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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 565/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B100569 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 15 settembre 2025 la S.G.M. s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B100569/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, in materia di IRES per l'anno di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 565/2025 R.G.R.
La ricorrente, premettendo d essere stata socia nel 2018 al 100% della Società_1 s.r.l., rilevava come l'Agenzia delle Entrate avesse emesso nei confronti della società Società_1 s.r.l. autonomo avviso di accertamento, definito con accertamento con adesione, con cui era stato determinato un maggior reddito non dichiarato.
Osservava che, anche accertato un maggior reddito della società Società_1 s.r.l.,, a fronte dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 7, quinto comma bis, d.l.vo 546/1992 non potesse più operare la presunzione, di fonte meramente giurisprudenziale, della distribuzione degli utili extracontabili ai soci, in caso di società di persone o di capitali a ristretta base sociale e che, comunque, non era stata fornita alcuna prova di tale effettiva distribuzione e della ricezione di tali utili da parte della società ricorrente
Riteneva infine illegittime le sanzioni irrogate, in quanto, in assenza di alcuna delibera di distribuzione di utili ai soci da parte della società controllata, non poteva ravvisarsi alcuna colpevolezza a carico della ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Osservava come, a fronte della definizione con accertamento con adesione da parte della società Società_1
s.r.l., nel caso di specie, operasse pienamente la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili realizzati da tale società, di cui la ricorrente era socia al 100%.
Rilevava la piena legittimità delle sanzioni, non avendo la ricorrente fornito alcun elemento attestante la propria assenza di colpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'atto impugnato è stato emesso in applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società.
E' del tutto incontestato che la società ricorrente, nel 2018, fosse socia al 100% della Società_1 s. r.l., e che si è dunque in presenza di una società di capitali a ristretta base sociale.
Nei confronti della società l'amministrazione finanziaria, per l'anno di imposta 2018, ha emesso autonomo avviso di accertamento, definito con accertamento con adesione. E' del tutto evidente che la legittimità dell'atto impositivo emesso nei confronti della società, cui venga contestato un maggior reddito non dichiarato, sia condizione necessaria (ma non da sola sufficiente) per la dichiarazione di legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, cui si presume siano stati distribuiti gli utili extracontabili non dichiarati pari al valore del maggior reddito accertato in capo alla società.
Se, dunque, con sentenza passata in giudicato è stata dichiarata la legittimità dell'atto impositivo emesso nei confronti della società, non sarà possibile ai soci, che non abbiano partecipato a tale giudizio e nei casi in cui il litisconsorzio non sia necessario, riproporre questioni sulla legittimità dell'avviso emesso a carico della società.
Nel caso di specie, nessun giudizio ha riguardato l'avviso di accertamento a carico della società Società_1
s.r.l.,, in quanto esso è stato definito con accertamento con adesione.
Tuttavia proprio la circostanza che la società abbia definito con accertamento con adesione la questione e che si sia in presenza di società a base ristretta sociale rende legittimo l'accertamento nei confronti dei soci.
Pur a fronte di un non del tutto univoco quadro giurisprudenziale di legittimità, questa Corte ritiene del tutto condivisibile la sentenza n. 32959/2018 della Suprema Corte, che, anche richiamando la precedente sentenza n. 29412/2017 su tale legittimità, ha affermato che “accertato con adesione o in altro modo, il maggior reddito di una società a ristretta base partecipativa si presume distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, poiché la ristrettezza dell'assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci”.
Nel caso di specie bisogna ricordare che la ricorrente era socia al 100% della società ed è impensabile ritenere che la scelta della Società_1 s.r.l., di definire la posizione della società con accertamento con adesione non abbia avuto il suo avallo.
Peraltro la ricorrente non ha specificato motivi di ricorso concernenti la pretesa impositiva nei confronti della Società_1 s.r.l.,
Sia le suindicate sentenze di legittimità sia quelle di senso contrario stabiliscono che, a fronte di un maggior reddito accertato in capo alla società con conseguente presunzione di distribuzione dei relativi utili extracontabili ai soci, questi possano sempre fornire prova contraria.
