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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/07/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 3897/2019 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “appalto di opere pubbliche”, e vertente
TRA
in persona dell'Organismo Straordinario Parte_1
Commissariale p.t. (C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso in virtù di incarico P.IVA_1 conferito con delibera della Commissione Straordinaria n. 4 del 18.01.2019 e giusta procura resa in calce all'atto di citazione dall'avv. Clemente Manzo, presso il cui studio in Caserta alla Via
Ricciardi n. 5 elettivamente domicilia.
- ATTORE -
E
(C.F. e P.IVA n. ), con sede legale in Pompei (NA) 84083 alla Via CP_1 P.IVA_2
Lepanto n. 132, in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., Sig.ra , CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83
c.p.c. dagli avv.ti Antonio Bifolco e Alfredo Cincotti, con i quali è elettivamente domiciliata presso la - in Pagani (SA) alla Via Donato Ammaturo n. Controparte_3
21;
- CONVENUTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del
1 nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini concessi, delle deduzioni svolte a verbale d'udienza, delle conclusioni rassegnate.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione in rinotifica, il
, conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la Parte_1 Parte_1 CP_1 per ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità della medesima convenuta per
[...] inadempimento contrattuale nella gestione del servizio affidato in concessione e nella mancata corresponsione degli aggi per la somma di € 29.100,00, offerta in sede di gara, e per l'effetto condannarla al pagamento degli aggi per l'appalto eseguito per l'importo pari a € 29.100,00, oltre interessi al soddisfo, ovvero del maggiore o minore importo risultante in corso di causa, comunque non inferiore ad € 12.000,00, come previsto dalla lex specialis di gara nonché dall'allegato 1 alla determinazione n. 43 del 17.09.18, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Deduceva in particolare l'ente, di avere espletato, in veste di stazione appaltante, una procedura di gara per l'affidamento in concessione a base d'asta della somma di € 39.500,00, del “Servizio di gestione dell'Illuminazione Votiva nel Cimitero Comunale nei giorni 1 e 2 novembre 2018”, prevedendo che il servizio sarebbe stato aggiudicato in favore dell'operatore economico che avesse offerto il maggior aggio al sull'importo complessivo degli introiti derivanti dalle Pt_1 tariffe pagate dagli utenti, stabilendo altresì che tale aggio non avrebbe potuto essere comunque inferiore ad € 12.000,00; di avere all'esito dello scrutinio delle offerte, proclamato l'aggiudicazione della gara in favore della la quale aveva offerto al CP_1 [...]
un aggio di importo pari ad € 29.100,00, ma che nonostante l'esecuzione del Parte_1 servizio in concessione, la non aveva poi corrisposto alla stazione appaltante gli aggi di CP_1 cui al contratto di concessione per la somma di € 29.100,00, né la minor somma dell'aggio prescritta dalla lex specialis di gara pari ad € 12.000,00, contestando all'ente gli scarsi introiti ottenuti durante il servizio svolto nei giorni 1 e 2 novembre 2018, dovuti a dire della ditta, all'elevato numero di applique di illuminazione votiva istallate autonomamente dagli utenti, allacciate abusivamente alla rete comunale ovvero alimentate a batteria, e per gli abusi esistenti presso il cimitero, che il non aveva provveduto ad eliminare o Parte_1 Parte_1 distaccare con l'intervento del personale interno. L'ente attoreo reputava tali contestazioni meramente pretestuose, avendo peraltro autorizzato la stessa ditta a provvedere al distacco dei
2 corpi illuminanti istallati abusivamente, ritenendo pertanto legittima la richiesta di pagamento dell'aggio di cui all'offerta presentata in gara per € 29.100,00, e dovendo in ogni caso l'aggiudicataria corrispondere all'Ente appaltante la somma minima di € 12.000,00.
Instauratosi il contradditorio, si costituiva in giudizio la convenuta che impugnava e CP_1 contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, D.L. n. 132/2014, conv. in L.
162/2014, per mancato esperimento della negoziazione assistita, e nel merito l'infondatezza della domanda, asserendo che il aveva tenuto un comportamento Parte_1 Parte_1 contrario al canone generale della buona fede oggettiva, provocando l'anti-economicità della controprestazione richiesta, e dunque l'inesigibilità dell'aggio aggiudicato in sede di gara.
Nel dettaglio, la faceva presente che l'esecuzione delle attività oggetto di affidamento CP_1 in concessione era stata contrassegnata da fattori negativi che ne avevano minato ab initio
l'attuazione della causa economica, attese le criticità legate alla pratica scorretta degli allacci abusivi di corpi allegorici illuminanti alla rete elettrica pubblica e dell'uso di lampade votive con alimentazione a batteria da parte di privati nel cimitero comunale di , non Parte_1 rimossi iure imperii dall'amministrazione concedente, ciò determinando un minor incasso della ditta convenuta di soli € 18.696,72, a fronte dell'incasso stimato in € 39.500,00 dal Comune di nell'avviso di gara, con conseguente impossibilità per la ditta di versare Parte_1
l'aggio aggiudicato in sede di gara per € 29.100,00. La convenuta insisteva pertanto per l'integrale rigetto della domanda attorea, ed in subordine chiedeva la riduzione l'ammontare dell'aggio offerto in sede di gara alla misura monetaria ritenuta equa e proporzionata rispetto all'incasso effettivo, tenendo conto dell'incidenza del costo del servizio e dell'utile d'impresa pari al 10%.
Ammessi i mezzi istruttori ed espletata la prova per testi, le parti precisavano le conclusioni e all'udienza cartolare del 08.04.2025 la causa era assegnata in decisione con i termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
La domanda è meritevole di accoglimento per quanto di seguito.
Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, tempestivamente proposta da parte convenuta, si osserva che, ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 132/2014, “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere […] chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede
3 quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito […]”.
Nel caso di specie, poiché la domanda oggetto di causa riguarda il pagamento a titolo di inadempimento contrattuale di una somma inferiore a cinquantamila euro, ricorre indubbiamente un'ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria.
Pacifico che l'amministrazione attrice non abbia esperito la negoziazione assistita prima dell'introduzione del giudizio, e che sia stata eccepita tempestivamente dalla società convenuta l'improcedibilità della domanda attorea per l'omessa procedura di negoziazione assistita, reiterata nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.; tuttavia parte convenuta, all'esito della prova testimoniale, ha chiesto di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, senza riproporre l'eccezione de qua;
tale richiesta può essere considerata come implicita rinuncia all'eccezione riguardante la mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita.
Neppure in sede di precisazione delle conclusioni risultano reiterate quelle già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, avendo la nelle note di trattazione scritta rese per CP_1
l'udienza cartolare del 08.04.2015, concluso chiedendo unicamente di “trattenere la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ”, senza reiterare l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata in comparsa di costituzione.
Nemmeno nelle note conclusive autorizzate la società convenuta ha riproposto le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione, limitandosi a concludere affinché venisse rigettata la domanda attrice “accertata l'inesigibilità dell'aggio offerto in sede di gara per violazione del dovere di buona fede oggettiva”, ed in subordine, sempre nel merito “accertato lo squilibrio contrattuale sopravvenuto per fatto imputabile al , ridurre Parte_1 Parte_1
l'ammontare dell'aggio offerto in sede di gara per € 29.100,00 alla misura monetaria ritenuta equa e proporzionata rispetto all'incasso effettivo, tenendo conto dell'incidenza del costo del servizio e dell'utile d'impresa pari al 10%”.
Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ove in sede di precisazione delle conclusioni la parte non riproponga le domande o le eccezioni precedentemente rassegnate, tale condotta fa ragionevolmente presumere la rinuncia alla domanda o all'eccezione non reiterata, salvo che il giudice desuma altrimenti la volontà della parte di tenere comunque ferma la domanda o l'eccezione.
Alla luce degli enunciati principi, devesi ritenere che la convenuta abbia inteso rinunciare all'eccezione avanzata nel giudizio, ciò desumendosi da ultimo incontrovertibilmente dalle note conclusive autorizzate.
Passando al vaglio del merito della vicenda de qua, va premesso che l'art. 2697, 1° comma, c.c. prevede che è onere di chi agisce in giudizio provare i fatti che sono posti alla base della domanda.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici
4 e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto, ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con il fatto non oggetto di puntuale contestazione. Nell'ambito della ripartizione dell'onere della prova, infatti, il principio di non contestazione codificato all'art. 115 c.p.c. riveste notevole rilevanza, imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e comporta che i suddetti fatti, qualora non siano specificamente contestati dal convenuto, debbano essere dal giudice considerati incontroversi e pacifici (cfr. Cass. civ. n.
27596/08).
Ciò detto, risulta documentalmente provato e, comunque, non contestato dalla società concessionaria che il le aveva affidato, a seguito CP_1 Parte_1 di procedura di gara d'appalto indetta con determina n. 43 del 18.09.2018 e successiva proposta di aggiudicazione adottata con determina n. 45 del 01.10.2018, il servizio di riscossione tariffe e gestione dell'illuminazione votiva straordinaria nel cimitero comunale nei giorni 1 e 2 novembre
2018. Ed infatti, la stessa convenuta ha allegato in atti la successiva determina n. 47 del
15.10.2018 con la quale l'Amministrazione dell'Ente attoreo proclamava l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della nonché il contratto di Concessione trasmesso a CP_1 mezzo pec del 18.10.2018 dal Comune di alla medesima, stipulato nella Parte_1 forma dello scambio di lettere commerciali, come confermato dalla stessa società convenuta.
Da tale documentazione emerge altresì che l'aggiudicazione definitiva del servizio de quo in favore della avveniva a fronte di un aggio da corrispondere all'Ente di € 29.100.00 su un CP_1 incasso presunto di € 39.500,00 oltre iva, circostanza anch'essa non contestata dalla convenuta, che non ha negato di aver offerto in sede di gara tale importo che le aveva consentito l'aggiudicazione, a fronte di offerte inferiori ad opera di altre ditte, come pure si ricava dal verbale di aggiudicazione in atti.
Risulta ancora depositato da entrambe le parti, il capitolato d'oneri, ove venivano espressamene definite le modalità di gestione del servizio in concessione, la durata, le tariffe da applicare,
l'importo della concessione, nonché il canone da corrispondere al comune attoreo sotto forma di aggio offerto in sede di gara, comunque non inferiore ad € 12.000.00, da versarsi entro e non oltre il 15.11.2018.
Parimenti non è in contestazione che la avesse poi effettivamente provveduto alla CP_1 gestione del servizio ottenuto in concessione nelle giornate del 1 e 2 novembre 2018, incassando le tariffe come da contratto, avendo tuttavia eccepito l'inesigibilità del credito vantato dall'ente per asserita violazione della buona fede oggettiva, dipendente ad avviso della società aggiudicataria dall'elevato numero di allacci abusivi, non rimossi con l'uso della forza pubblica da parte del che avevano comportato, a suo dire, ad un minor incasso per € 18.896,72 Pt_1 rispetto al maggior importo preventivato nell'avviso pubblico di gara per circa € 39.500,00.
Nel caso in esame, quindi, risulta provata, anche effetto della non contestazione, la fonte del credito vantato in giudizio, ossia la sussistenza tra le parti di un regolare contratto di affidamento
5 in concessione del servizio di gestione dell'impianto di illuminazione votiva nei giorni di 1 e 2 novembre 2018 nel cimitero Comunale, secondo le condizioni contrattualmente previste, con l'onere per la convenuta di versare all'ente, entro i termini indicati, l'aggio offerto pari ad €
29.100,00, nonché l'effettiva esecuzione dello stesso ad opera della società convenuta.
Ciò posto, avendo l'Ente istante dimostrato i fatti posti a base del dedotto inadempimento da parte della concessionaria convenuta, competeva di riflesso a quest'ultima fornire piena dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di concessione sottoscritto, e dunque di aver pagato (anche nell'importo minore ritenuto corretto) il canone di concessione dovuto, ovvero dell'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea.
Ebbene, la non ha provato di aver provveduto alla estinzione di detta pretesa creditoria CP_1 ed anzi, nei propri scritti difensivi, ha chiesto accertarsi l'inesigibilità dell'aggio offerto in sede di gara per violazione del dovere di buona fede oggettiva da parte dell'ente ovvero in subordine di ridurlo nella misura ritenuta equa e proporzionata all'incasso effettivo, dunque implicitamente riconoscendo di non aver mai versato l'aggio offerto al neppure nella misura minima Pt_1 di € 12.000, prevista nella lex specialis di gara e nel capitolato di appalto.
La convenuta ha infatti imputato il mancato adempimento dell'obbligazione assunta, implicitamente riconosciuto, all'esclusiva responsabilità del stesso, che avrebbe Pt_1 riconosciuto e persino tollerato il deprecabile fenomeno delle lampade votive abusivamente allacciate alla rete elettrica pubblica oppure alimentate a batteria, ciò comportando un minor incasso per essa aggiudicataria, pari a soli € 18.896,72 rispetto al maggior importo preventivato nell'avviso pubblico di gara per circa € 39.500,00.
Nel caso di specie, tuttavia, non è stato provato all'esito dell'espletata istruttoria e, oltretutto, tenuto conto della documentazione versata in atti, né l'asserita condotta contraria ai canoni di buona fede del comune attoreo, né il minor gettito asseritamente incassato dalla rispetto a CP_1 quanto preventivato, e neppure vi è prova che il dedotto lucro mancato fosse comunque da ascriversi certamente alla presenza dei lamentati allacci abusivi che l'amministrazione non avrebbe provveduto a rimuovere.
Invero, risulta in primo luogo per tabulas che la aveva preso visione dei luoghi oggetto CP_1 della concessione certamente prima della sottoscrizione del contratto di concessione, come da verbale di sopralluogo del 28.09.2018 prodotto in atti, senza che nell'occasione venissero mosse contestazioni all'amministrazione concedente. Entrambi i testi di parte attrice escussi, hanno confermato che la società aveva effettuato il sopralluogo prima di partecipare CP_1 all'appalto con consapevolezza dello stato dei luoghi.
Ed ancora, dal verbale di consegna anticipata prodotto da parte attrice, emerge che il Comune di
, in data 11.10.2018, aveva già proceduto alla consegna in via d'urgenza Parte_1 della concessione in favore della ditta convenuta, nelle more della stipula del contratto di appalto
(inoltrato a mezzo pec il 18.10.2018), essendovi urgenza di effettuazione di interventi di riparazione di alcune linee elettriche nei campetti del cimitero. In tale verbale le parti
6 dichiaravano che sui luoghi oggetto delle operazioni riflettenti il servizio de quo, non vi erano ostacoli che potessero inibire quanto descritto nel capitolato di appalto.
La ditta aggiudicataria, dunque, accettava le condizioni contrattuali solo dopo aver preso visione dello stato dei luoghi ed avere già ottenuto la consegna del servizio della concessione.
Alla luce di quanto sopra, non v'è dubbio che la avesse avuto contezza, ancor prima CP_1 dell'affidamento in concessione del servizio, del fenomeno della presenza di lampade votive allacciate abusivamente alla rete elettrica pubblica ovvero alimentate a batteria, ciononostante accettando la società, con la sottoscrizione del contratto, l'alea dell'incasso legata anche alla presenza degli allacci abusivi.
La era stata dunque messa in condizione, con il sopralluogo effettuato prima della CP_1 stipula del contratto, nonché con la consegna anticipata in via d'urgenza della concessione, di verificare la redditività dell'affidamento e proprio sulla scorta di quanto visionato lo aveva ritenuto remunerativo, atteso l'importo dell'aggio offerto e l'assenza di contestazioni precedenti alla conclusione dell'appalto.
Ad ogni buon conto, ferma la conoscenza della situazione di fatto preesistente nel cimitero comunale e dell'accettazione del rischio dell'appalto da parte della convenuta società, si evidenzia che dalla corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione concedente e la società convenuta, si evince che la fosse stata comunque autorizzata espressamente dal Comune CP_1 di a procedere in proprio al distacco degli allacci non assentiti dall'ente, Parte_1 rendendosi disponibile l'amministrazione ad intervenire a mezzo di proprio personale solo in caso di istallazioni abusive che opponessero resistenza al distacco, come da comunicazione dell'ente del 29.10.2018, prodotta da entrambe le parti.
Orbene, a fronte di tale comunicazione, non vi è prova la società avesse quanto meno cercato di procedere al distacco degli allacci abusivi dei privati che non mostrassero resistenza, stante la presenza di un'autorizzazione comunale, ed anzi, dalla corrispondenza depositata dalla convenuta, è dato dedursi che la stessa non aveva ritenuto di potervi provvedere in autonomia, asserendo di non averne titolo, richiedendo l'intervento di personale comunale.
Neppure vi è prova che il comune attoreo avesse mai ricevuto la richiesta della società concessionaria del servizio di un intervento a mezzo di personale dell'amministrazione comunale e della forza pubblica per la rimozione degli allacci abusivi, posto che la missiva del 31.10.2018 P redatta su carta intestata della prodotta in atti dalla medesima convenuta, con quale CP_1 sarebbe stato richiesto proprio l'intervento di personale comunale, è priva delle ricevute di invio, accettazione e consegna, nonché di numero di protocollo in entrata dell'ente, il quale ha sempre negato di averla ricevuta, come pure riscontrato nella pec del 29.11.2018, ove in risposta alla pec della del 20.11.2018, teneva a precisare di aver richiesto alla stessa i nominativi delle CP_1 lampade allacciate abusivamente alla rete nonché una richiesta esplicita di intervento di proprio personale, ma che la società non lo aveva mai fatto.
In merito, le deposizioni dei testi appaiono contrastanti, posto che, mentre il teste di parte attorea negava che fosse mai pervenuta una tale richiesta di intervento, il teste di parte Pt_3
7 convenuta sig. procuratore speciale della società all'epoca dei fatti, asseriva di aver CP_2 denunciato la presenza di lampade votive abusive e di averne richiesto la rimozione a mezzo dell'intervento della forza pubblica.
Orbene, a prescindere su chi incombesse l'onere della rimozione degli allacci abusivi e dell'assenza di prova dell'inerzia dell'ente ai fini della rimozione degli stessi, la convenuta non ha in ogni caso provato che gli asseriti mancati incassi fossero da ricondursi proprio al fenomeno degli allacci abusivi, né ha dato prova dell'entità del dichiarato mancato lucro posto a fondamento del rifiuto a versare l'aggio offerto in sede di gara.
Per quanto attiene infatti al pregiudizio che la ditta asserisce di aver patito per aver conseguito un utile inferiore a quello preventivato sulla base della stima della concessione indicata nel capitolato d'oneri, valga quanto segue.
Va rilevato anzitutto che in merito a tale doglianza, la per quanto deduca di aver ottenuto CP_1 dalla concessione un minor incasso per € 18.896,72 rispetto al maggior importo preventivato nell'avviso pubblico di gara per circa € 39.500,00, non ha prodotto alcuna documentazione contabile relativa ai pagamenti ricevuti dall'utenza al fine di verificare gli effettivi incassi che dichiara di aver ottenuto dalla concessione, né lo ha in altro modo dimostrato.
L'elenco manoscritto con la mera indicazione del numero delle applique che riteneva essere abusive depositato in atti dalla convenuta, nulla dimostra in merito, essendo un mero atto di parte, frutto peraltro di una verifica non effettuata in contraddittorio con la stazione appaltante ovvero con l'ausilio di tecnici che certificassero il numero di lampade collegate alla rete e non assentite dal comune ovvero alimentate a batteria.
Non va sottaciuto, poi, che nella lettera di contestazione del 02.11.2018 e nella successiva missiva del 20.11.2018 inoltrate dalla al Comune di , la società indicava CP_1 Parte_1 di aver riscontrato un numero totale di 1010 istallate autonomamente dai privati, delle quali 897 alimentate a batteria e 113 allacciate sugli impianti.
Ebbene, fermo che per la rimozione di quelle alimentate a batteria evidentemente la non CP_1 necessitava neppure dell'intervento di personale del comune, anche ove il numero delle applique non prenotate alla medesima fosse stato effettivamente quello indicato nelle lettere di contestazione, ovvero n. 1010, dovendo la concessionaria applicare la tariffa fissa prevista in contratto e nel capitolato d'oneri di € 1,24 oltre iva per ogni lampada, al più il mancato incasso avrebbe potuto essere pari all'esigua somma di € 1.252,40 oltre iva, non potendo pertanto tale ipotetico e non provato minor gettito, certamente giustificare il rifiuto del pagamento dell'aggio offerto in contratto per ben € 29.100,00.
Peraltro, a fronte della comunicazione pec del 29.11.2018 con la quale il rendeva noto Pt_1 che i consumi energetici nelle giornate del 1 e 2 novembre 2018, erano stati pari a 9.800 watt, stimando l'istallazione di circa 30.000 lampade votive alla rete pubblica, la nelle CP_1 rassegnate conclusioni asseriva che tale numero sarebbe stato abnormemente superiore a quello delle lampade regolarmente installate dalla medesima in esecuzione del contratto di concessione, senza nemmeno in tal caso fornire alcuna prova circa il numero di lampade effettivamente
8 istallate e per le quali aveva riscosso la tariffa pattuita in contratto, per di più contraddicendosi rispetto al numero di applique che asseriva essere abusive indicato nella corrispondenza in atti in n. 1010.
Occorre altresì evidenziare sul punto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale si ha concessione allorquando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto nel caso in cui l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione (ex plurimis, cfr. Cons. Stato n. 3120/2015; Cons.
Stato n. 4682/2012; Cons. Stato n. 5068/2011). Più specificamente la concessione, pur avendo natura di contratto a prestazioni corrispettive, non può configurare un contratto di natura commutativa in cui le reciproche prestazioni delle parti risultano predeterminate. Difatti, il concessionario assume su di sé l'aleatorietà del contratto ossia il rischio di impresa, connesso all'investimento finanziario oltreché ai proventi che il medesimo trarrà in un secondo momento dalla gestione e dalla prestazione del servizio, laddove provenendo la controprestazione dagli utenti, le previsioni di rimuneratività potrebbero anche non avverarsi mai. Pertanto, posto che il contratto pubblico di concessione si caratterizza proprio per il rischio economico che ricade interamente sul concessionario, deve dedursi che, nel caso di specie, la società non CP_1 poteva comunque legittimamente addurre quale giustificazione per il mancato adempimento dell'obbligazione assunta, la circostanza per cui gli introiti realizzati sarebbero stati nettamente inferiori rispetto a quelli aprioristicamente preventivati poiché, si ribadisce, i profitti derivanti dall'esercizio di una attività in concessione rientrano nell'alea del contratto di concessione stipulato. Oltretutto nel capitolato d'oneri depositato da parte attrice, si legge all'art. 5 con riferimento all'importo della concessione che “l'importo presunto della concessione è stimato complessivamente in € 39.500,00 oltre IVA. L'importo contemplato in € 39.500,00, potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione per effetto delle richieste degli utenti per l'anno
2018”, lasciando intendere che trattasi di dato puramente indicativo e non tassativo.
A ciò sia aggiunga che, come è dato leggersi dalle determine di aggiudicazione, la convenuta aveva ottenuto l'affidamento del servizio in concessione proprio per effetto dell'offerta più alta presentata tra le quattro ditte partecipanti, avendo offerto il miglior aggio pari ad € 29.100,00 da riconoscersi al sugli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe pagate dagli utenti, Pt_1 senza alcuna previsione di una eventuale riduzione del canone in funzione degli incassi effettivamente realizzati dall'aggiudicataria.
In conclusione, alla luce di quanto motivato, i fatti riportati nell'atto introduttivo dal
[...]
in relazione all'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di Parte_1 affidamento in concessione alla del servizio dell'illuminazione votiva per i giorni 1 e CP_1
2 novembre 2018, devono ritenersi provati all'esito dell'espletata istruttoria nonché per tabulas in ragione di quanto prodotto in atti, nonché stante l'assenza di contestazione da parte della società convenuta in merito all'effettivo svolgimento del servizio in concessione, ed avendo la stessa persino ammesso di non aver provveduto alla estinzione della pretesa creditoria senza
9 fornire prova delle ragioni poste a fondamento del proprio inadempimento.
La società deve essere pertanto condannata al pagamento dell'aggio offerto in sede di CP_1 gara e contrattualmente previsto per € 29.100,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
55/2014, tenuto conto del valore della causa e dei minimi dello scaglione di riferimento ai fini di ricondurre ad equità il compenso professionale riconosciuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 3897/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta dal , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., e per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., la condanna al pagamento in favore del
[...]
a titolo di aggio per il servizio di concessione affidato con Parte_1 determina n. 246 del 16.10.2018, come da contratto stipulato dalle parti, della somma pari ad € 29.100,00, oltre interessi dalla domanda;
b) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese CP_1 di lite, in favore del , che si liquidano in € 2.540,00 per Parte_1 compensi, € 545,00 per spese, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 03.07.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.
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