CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORIO ATTILIO FRANCO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4758/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bellizzi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500157303 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 30.09.2025, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR n. 602/1973 di cui in epigrafe, contenente invito al pagamento della complessiva somma di
€ 28.694,73, in forza dell'omesso pagamento degli avvisi di accertamento relativi all'IMU per le annualità dal 2016 al 2021.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, deducendone l'illegittimita' per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 50 DPR n. 602/12973; -difetto di motivazione ed omessa allegazione documenti in violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000; -3)inesistenza del presupposto impositivo, atteso che i beni oggetto di tassazione non erano aree edificabili, ma mere aree pertinenziali rispetto al fabbricato principale e, quindi, esenti dal pagamento dell'IMU.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i resistenti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La Credit Network & Finance S.p.A, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali del Comune di Bellizzi, in via preliminare, ha eccepito che la ricorrente aveva impugnato gli avvisi di accertamento indicati nell'aintimazione in lite e che le sentenze conclusive dei vari giudizi tributari erano state tutte sfavorevoli alla ricorrente. Precisava e docuemntava che alcune sentenze erano anche passate in giudicato.
Il Comune di Bellizzi riportava nelel controdeduzioni un elenco dettagliato dei giudizi relatvi ai vari avvisi di accertamento, indicandone l'esito sfavorevole per la ricorrente. Evidenziava, quindi, l'inammissibilità dei motivi di impugnazione attinenti alla legittimità formale e sostanziale degli atti fiscali presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che privo di pregio è il motivo di ricorso attinente alla presunta violazione dell'art. 50 DPR n. 602/1973.
Tale norma, infatti, non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto l'intimazione ad adempiere non comporta l'avvio di una specifica procedura esecutiva, ma costituisce soltanto un invito al pagamento dell'importo iscritto al ruolo entro il termine di legge, meramente preannunciando la possibilità che, in caso di mancato pagamento, la procedura esecutiva venga avviata.
Poi, va detto che è priva di pregio la doglianza di violazione dell'obbligo di motivazione.
Infatti, l'intimazione di pagamento risulta emessa secondo il modello approvato con DM del 28 giugno 1999
e con i successivi provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate (provvedimento del 20.3.2010 n. 2010/46308) ed in piena conformità all'art. 25, comma 2, del DPR n. 602 del 1973 come già sopra indicato.
Del resto, dalla lettura del ricorso emerge che la ricorrente ha a pieno compreso i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo ed i titoli esecutivi in forza dei quali è stata effettuata.
L'art, 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all' art. 50, commi 2 e 3, prevede che "2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3 L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica".
Poi, va esclusa la sussistenza in capo alla resistente di un obbligo di allegazione degli avvisi di accertamento, in quanto, non solo sono stati regolarmente notificati, conosciuti dalla ricorrente, ma anche oggetto di impugnazione innanzi ala giudice tributario.
Giova evidenziare, quanto al calcolo degli importi dovuti, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22281/2022 hanno enunciano il principio di diritto secondo cui allorchè l'intimazione e/
o la cartella di pagamento seguano (come nel caso in esame) alla notifica di un atto fiscale che abbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, l'intimazione del pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.
Infine, il motivo di ricorso attinente all'inesistenza del presupposto impositivo è inammissibile.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che il ricorso avverso la cartella di pagamento e/o un atto della riscossione, emessi a seguito di un avviso di accertamento già impugnato o non impugnato, è inammissibile se contenente contestazioni che sono state o avrebbero dovuto essere rivolte avverso l'avviso di accertamento (CTP
Salerno n. 159 del 10.3.09; CTR Puglia n. 64 del 5.10.10).
L'art. 19 D.lgs. 546/92 al terzo comma prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”. Del resto, il processo tributario (a differenza del processo civile) ha natura impugnatoria ed è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (cfr. Cass.
2005/6293).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali determinate in euro
3.000,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita in giudizio, con attribuzione, per quelle liquidate a
Credit Network & Finance, al suo difensore antistatario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORIO ATTILIO FRANCO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4758/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bellizzi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500157303 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 30.09.2025, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR n. 602/1973 di cui in epigrafe, contenente invito al pagamento della complessiva somma di
€ 28.694,73, in forza dell'omesso pagamento degli avvisi di accertamento relativi all'IMU per le annualità dal 2016 al 2021.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, deducendone l'illegittimita' per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 50 DPR n. 602/12973; -difetto di motivazione ed omessa allegazione documenti in violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000; -3)inesistenza del presupposto impositivo, atteso che i beni oggetto di tassazione non erano aree edificabili, ma mere aree pertinenziali rispetto al fabbricato principale e, quindi, esenti dal pagamento dell'IMU.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i resistenti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La Credit Network & Finance S.p.A, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali del Comune di Bellizzi, in via preliminare, ha eccepito che la ricorrente aveva impugnato gli avvisi di accertamento indicati nell'aintimazione in lite e che le sentenze conclusive dei vari giudizi tributari erano state tutte sfavorevoli alla ricorrente. Precisava e docuemntava che alcune sentenze erano anche passate in giudicato.
Il Comune di Bellizzi riportava nelel controdeduzioni un elenco dettagliato dei giudizi relatvi ai vari avvisi di accertamento, indicandone l'esito sfavorevole per la ricorrente. Evidenziava, quindi, l'inammissibilità dei motivi di impugnazione attinenti alla legittimità formale e sostanziale degli atti fiscali presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che privo di pregio è il motivo di ricorso attinente alla presunta violazione dell'art. 50 DPR n. 602/1973.
Tale norma, infatti, non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto l'intimazione ad adempiere non comporta l'avvio di una specifica procedura esecutiva, ma costituisce soltanto un invito al pagamento dell'importo iscritto al ruolo entro il termine di legge, meramente preannunciando la possibilità che, in caso di mancato pagamento, la procedura esecutiva venga avviata.
Poi, va detto che è priva di pregio la doglianza di violazione dell'obbligo di motivazione.
Infatti, l'intimazione di pagamento risulta emessa secondo il modello approvato con DM del 28 giugno 1999
e con i successivi provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate (provvedimento del 20.3.2010 n. 2010/46308) ed in piena conformità all'art. 25, comma 2, del DPR n. 602 del 1973 come già sopra indicato.
Del resto, dalla lettura del ricorso emerge che la ricorrente ha a pieno compreso i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo ed i titoli esecutivi in forza dei quali è stata effettuata.
L'art, 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all' art. 50, commi 2 e 3, prevede che "2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3 L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica".
Poi, va esclusa la sussistenza in capo alla resistente di un obbligo di allegazione degli avvisi di accertamento, in quanto, non solo sono stati regolarmente notificati, conosciuti dalla ricorrente, ma anche oggetto di impugnazione innanzi ala giudice tributario.
Giova evidenziare, quanto al calcolo degli importi dovuti, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22281/2022 hanno enunciano il principio di diritto secondo cui allorchè l'intimazione e/
o la cartella di pagamento seguano (come nel caso in esame) alla notifica di un atto fiscale che abbia gia' determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, l'intimazione del pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l.
n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.
Infine, il motivo di ricorso attinente all'inesistenza del presupposto impositivo è inammissibile.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che il ricorso avverso la cartella di pagamento e/o un atto della riscossione, emessi a seguito di un avviso di accertamento già impugnato o non impugnato, è inammissibile se contenente contestazioni che sono state o avrebbero dovuto essere rivolte avverso l'avviso di accertamento (CTP
Salerno n. 159 del 10.3.09; CTR Puglia n. 64 del 5.10.10).
L'art. 19 D.lgs. 546/92 al terzo comma prevede che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”. Del resto, il processo tributario (a differenza del processo civile) ha natura impugnatoria ed è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (cfr. Cass.
2005/6293).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali determinate in euro
3.000,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita in giudizio, con attribuzione, per quelle liquidate a
Credit Network & Finance, al suo difensore antistatario.