Ma la prova contraria non verte sulla legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ma sulla effettiva distribuzione di tali utili ai soci, perché sempre, quando viene presunta tale distribuzione, il socio destinatario di avviso di accertamento può provare che nessun utile sia stato effettivamente distribuito
(quantomeno a lui) o che tali utili siano stati accantonati o reinvestiti dalla società o che egli fosse stato estraneo alla gestione sociale (non essendo sufficiente il dato formale della mancata rappresentanza legale della società).
La ricorrente, tuttavia, non ha in alcun modo provato alcuna delle circostanze suindicate.
Del tutto legittima è la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società Società_1 s.r.l.,, di cui, si ripete, la società ricorrente era socia unica e, quindi, in sostanza, piena proprietaria della stessa, che non poteva certo essere estranea alla gestione della società interamente controllata.
La giurisprudenza della Suprema Corte in materia è costante e consolidata (cfr. sentenze nn. 8613/2018,
16546/2019, tra le tante).
Di recente la Suprema Corte ha emesso la sentenza n. 2752/2024, conforme al consolidato orientamento della assoluta legittimità della presunzione in oggetto, dimostrando così come essa sia pienamente operante anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, quinto comma bis, d.l.vo 546/92, che, dunque, non ha alcun particolare rilievo in materia.
Deve infatti essere osservato come la Corte di Cassazione, ritenendo che l'introduzione dell'art. 7, quinto comma bis, d.l.vo 546/92, non abbia introdotto un maggior e più pregnante onere probatorio a carico dell'Ufficio (cfr. ordinanze nn. 31878 e 31880/2022), ha ancor più recentemente specificato come tale nuova norma non abbia fatto in alcun modo venire le presunzioni di legge già esistenti nel nostro ordinamento (cfr. anche l'ordinanza n. 2746/2024).
Stante la totale soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate, in ragione del valore della causa, in euro 1.100,00 onnicomprensivi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.100,00.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
IC ON
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 565/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B100569 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 15 settembre 2025 la S.G.M. s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B100569/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, in materia di IRES per l'anno di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 565/2025 R.G.R.
La ricorrente, premettendo d essere stata socia nel 2018 al 100% della Società_1 s.r.l., rilevava come l'Agenzia delle Entrate avesse emesso nei confronti della società Società_1 s.r.l. autonomo avviso di accertamento, definito con accertamento con adesione, con cui era stato determinato un maggior reddito non dichiarato.
Osservava che, anche accertato un maggior reddito della società Società_1 s.r.l.,, a fronte dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 7, quinto comma bis, d.l.vo 546/1992 non potesse più operare la presunzione, di fonte meramente giurisprudenziale, della distribuzione degli utili extracontabili ai soci, in caso di società di persone o di capitali a ristretta base sociale e che, comunque, non era stata fornita alcuna prova di tale effettiva distribuzione e della ricezione di tali utili da parte della società ricorrente
Riteneva infine illegittime le sanzioni irrogate, in quanto, in assenza di alcuna delibera di distribuzione di utili ai soci da parte della società controllata, non poteva ravvisarsi alcuna colpevolezza a carico della ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Osservava come, a fronte della definizione con accertamento con adesione da parte della società Società_1
s.r.l., nel caso di specie, operasse pienamente la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili realizzati da tale società, di cui la ricorrente era socia al 100%.
Rilevava la piena legittimità delle sanzioni, non avendo la ricorrente fornito alcun elemento attestante la propria assenza di colpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'atto impugnato è stato emesso in applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società.
E' del tutto incontestato che la società ricorrente, nel 2018, fosse socia al 100% della Società_1 s. r.l., e che si è dunque in presenza di una società di capitali a ristretta base sociale.
