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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/12/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2557/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2557/2015 R.G.A.C.,
TRA
, in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, Parte_1 giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Gerardo DI CIOMMO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
rapp.to e difeso, giusta procura allegata al ricorso monitorio, Controparte_1 dall'Avv. Maria Grazia OLIVIERO, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di compensi di avvocato
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Avv. ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso Controparte_1 ingiungesse a alla d alla società Parte_2 Controparte_2 [...]
di pagare, in favore del ricorrente, in solido tra loro, Parte_1 la somma di euro 18.755,75, oltre agli interessi legali.
L'Avv. era stato incaricato, da e da CP_1 Parte_2 [...]
di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/1998, Parte_3 emesso dal Tribunale di Melfi, a favore della e Parte_4 contro gli stessi : il giudizio di opposizione assumeva il numero 211/1998 R.G.A.C. Pt_2 del Tribunale di Melfi.
1 N. 2557/2015 R.G.A.C.
Veniva, altresì, avanzata una domanda riconvenzionale, che determinava un valore della controversia pari ad euro 258.228,45.
La causa veniva dichiarata estinta, per essere cessata la materia del contendere, il 28
Giugno 2011: all'insaputa dell'Avv. , era stata conclusa una transazione. CP_1
La era l'attuale titolare del credito della Controparte_2 [...]
: la società Parte_4 Parte_1
, invece, era succeduta alla
[...] Controparte_3 mandataria della la quale aveva sottoscritto, nella qualità,
[...] Controparte_2 la transazione.
Il ricorrente richiamava, in proprio favore, l'art. 68, R.D.L. 1578/1933, e la solidarietà, rispetto al pagamento dei compensi dei difensori, tra le parti che abbiano transatto.
2. La domanda veniva accolta, mediante il decreto ingiuntivo n. 541/2015: il Giudice, tuttavia, eccettuava la in quanto «mera cessionaria del credito». Controparte_2
3. La società proponeva opposizione. Parte_1
Essa deduceva che, all'udienza del 3 Dicembre 2008, nel menzionato giudizio n.
211/1998 R.G.A.C., l'Avv. dichiarava essergli stato revocato il mandato, da CP_1 parte dei clienti.
Egli non partecipava alle udienze successive, sino al 15 Luglio 2008: da quella data in poi, compariva soltanto mediante delegati: ma, in assenza di mandato, non avrebbe potuto delegare.
I , tra il 2007 ed il 2009, si munivano di altro difensore, l'Avv. Pietro Pt_2
BASILE, che partecipava alla transazione.
Il 28 Giugno 2011, il Giudice, con ordinanza, dichiarava estinto il giudizio, con spese compensate, e ciò escludeva che l'Avv. potesse agire contro la CP_1 [...]
. Parte_1
Le attività successive alla revoca del mandato erano state compiute dall'Avv. BASILE».
La solidarietà, invocata dal ricorrente, cessava con la revoca del mandato.
4. Resisteva l'Avv. , tra l'altro precisando che il solo CP_1 Parte_3
aveva espressamente revocato il mandato.
[...]
5. Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo (ordinanza datata al
15 Settembre 2016).
6. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non è chiaro, innanzitutto, se il mandato, conferito all'Avv. , fosse stato CP_1 revocato, almeno espressamente, dal solo oppure Parte_3 anche da l'Avv. , nel corso del giudizio n. 211/1998 Parte_2 CP_1
R.G.A.C., dapprima menzionava soltanto il primo (cfr. il verbale dell'udienza del 26 Settembre
2000), poi dichiarava che entrambi i patrocinati gli avevano revocato il mandato (cfr. il verbale dell'udienza del 3 Dicembre 2002).
2 N. 2557/2015 R.G.A.C.
Alla stregua di tale ultima dichiarazione, proveniente dallo stesso difensore, è preferibile reputare revocato il mandato da parte di ambo i mandanti.
