Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 490
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 50 DPR n. 602/1973

    La norma invocata non è applicabile in quanto l'intimazione ad adempiere non comporta l'avvio di una specifica procedura esecutiva, ma costituisce soltanto un invito al pagamento dell'importo iscritto al ruolo entro il termine di legge, meramente preannunciando la possibilità che, in caso di mancato pagamento, la procedura esecutiva venga avviata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione ed omessa allegazione documenti

    L'intimazione di pagamento risulta emessa secondo il modello approvato con DM del 28 giugno 1999 e con i successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ed in piena conformità all'art. 25, comma 2, del DPR n. 602 del 1973. La ricorrente ha compreso i motivi dell'iscrizione a ruolo. Non sussiste obbligo di allegazione degli avvisi di accertamento in quanto notificati, conosciuti e oggetto di impugnazione. Per il calcolo degli importi dovuti, l'intimazione del pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.

  • Inammissibile
    Inesistenza del presupposto impositivo

    Il motivo di ricorso attinente all'inesistenza del presupposto impositivo è inammissibile perché le contestazioni riguardanti gli avvisi di accertamento presupposti avrebbero dovuto essere rivolte avverso tali atti e non avverso l'intimazione di pagamento. Il processo tributario è di impugnazione di specifici atti e sono previste preclusioni e decadenze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 490
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 490
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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