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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7738 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- nata a [...] il [...], Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Galatà Pellegrini, giusta C.F._1 procura in atti;
E
- nato a [...] il [...], , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Laura Russino, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 16.06.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1. accertare e dichiarare la paternità di nei confronti del figlio minore CP_1
Persona_1
2. dichiarare l'affido esclusivo del figlio minore alla Persona_2 madre con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della medesima;
3. per l'effetto di quanto sopra, dichiarare che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte esclusivamente dalla madre tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà, tuttavia, onere della madre tenere informato il padre circa tutte le questioni relative al figlio anche al fine di agevolarne un regolare rapporto e la serena crescita del minore;
4. Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro e previo CP_1 accordo con la madre, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio almeno un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del padre e del minore durante la crescita;
viene pertanto garantito al padre un diritto di visita in forma libera e graduale;
5. Il Sig. a decorrere dalla data del deposito del ricorso congiunto si CP_1 impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso delle spese per il
1 mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Tale importo verrà corrisposto nella misura di
€ 250,00 con bonifico effettuato dal sig. mentre la somma rimanente di € 150,00 CP_1 verrà attribuita a mezzo apprensione diretta della della quota parte Parte_1 dell'assegno unico spettante al che rinuncia in favore della medesima. Il succitato CP_1 importo di € 250,00 dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. L'importo così Parte_1 concordato rimarrà invariato anche in caso di eventuale riduzione dell'assegno da parte dell' CP_2
6. Il Sig. a parziale deroga del punto che precede, si impegna a CP_1 corrispondere per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2025 la somma di euro 300,00
(trecento/00) fin quando la sig.ra non troverà un'occupazione Parte_1 economicamente più vantaggiosa ed il minore sarà iscritto al nido (settembre 2025);
7. Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per CP_1 Parte_1 cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio così come disciplinate dal protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Per_1
Roma del 17.12.2014;
8. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i contributi economici sopra CP_1 indicati nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
10. Il sig. presta sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto CP_1 e/o altro documento valido per l'espatrio;
11. Mandare all'Ufficio Anagrafe di Roma per le annotazioni di rito sull'estratto di nascita del minore.
12. Liquidare il compenso di giustizia per l'ammissione al Gratuito Patrocinio a spese dello stato per la sig.ra al procuratore antistatario Avv. Laura Parte_1 Galatà Pellegrini”. Evidenziato che il riconoscimento paterno del figlio è avvenuto il 25.07.2025 presso gli uffici del Comune di Roma, come da documentazione prodotta, con il conseguente venir meno di ogni domanda di accertamento di paternità,
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti di nato a [...] in data [...], ferma restando la valenza Persona_1 meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 16.06.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.10.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7738 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- nata a [...] il [...], Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Galatà Pellegrini, giusta C.F._1 procura in atti;
E
- nato a [...] il [...], , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Laura Russino, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 16.06.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1. accertare e dichiarare la paternità di nei confronti del figlio minore CP_1
Persona_1
2. dichiarare l'affido esclusivo del figlio minore alla Persona_2 madre con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della medesima;
3. per l'effetto di quanto sopra, dichiarare che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte esclusivamente dalla madre tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà, tuttavia, onere della madre tenere informato il padre circa tutte le questioni relative al figlio anche al fine di agevolarne un regolare rapporto e la serena crescita del minore;
4. Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro e previo CP_1 accordo con la madre, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio almeno un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del padre e del minore durante la crescita;
viene pertanto garantito al padre un diritto di visita in forma libera e graduale;
5. Il Sig. a decorrere dalla data del deposito del ricorso congiunto si CP_1 impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso delle spese per il
1 mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Tale importo verrà corrisposto nella misura di
€ 250,00 con bonifico effettuato dal sig. mentre la somma rimanente di € 150,00 CP_1 verrà attribuita a mezzo apprensione diretta della della quota parte Parte_1 dell'assegno unico spettante al che rinuncia in favore della medesima. Il succitato CP_1 importo di € 250,00 dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. L'importo così Parte_1 concordato rimarrà invariato anche in caso di eventuale riduzione dell'assegno da parte dell' CP_2
6. Il Sig. a parziale deroga del punto che precede, si impegna a CP_1 corrispondere per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2025 la somma di euro 300,00
(trecento/00) fin quando la sig.ra non troverà un'occupazione Parte_1 economicamente più vantaggiosa ed il minore sarà iscritto al nido (settembre 2025);
7. Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per CP_1 Parte_1 cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio così come disciplinate dal protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Per_1
Roma del 17.12.2014;
8. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i contributi economici sopra CP_1 indicati nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
10. Il sig. presta sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto CP_1 e/o altro documento valido per l'espatrio;
11. Mandare all'Ufficio Anagrafe di Roma per le annotazioni di rito sull'estratto di nascita del minore.
12. Liquidare il compenso di giustizia per l'ammissione al Gratuito Patrocinio a spese dello stato per la sig.ra al procuratore antistatario Avv. Laura Parte_1 Galatà Pellegrini”. Evidenziato che il riconoscimento paterno del figlio è avvenuto il 25.07.2025 presso gli uffici del Comune di Roma, come da documentazione prodotta, con il conseguente venir meno di ogni domanda di accertamento di paternità,
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti di nato a [...] in data [...], ferma restando la valenza Persona_1 meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 16.06.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.10.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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