2. Il testo della transazione non è stato prodotto.
Che essa sia stata conclusa è, comunque, pacifico, al punto che nel precedente giudizio fu rilevata la cessazione della materia del contendere.
È stato depositato, in ogni caso, il testo di una reciproca dichiarazione di rinunzia, che menziona la già conclusa transazione, quale fondamento delle rinunzie.
Sulla scorta di tale transazione, dunque, la Controparte_4 mandataria della rinunziava al decreto ingiuntivo,
[...] Controparte_5 ed i due accettavano quella rinunzia, e rinunziavano, a loro volta, all'opposizione Pt_2 avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
Circa la spese, si stabiliva quanto segue:
L'atto, nel testo depositato, risulta sottoscritto da un rappresentante della società e dal difensore, Avv. Gerardo DI CIOMMO: ma è pacifico che abbiano aderito, altresì, i , Pt_2 sicché esiste altro documento, contenente le firme qui mancanti.
Ciò posto, il Giudice, il 28 Giugno 2011, con ordinanza, dichiarava cessata la materia del contendere, ed estinto il giudizio: compensava le spese di lite, premettendo che le parti non avevano chiesto emettersi una pronunzia sulle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Le parti, insomma, avevano, mediante il contenuto della propria volontà di definizione del giudizio, esonerato il Giudice dall'assumere una decisione sulle spese di lite: sicché si era creato il presupposto dell'applicazione della regola della solidarietà nel pagamento delle spettanze degli avvocati, posta dall'art. 68, R.D.L. 1578/1933: «In caso di transazione intervenuta nel giudizio, non sussiste la responsabilità solidale delle parti al pagamento degli onorari degli avvocati, prevista dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933 solo se la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione della definizione della causa (per cessazione della materia del contendere o per abbandono), poiché il presupposto per l'applicazione dell'art. 68 cit. è proprio l'esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese.» (Cass. civ., Sez. II, sent. 14.7.2023, n. 20266).
La revoca del mandato, infine, non influisce sulla menzionata solidarietà, in assenza di norme in tale senso, ed in presenza di una ratio di tutela del difensore, che non potrebbe essere obliterata od elusa dalla revoca medesima, la quale potrebbe presentarsi, eventualmente, anche come strumentale al fine di menomare i diritti dell'avvocato.
3. Rimane la questione del rapporto tra l'avvenuta revoca del mandato e l'attività, posteriormente compiuta dall'Avv. . CP_1
Tale attività, quale descritta nella parcella, consta o si desume dai verbali della causa, prodotti in questo fascicolo: si è trattato di partecipazione ad udienze e di esame di atti di controparte e di provvedimenti, di trasferte, di ritiro di atti, di consultazioni col cliente e
3 N. 2557/2015 R.G.A.C.
corrispondenza informativa, ossia di ciò che rimaneva entro il perimetro dell'art. 85 c.p.c. e della perpetuatio dello jus postulandi: quanto necessario, in sostanza, a poter informare il patrocinato dell'andamento della causa, nell'attesa che sopravvenisse il conferimento del potere difensivo a nuovo patrono.
L'Avv. BASILE, che, a detta dell'opponente, avrebbe sostituito l'Avv. , CP_1 non risulta mai menzionato negli atti di quella causa, sicché deve reputarsi che (pur essendosi, eventualmente, egli adoperato in sede stragiudiziale) non si sia mai costituito per nessuno dei
: e vale, allora, appunto, l'art. 85 c.p.c., per cui deve dirsi che «Il difensore revocato Pt_2 continua, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore» (Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 23.6.2020, n. 12249), e che «Le vicende della
"procura alle liti" sono disciplinate, dall'art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano - di per sé - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita
a designare. Ne consegue che, in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore. (Nella specie, la sentenza di merito aveva affermato la decadenza della parte per mancata indicazione dei testi nel termine perentorio assegnato dal giudice, benché nelle more del decorso del termine fosse stata revocata la procura al difensore e questi non avesse comunicato il termine alla parte;
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata ed affermato il principio su esteso).» (Cass. civ., Sez. Lav., sent. 28.7.2010, n. 17649).
In conclusione, l'opposizione non può essere accolta.
4. Il decreto ingiuntivo, in quanto già dichiarato esecutivo, non dev'essere nuovamente munito di tale efficacia (artt. 653 s. c.p.c.).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo.
La moderazione nel quantum, che deriverebbe dall'assenza di una fase di assunzione di prove costituende, è compensata dalla considerazione sfavorevole (espressamente formulata dall'opposto: con riferimento, tuttavia, pure ad una temerarietà che, invece, non si condivide) che l'atteggiamento dell'opponente, dopo che il Giudice aveva formulato (ai sensi dell'art. 23 bis, co. 7, d.l. 19/2024, conv., con modif., dalla l. 56/2024, nella specie applicabile, il Giudice
«può formulare una proposta transattiva o conciliativa») una proposta di accordo (che contemplava la rinunzia all'opposizione, la debenza delle spese di lite della fase monitoria e la compensazione integrale delle spese della fase d'opposizione), è stato di completo silenzio: il che aumentava la durata del giudizio di oltre un anno, ed obbligava il Giudice e la controparte ad attività ulteriori, rivelatesi passibili di essere evitate, addirittura con vantaggio degli stessi opponenti (avrebbero risparmiato di rifondere le spese processuali della fase di opposizione).
Spettano, inoltre, alla parte convenuta le spese della fase della negoziazione assistita, invano svoltasi.
4 N. 2557/2015 R.G.A.C.
Si condividono, rispetto all'entità delle somme da liquidare per l'attività giudiziale e per quella di negoziazione assistita, le notule presentate dalla difesa dell'Avv. . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2557/2015 R.G.A.C., promossa dalla
, in persona del l.r. p.t., contro Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la a rifondere a Parte_1 le spese di lite e di negoziazione assistita, liquidate in euro Controparte_1
5.739,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa, come per legge.
Potenza, 21 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
5
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2557/2015 R.G.A.C.,
TRA
, in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, Parte_1 giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Gerardo DI CIOMMO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
rapp.to e difeso, giusta procura allegata al ricorso monitorio, Controparte_1 dall'Avv. Maria Grazia OLIVIERO, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di compensi di avvocato
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Avv. ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso Controparte_1 ingiungesse a alla d alla società Parte_2 Controparte_2 [...]
di pagare, in favore del ricorrente, in solido tra loro, Parte_1 la somma di euro 18.755,75, oltre agli interessi legali.
L'Avv. era stato incaricato, da e da CP_1 Parte_2 [...]
di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/1998, Parte_3 emesso dal Tribunale di Melfi, a favore della e Parte_4 contro gli stessi : il giudizio di opposizione assumeva il numero 211/1998 R.G.A.C. Pt_2 del Tribunale di Melfi.
1 N. 2557/2015 R.G.A.C.
Veniva, altresì, avanzata una domanda riconvenzionale, che determinava un valore della controversia pari ad euro 258.228,45.
La causa veniva dichiarata estinta, per essere cessata la materia del contendere, il 28
Giugno 2011: all'insaputa dell'Avv. , era stata conclusa una transazione. CP_1
La era l'attuale titolare del credito della Controparte_2 [...]
: la società Parte_4 Parte_1
, invece, era succeduta alla
[...] Controparte_3 mandataria della la quale aveva sottoscritto, nella qualità,
[...] Controparte_2 la transazione.
Il ricorrente richiamava, in proprio favore, l'art. 68, R.D.L. 1578/1933, e la solidarietà, rispetto al pagamento dei compensi dei difensori, tra le parti che abbiano transatto.
2. La domanda veniva accolta, mediante il decreto ingiuntivo n. 541/2015: il Giudice, tuttavia, eccettuava la in quanto «mera cessionaria del credito». Controparte_2
3. La società proponeva opposizione. Parte_1
Essa deduceva che, all'udienza del 3 Dicembre 2008, nel menzionato giudizio n.
