, e il danno lamentato dall'attore.
Va premesso che l'art.115 c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 69/2009, richiede la specificità della contestazione, non essendo più sufficiente l'impiego di formule generiche e omnicomprensive. Ciò posto, se da un lato la mancata contestazione dell'eccezione di compensazione trova riscontro, nel caso di specie, nella sentenza n. 1398/2018 conclusiva del procedimento avente R.g. n. 822/2016; dall'altro lato l'esito giudiziale non sarebbe di certo stato diverso laddove l'avv. avesse avanzato una contestazione del tutto generica. CP_1
Nell'odierno giudizio, del resto, l'attore, pur essendone onerato, non ha neppure allegato precisi elementi che, se dedotti, avrebbero permesso di paralizzare l'eccezione di compensazione sollevata dai convenuti, con la conseguenza che l'omissione del difensore non può ritenersi causativa di alcun danno. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (tenendo conto, in base al
DM 55/2014, dei parametri medi).
PQM
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda avanzata dall'attore;
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 14.103 per Parte_1 Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge.
- dà atto del mancato pagamento del contributo unificato e degli oneri di cancelleria
Viterbo, 20/3/2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 585/2022 del R.G.A.C. posta in decisione all'udienza del 27 novembre 2024, sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc e pendente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Viterbo, via Orio Vergani n.4, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Silvia Corbellini, che lo rappresenta e difende, come da atto di costituzione di nuovo difensore attore
e
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Viterbo, via Guglielmo Controparte_1 C.F._2
Marconi n. 20, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Papalia e Tiziana Papalia, che lo rappresentano e difendono, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
Oggetto: responsabilità professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 [...] al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità professionale con conseguente CP_1 condanna al pagamento di € 131.712,58 a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla condotta del professionista.
A sostegno ha dedotto: di aver conferito mandato all'avv. al fine di ottenere Controparte_1 giudizialmente la condanna dei signori e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quest'ultimo quale unico erede della sig.ra al pagamento del CP_2 Controparte_3 compenso maturato per aver patrocinato gli stessi nell'ambito del giudizio avente R.g. n. 1064/2007, definito con sentenza n. 694/2014 dalla Corte di Appello di Roma che riconosceva loro una somma pari ad € 840.000,00; di aver consegnato, alla presenza della propria segretaria sig.ra Parte_5
all'odierno convenuto documentazione attestante la conclusione di un patto di quota lite
[...] concluso tra lo stesso avv. e i patrocinati con il quale i secondi si obbligavano, oltre al Pt_1 pagamento dei compensi standard, a riconoscere al primo una somma pari al 20% di quanto sarebbe stato ottenuto a titolo risarcitorio;
l'introduzione, da parte dell'odierno convenuto, presso il Tribunale di Viterbo, del giudizio avente R.g. n. 822/2016; la condotta, in tale contesto, del convenuto che, da un lato, non utilizzava detto patto di quota lite al fine di far valere le ragioni creditorie dell'attore e, dall'altro, non provvedeva alla contestazione dell'eccezione di compensazione sollevata dai convenuti;
la conclusione del procedimento con sentenza la quale: accertava il diritto al compenso per l'attore nella somma di € 14.500,00 (di cui € 8.500,00 a titolo di fase di studio e introduttiva ed €
6.000,00 a titolo di fase decisoria) in luogo della somma richiesta pari ad € 131.712,58, il diritto dei convenuti alla restituzione della somma versata, nel loro interesse, all'avv. dalla Fata Pt_1
Assicurazioni Danni s.p.a., nonché l'avvenuta compensazione tra i due crediti;
il miglior esito che il giudizio R.g. n. 822/2016 avrebbe avuto per l'attore laddove il convenuto avesse svolto il proprio incarico con la diligenza necessaria.