Nei confronti della società l'amministrazione finanziaria, per l'anno di imposta 2018, ha emesso autonomo avviso di accertamento, definito con accertamento con adesione. E' del tutto evidente che la legittimità dell'atto impositivo emesso nei confronti della società, cui venga contestato un maggior reddito non dichiarato, sia condizione necessaria (ma non da sola sufficiente) per la dichiarazione di legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, cui si presume siano stati distribuiti gli utili extracontabili non dichiarati pari al valore del maggior reddito accertato in capo alla società.
Se, dunque, con sentenza passata in giudicato è stata dichiarata la legittimità dell'atto impositivo emesso nei confronti della società, non sarà possibile ai soci, che non abbiano partecipato a tale giudizio e nei casi in cui il litisconsorzio non sia necessario, riproporre questioni sulla legittimità dell'avviso emesso a carico della società.
Nel caso di specie, nessun giudizio ha riguardato l'avviso di accertamento a carico della società Società_1
s.r.l.,, in quanto esso è stato definito con accertamento con adesione.
Tuttavia proprio la circostanza che la società abbia definito con accertamento con adesione la questione e che si sia in presenza di società a base ristretta sociale rende legittimo l'accertamento nei confronti dei soci.
Pur a fronte di un non del tutto univoco quadro giurisprudenziale di legittimità, questa Corte ritiene del tutto condivisibile la sentenza n. 32959/2018 della Suprema Corte, che, anche richiamando la precedente sentenza n. 29412/2017 su tale legittimità, ha affermato che “accertato con adesione o in altro modo, il maggior reddito di una società a ristretta base partecipativa si presume distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, poiché la ristrettezza dell'assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci”.
Nel caso di specie bisogna ricordare che la ricorrente era socia al 100% della società ed è impensabile ritenere che la scelta della Società_1 s.r.l., di definire la posizione della società con accertamento con adesione non abbia avuto il suo avallo.
Peraltro la ricorrente non ha specificato motivi di ricorso concernenti la pretesa impositiva nei confronti della Società_1 s.r.l.,
Sia le suindicate sentenze di legittimità sia quelle di senso contrario stabiliscono che, a fronte di un maggior reddito accertato in capo alla società con conseguente presunzione di distribuzione dei relativi utili extracontabili ai soci, questi possano sempre fornire prova contraria.
Ma la prova contraria non verte sulla legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ma sulla effettiva distribuzione di tali utili ai soci, perché sempre, quando viene presunta tale distribuzione, il socio destinatario di avviso di accertamento può provare che nessun utile sia stato effettivamente distribuito
(quantomeno a lui) o che tali utili siano stati accantonati o reinvestiti dalla società o che egli fosse stato estraneo alla gestione sociale (non essendo sufficiente il dato formale della mancata rappresentanza legale della società).
La ricorrente, tuttavia, non ha in alcun modo provato alcuna delle circostanze suindicate.
Del tutto legittima è la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società Società_1 s.r.l.,, di cui, si ripete, la società ricorrente era socia unica e, quindi, in sostanza, piena proprietaria della stessa, che non poteva certo essere estranea alla gestione della società interamente controllata.
La giurisprudenza della Suprema Corte in materia è costante e consolidata (cfr. sentenze nn. 8613/2018,
16546/2019, tra le tante).
Di recente la Suprema Corte ha emesso la sentenza n. 2752/2024, conforme al consolidato orientamento della assoluta legittimità della presunzione in oggetto, dimostrando così come essa sia pienamente operante anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, quinto comma bis, d.l.vo 546/92, che, dunque, non ha alcun particolare rilievo in materia.
Deve infatti essere osservato come la Corte di Cassazione, ritenendo che l'introduzione dell'art. 7, quinto comma bis, d.l.vo 546/92, non abbia introdotto un maggior e più pregnante onere probatorio a carico dell'Ufficio (cfr. ordinanze nn. 31878 e 31880/2022), ha ancor più recentemente specificato come tale nuova norma non abbia fatto in alcun modo venire le presunzioni di legge già esistenti nel nostro ordinamento (cfr. anche l'ordinanza n. 2746/2024).
Stante la totale soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate, in ragione del valore della causa, in euro 1.100,00 onnicomprensivi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.100,00.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
IC ON