211/1998 R.G.A.C., l'Avv. dichiarava essergli stato revocato il mandato, da CP_1 parte dei clienti.
Egli non partecipava alle udienze successive, sino al 15 Luglio 2008: da quella data in poi, compariva soltanto mediante delegati: ma, in assenza di mandato, non avrebbe potuto delegare.
I , tra il 2007 ed il 2009, si munivano di altro difensore, l'Avv. Pietro Pt_2
BASILE, che partecipava alla transazione.
Il 28 Giugno 2011, il Giudice, con ordinanza, dichiarava estinto il giudizio, con spese compensate, e ciò escludeva che l'Avv. potesse agire contro la CP_1 [...]
. Parte_1
Le attività successive alla revoca del mandato erano state compiute dall'Avv. BASILE».
La solidarietà, invocata dal ricorrente, cessava con la revoca del mandato.
4. Resisteva l'Avv. , tra l'altro precisando che il solo CP_1 Parte_3
aveva espressamente revocato il mandato.
[...]
5. Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo (ordinanza datata al
15 Settembre 2016).
6. Falliva il tentativo, promosso dallo scrivente, di composizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non è chiaro, innanzitutto, se il mandato, conferito all'Avv. , fosse stato CP_1 revocato, almeno espressamente, dal solo oppure Parte_3 anche da l'Avv. , nel corso del giudizio n. 211/1998 Parte_2 CP_1
R.G.A.C., dapprima menzionava soltanto il primo (cfr. il verbale dell'udienza del 26 Settembre
2000), poi dichiarava che entrambi i patrocinati gli avevano revocato il mandato (cfr. il verbale dell'udienza del 3 Dicembre 2002).
2 N. 2557/2015 R.G.A.C.
Alla stregua di tale ultima dichiarazione, proveniente dallo stesso difensore, è preferibile reputare revocato il mandato da parte di ambo i mandanti.
2. Il testo della transazione non è stato prodotto.
Che essa sia stata conclusa è, comunque, pacifico, al punto che nel precedente giudizio fu rilevata la cessazione della materia del contendere.
È stato depositato, in ogni caso, il testo di una reciproca dichiarazione di rinunzia, che menziona la già conclusa transazione, quale fondamento delle rinunzie.
Sulla scorta di tale transazione, dunque, la Controparte_4 mandataria della rinunziava al decreto ingiuntivo,
[...] Controparte_5 ed i due accettavano quella rinunzia, e rinunziavano, a loro volta, all'opposizione Pt_2 avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
Circa la spese, si stabiliva quanto segue:
L'atto, nel testo depositato, risulta sottoscritto da un rappresentante della società e dal difensore, Avv. Gerardo DI CIOMMO: ma è pacifico che abbiano aderito, altresì, i , Pt_2 sicché esiste altro documento, contenente le firme qui mancanti.
Ciò posto, il Giudice, il 28 Giugno 2011, con ordinanza, dichiarava cessata la materia del contendere, ed estinto il giudizio: compensava le spese di lite, premettendo che le parti non avevano chiesto emettersi una pronunzia sulle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Le parti, insomma, avevano, mediante il contenuto della propria volontà di definizione del giudizio, esonerato il Giudice dall'assumere una decisione sulle spese di lite: sicché si era creato il presupposto dell'applicazione della regola della solidarietà nel pagamento delle spettanze degli avvocati, posta dall'art. 68, R.D.L. 1578/1933: «In caso di transazione intervenuta nel giudizio, non sussiste la responsabilità solidale delle parti al pagamento degli onorari degli avvocati, prevista dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933 solo se la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione della definizione della causa (per cessazione della materia del contendere o per abbandono), poiché il presupposto per l'applicazione dell'art. 68 cit. è proprio l'esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese.» (Cass. civ., Sez. II, sent. 14.7.2023, n. 20266).
La revoca del mandato, infine, non influisce sulla menzionata solidarietà, in assenza di norme in tale senso, ed in presenza di una ratio di tutela del difensore, che non potrebbe essere obliterata od elusa dalla revoca medesima, la quale potrebbe presentarsi, eventualmente, anche come strumentale al fine di menomare i diritti dell'avvocato.
3. Rimane la questione del rapporto tra l'avvenuta revoca del mandato e l'attività, posteriormente compiuta dall'Avv. . CP_1
Tale attività, quale descritta nella parcella, consta o si desume dai verbali della causa, prodotti in questo fascicolo: si è trattato di partecipazione ad udienze e di esame di atti di controparte e di provvedimenti, di trasferte, di ritiro di atti, di consultazioni col cliente e
3 N. 2557/2015 R.G.A.C.
corrispondenza informativa, ossia di ciò che rimaneva entro il perimetro dell'art. 85 c.p.c. e della perpetuatio dello jus postulandi: quanto necessario, in sostanza, a poter informare il patrocinato dell'andamento della causa, nell'attesa che sopravvenisse il conferimento del potere difensivo a nuovo patrono.
L'Avv. BASILE, che, a detta dell'opponente, avrebbe sostituito l'Avv. , CP_1 non risulta mai menzionato negli atti di quella causa, sicché deve reputarsi che (pur essendosi, eventualmente, egli adoperato in sede stragiudiziale) non si sia mai costituito per nessuno dei
: e vale, allora, appunto, l'art. 85 c.p.c., per cui deve dirsi che «Il difensore revocato Pt_2 continua, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore» (Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 23.6.2020, n. 12249), e che «Le vicende della
"procura alle liti" sono disciplinate, dall'art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano - di per sé - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita
a designare. Ne consegue che, in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore. (Nella specie, la sentenza di merito aveva affermato la decadenza della parte per mancata indicazione dei testi nel termine perentorio assegnato dal giudice, benché nelle more del decorso del termine fosse stata revocata la procura al difensore e questi non avesse comunicato il termine alla parte;
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata ed affermato il principio su esteso).» (Cass. civ., Sez. Lav., sent. 28.7.2010, n. 17649).
In conclusione, l'opposizione non può essere accolta.
4. Il decreto ingiuntivo, in quanto già dichiarato esecutivo, non dev'essere nuovamente munito di tale efficacia (artt. 653 s. c.p.c.).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo.
La moderazione nel quantum, che deriverebbe dall'assenza di una fase di assunzione di prove costituende, è compensata dalla considerazione sfavorevole (espressamente formulata dall'opposto: con riferimento, tuttavia, pure ad una temerarietà che, invece, non si condivide) che l'atteggiamento dell'opponente, dopo che il Giudice aveva formulato (ai sensi dell'art. 23 bis, co. 7, d.l. 19/2024, conv., con modif., dalla l. 56/2024, nella specie applicabile, il Giudice
«può formulare una proposta transattiva o conciliativa») una proposta di accordo (che contemplava la rinunzia all'opposizione, la debenza delle spese di lite della fase monitoria e la compensazione integrale delle spese della fase d'opposizione), è stato di completo silenzio: il che aumentava la durata del giudizio di oltre un anno, ed obbligava il Giudice e la controparte ad attività ulteriori, rivelatesi passibili di essere evitate, addirittura con vantaggio degli stessi opponenti (avrebbero risparmiato di rifondere le spese processuali della fase di opposizione).
Spettano, inoltre, alla parte convenuta le spese della fase della negoziazione assistita, invano svoltasi.
4 N. 2557/2015 R.G.A.C.
Si condividono, rispetto all'entità delle somme da liquidare per l'attività giudiziale e per quella di negoziazione assistita, le notule presentate dalla difesa dell'Avv. . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2557/2015 R.G.A.C., promossa dalla
, in persona del l.r. p.t., contro Parte_1
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la a rifondere a Parte_1 le spese di lite e di negoziazione assistita, liquidate in euro Controparte_1
5.739,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa, come per legge.
Potenza, 21 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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