Costituitosi tardivamente, ha dedotto: l'esistenza di un secondo giudizio, introdotto Controparte_1 personalmente dall'attore presso il Tribunale di Viterbo, volto ad ottenere la condanna al pagamento dei medesimi compensi nei confronti degli stessi convenuti del giudizio avente R.g. n. 822/2016; che in quel giudizio l'avv. aveva fondato la propria pretesa sul presunto “patto di quota lite”; Pt_1
l'assenza di prova in ordine all'avvenuta consegna da parte dell'attore all'odierno convenuto del c.d. patto di quota lite;
che quest'ultimo era comunque da considerarsi privo di rilevanza giuridica e inidoneo a determinare il reale compenso spettante all'attore in quanto: 1) era composto da due distinti documenti privi di qualsivoglia collegamento, 2) il primo c.d. “Convezione per compenso professionale a tariffa forense e parametrato agli obiettivi conseguiti” era privo di data e, alla clausola n.8, prevedeva un compenso integrativo nella misura pari al 20% del risultato ottenuto che, tuttavia, non specificava, 3) il medesimo documento prevedeva delle clausole vessatorie che non potevano considerarsi specificatamente approvate dai clienti dal momento che le relative sottoscrizioni erano state apposte in un foglio separato;
4) il secondo documento, datato 31 ottobre 2014, manifestava esclusivamente la volontà dello i non richiedere somme ai suoi clienti fino al buon esito della Pt_1 causa;
che proprio in ragione dei vizi che inficiavano tale documentazione l'odierno convenuto utilizzava, nel giudizio R.g. n. 822/2016, un diverso titolo ossia la “nota di compensi” per € 131.712,58
a lui consegnata dallo stesso che laddove l'avv. avesse fondato la difesa sul c.d. Pt_1 CP_1 patto di quota lite probabilmente avrebbe visto rigettate le proprie domande considerati i vizi che affliggevano il patto stesso;
l'aver contestato integralmente, nell'ambito di quel procedimento, ogni qualsiasi avversa pretesa ivi inclusa l'eccezione di compensazione sollevata dai convenuti;
che, pertanto, l'avvenuto accoglimento dell'eccezione di compensazione da parte del giudicante non poteva comportare il sorgere di alcuna responsabilità professionale a suo carico.
Concessi i termini di cui all'art.183 6°c. c.p.c., constatato che l'attore nell'atto di citazione ha richiesto la prova per testi della sig.ra senza articolare i capitoli di prova, rilevato che Parte_5 la medesima parte non ha redatto le memorie ex art.183 6°c. c.p.c., autorizzato il convenuto al rilascio e al deposito degli atti del procedimento civile menzionato nella sua difesa incardinato presso il Tribunale di Viterbo e avente r.g.n. 12/2019; ritenuta ammissibile la prova per testi articolata dal convenuto, la causa, all'udienza del 27 novembre 2024, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda avanzata dall'attore è infondata e deve essere rigettata.
Risulta pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto di prestazione d'opera in forza del quale il convenuto ha rappresentato nel giudizio avente r.g. n. 822/2016 al fine di ottenere la Parte_1 condanna dei convenuti in quel giudizio al pagamento dei compensi maturati.
Quanto alla contestazione di inadempimento all'obbligo di eseguire la prestazione professionale,
l'attore non ha dimostrato di aver tempestivamente consegnato all'avv. il documento Controparte_1 contenente il c.d. patto di quota di lite a suo tempo concluso con i clienti, circostanza la cui prova gravava sullo stesso trattandosi di elemento necessario a vagliare la responsabilità per Pt_1 mancata diligenza professionale di cui ha chiesto l'accertamento e che, quindi, integrava elemento costitutivo della pretesa.
In ogni caso, quando anche si volesse ritenere che il abbia avuto tempestiva disponibilità CP_1 di tale documentazione, la domanda non può trovare accoglimento per le considerazioni che seguono.
In disparte la nullità derivante dall'invocata assenza della doppia sottoscrizione delle clausole c.d. vessatorie, potendosi ritenere che le quattro pagine costituiscano un documento unitario, dalla lettura di quest'ultimo, si evince la conclusione di un negozio che se da un lato obbliga i signori
, e , quest'ultimo quale unico Parte_4 Parte_3 Controparte_4 CP_2 erede della sig.ra al versamento di un compenso integrativo pari al 20% del Controparte_3 risultato ottenuto (clausola n.8) in favore dell'avv. dall'altro lato non indica lo specifico giudizio Pt_1
a cui esso è collegato.
