CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2023, n. 44843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44843 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE nel procedimento a carico di: DI IA ZO nato a [...] il [...] inoltre: LE UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2023 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44843 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone respingeva la richiesta di archiviazione presentata nei confronti di Di IE Lorenzo, indagato per il reato di cui all'art. 640 comma 2 cod.pen. (truffa commessa tramite internet, con pagamento su carta postepay intestata all'indagato), ordinando al Pubblico ministero, "previa iscrizione a carico dell'indagato anche dell'art. 493 ter c.p.p, di formulare entro 10 giorni l'imputazione alternativa" 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pordenone, deducendo che il giudice era incorso in un errore procedurale, emanando un ordine di imputazione coatta, ordinando la formulazione dell'imputazione per un reato diverso da quello per il quale era stata richiesta l'archiviazione; il giudice non aveva ipotizzato una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto,ma due distinte condotte tenute dall'indagato, rispetto alle quali veniva inibito alla pubblica accusa non solo di svolgere nel termine di legge le investigazioni necessarie, ma altresì di assumere autonome determinazioni CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Come precisato da Cass. sez. 4, Sentenza n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv. 274907 - 01, secondo la giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni ed altro, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, P.G. in proc. Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Tanto chiarito in generale, le Sezioni Unite sono pervenute a risolvere il contrasto giurisprudenziale che, in tema di abnormità, si era venuto a creare 2 ) P:N proprio con riferimento al caso che occupa, vale a dire a quello in cui il GIP disponga l'imputazione coatta per un'ipotesi di reato diversa da quella originariamente contestata, affermando il principio di diritto per cui, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez. Un., n. 4319 del 28/11/2013, Rv. 257786). In tale pronuncia, inoltre, il Supremo Collegio aveva precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Ciò in quanto l'autonomia dell'organo della pubblica accusa nella formulazione delle imputazioni risulterebbe incisivamente scalfita laddove fosse il G.I.P ad ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal P.M., i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di là dei casi previsti dalla legge. Alla luce di quanto affermato, come più volte ribadito da questa Sezione (sentenze n. 16779/2021, 43684/2021, 43685/2021; 18650/2021, 18651/2021, 15708/2021 ) l'ordinanza impugnata risulta abnorme, in quanto il reato ipotizzato dal giudice per le indagini preliminari (art. 493-ter cod.pen.) è diverso da quello di truffa contestato dal Pubblico ministero visto che la condotta dei due reati è differente, quanto meno sotto il profilo del dolo;
pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla imputazione coatta per il reato di cui all'art. 493-ter cod.pen., con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 493 ter c.p. e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. Così deciso il 06/10/2023
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44843 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone respingeva la richiesta di archiviazione presentata nei confronti di Di IE Lorenzo, indagato per il reato di cui all'art. 640 comma 2 cod.pen. (truffa commessa tramite internet, con pagamento su carta postepay intestata all'indagato), ordinando al Pubblico ministero, "previa iscrizione a carico dell'indagato anche dell'art. 493 ter c.p.p, di formulare entro 10 giorni l'imputazione alternativa" 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pordenone, deducendo che il giudice era incorso in un errore procedurale, emanando un ordine di imputazione coatta, ordinando la formulazione dell'imputazione per un reato diverso da quello per il quale era stata richiesta l'archiviazione; il giudice non aveva ipotizzato una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto,ma due distinte condotte tenute dall'indagato, rispetto alle quali veniva inibito alla pubblica accusa non solo di svolgere nel termine di legge le investigazioni necessarie, ma altresì di assumere autonome determinazioni CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Come precisato da Cass. sez. 4, Sentenza n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv. 274907 - 01, secondo la giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni ed altro, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, P.G. in proc. Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Tanto chiarito in generale, le Sezioni Unite sono pervenute a risolvere il contrasto giurisprudenziale che, in tema di abnormità, si era venuto a creare 2 ) P:N proprio con riferimento al caso che occupa, vale a dire a quello in cui il GIP disponga l'imputazione coatta per un'ipotesi di reato diversa da quella originariamente contestata, affermando il principio di diritto per cui, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez. Un., n. 4319 del 28/11/2013, Rv. 257786). In tale pronuncia, inoltre, il Supremo Collegio aveva precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Ciò in quanto l'autonomia dell'organo della pubblica accusa nella formulazione delle imputazioni risulterebbe incisivamente scalfita laddove fosse il G.I.P ad ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal P.M., i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di là dei casi previsti dalla legge. Alla luce di quanto affermato, come più volte ribadito da questa Sezione (sentenze n. 16779/2021, 43684/2021, 43685/2021; 18650/2021, 18651/2021, 15708/2021 ) l'ordinanza impugnata risulta abnorme, in quanto il reato ipotizzato dal giudice per le indagini preliminari (art. 493-ter cod.pen.) è diverso da quello di truffa contestato dal Pubblico ministero visto che la condotta dei due reati è differente, quanto meno sotto il profilo del dolo;
pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla imputazione coatta per il reato di cui all'art. 493-ter cod.pen., con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 493 ter c.p. e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. Così deciso il 06/10/2023