Comunque, anche a voler seguire la tesi attorea per cui tale negozio deve ricollegarsi al giudizio avente R.g. n. 1064/2007 e dunque al risarcimento ottenuto dai clienti dell'avv. per come Pt_1 riconosciuto dalla sentenza n. 694/2014 resa dalla Corte d'Appello di Roma, prospettazione suffragata in effetti dalla sostanziale corrispondenza tra i soggetti rappresentati dall'attore in quella sede e i sottoscrittori dell'accordo in questione, va rilevato come un tale patto non possa considerarsi giuridicamente valido, avendo parametrato il compenso del professionista non all'oggetto della controversia o al valore della causa, non indicati nei documenti citati, ma alla somma di denaro riconosciuta a titolo di risarcimento, essendo stato specificamente previsto che l'ulteriore compenso da corrispondere era “pari al 20% del risultato ottenuto”.
Ai sensi dell'art.13 4°c. l. 247/2012, infatti, sono da considerarsi vietati “i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa” sebbene sia possibile, ex art. 13 3°c. l.247/2012, pattuire il compenso del professionista “a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”. Su tali basi, la giurisprudenza di legittimità afferma, ai fini della determinazione del compenso del professionista, la possibilità di “rapportare la percentuale al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non al risultato” (Cass. Sez. Un. n. 25012/2014 nonché Cass. sez. II n. 23738/2024).
Ciò in ragione dell'esigenza, coerente con la ratio del divieto, di “enfatizzare il distacco del legale dagli esiti della lite;
in tal modo, si evita la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo” nonché “al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli” (Cass. n. 23738/2024).
Nel caso di specie l'avv. amenta che l'inadempimento del convenuto lo avrebbe pregiudicato Pt_1 precludendogli il conseguimento della somma di € 131.712,58 sul rilievo che il citato patto di quota lite lo riconoscerebbe creditore del maggior importo di € 160.000,00 il quale costituisce esattamente il 20% del quantum risarcitorio, ossia € 840.000,00, riconosciuto dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 694/2014 ai signori e alla signora . Tale prospettazione, Parte_3 Parte_4 peraltro, risulta avvalorata dal tenore letterale della clausola n. 8 della c.d. “Convezione per compenso professionale a tariffa forense e parametrato agli obiettivi conseguiti” la quale ancora il quantum del compenso integrativo al risultato ottenuto e non al valore della controversia. Ne discende che, così inteso, il patto in esame non può che considerarsi nullo ex art. 13 4°c. l. 247/2012
e inidoneo a costituire valido titolo su cui fondare una pretesa creditoria e che ben ha proceduto il convenuto a fondare il ricorso introduttivo del giudizio, avente R.g. n. 822/2016, su un diverso titolo creditorio, messo a disposizione, peraltro, dall'attore stesso.
Risulta altresì assente la prova della sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra l'inadempimento del convenuto, il quale non ha contestato l'eccezione di compensazione sollevata dai convenuti, e il danno lamentato dall'attore.
Va premesso che l'art.115 c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 69/2009, richiede la specificità della contestazione, non essendo più sufficiente l'impiego di formule generiche e omnicomprensive. Ciò posto, se da un lato la mancata contestazione dell'eccezione di compensazione trova riscontro, nel caso di specie, nella sentenza n. 1398/2018 conclusiva del procedimento avente R.g. n. 822/2016; dall'altro lato l'esito giudiziale non sarebbe di certo stato diverso laddove l'avv. avesse avanzato una contestazione del tutto generica. CP_1
Nell'odierno giudizio, del resto, l'attore, pur essendone onerato, non ha neppure allegato precisi elementi che, se dedotti, avrebbero permesso di paralizzare l'eccezione di compensazione sollevata dai convenuti, con la conseguenza che l'omissione del difensore non può ritenersi causativa di alcun danno. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (tenendo conto, in base al
DM 55/2014, dei parametri medi).
PQM
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda avanzata dall'attore;
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 14.103 per Parte_1 Controparte_1 compensi, oltre accessori di legge.
- dà atto del mancato pagamento del contributo unificato e degli oneri di cancelleria
Viterbo, 20/3/2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi