Sentenza 26 ottobre 2005
Massime • 1
La querela indirizzata a varie autorità prive di titolarità dell'azione penale, nonchè al Procuratore nazionale antimafia, è validamente proposta perchè quest'ultimo, benchè non competente "ratione materiae" per i fatti ivi esposti, è comunque organo legittimato a promuovere l'azione penale e pertanto ad essere destinatario della querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2005, n. 43320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43320 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 26/10/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1157
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 027858/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA PA N. IL 20/04/1964;
avverso SENTENZA del 14/03/2005 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del tribunale di Bari emessa il 24 maggio 2002 IA PA età dichiarato colpevole di truffa continuata in danno di UT RA, che aveva indotto a corrispondergli, in quattro riprese, varie somme di denaro affermando falsamente che gli erano necessarie per remunerare il suo avvocatesche lo assisteva in un procedimento disciplinare in corso dinanzi ai servizi segreti, di cui asseriva di far parte.
Per l'effetto, veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio.
Sul successivo gravame, la corte d'appello di Bari con sentenza 14 - 23 marzo 2005, in parziale riforma della decisione, assolveva il IA dall'imputazione ascrittagli in relazione alle tre dazioni di denaro erogate dopo la prima, perché il fatto non sussiste, e gli riduceva, conseguentemente, la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 140,00 di multa;
confermando nel resto la sentenza impugnata. Proponeva ricorso per Cassazione il IA, deducendo:
1) la violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 1, art. 333, comma 2, artt. 336 e 337 c.p.c., nonché dell'art. 129 c.p., per non aver rilevato l'improcedibilità derivante dalla tardività della querela, giacché questa era stata a torto identificata in una lettera inviata il 7 luglio 1998 dalla persona offesa ad istituzioni dello Stato (Ministro della Giustizia, Consiglio superiore della magistratura, ecc), diverse dalle autorità indicate all'art. 333 c.p.c., comma 2;
e in ogni caso tardivamente, rispetto al primo ed unico episodio qualificato come truffa, verificatosi nel Novembre-Dicembre 1997;
2) la carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui identificava il termine iniziale per proporre la querela nel Maggio 1998, epoca nella quale l'UT avrebbe percepito la truffa ai suoi danni;
anziché dal precedente periodo Novembre - Dicembre 1997 in cui si era verificato l'unico episodio accertato di truffa;
3) l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dovendosi considerare come "dies a quo" la data dell'1 Novembre 1997;
4) la carenza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. All'udienza del 26 ottobre 2005 il Procuratore Generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 124 c.p., art. 333 c.p.c., comma 2, artt. 336 e 337 c.p.c., per insussistenza della condizione di procedibilità costituita dalla querela, e in ogni caso per la tardività di quest'ultima.
Il motivo è manifestamente infondato.
La corte d'appello di Bari ha positivamente accertato, con motivazione diffusa, immune da vizi logici, la presentazione di una valida querela, costituita dal documento autografo, datato 7 luglio 1998, indirizzato dalla persona offesa a varie autorità, sulla base della valutazione di merito, insindacabile in questa sede, del suo contenuto, ritenuto inequivocabilmente volto alla richiesta dalla punizione del colpevole.
Al riguardo, priva di pregio si palesa l'eccezione di nullità della querela in considerazione della carenza di titolarità dell'azione penale in capo ai soggetti ai quali è stata indirizzata dall'UT. Tra essi figura, infatti, anche il Procuratore nazionale antimafia, che, benché non competente "ratione materiae", per la natura del reato, era comunque organo legittimato a promuovere l'azione penale. Ed è significativo che egli abbia ravvisato, positivamente, nello scritto una denunzia di reato, provvedendo quindi a trasmettere la lettera al Procuratore della Repubblica di Bari, competente per territorio.
Anche l'eccezione di tardività della querela è manifestamente infondata.
La corte territoriale ha fissato come "dies a quo" la fine del mese di Maggio 1998: epoca della scoperta dell'inganno subito, secondo quanto esposto dalla stessa UT sia nella prima denuncia-querela del 7 luglio 1998, sia, più articolatamente nella successiva querela (redatta, con tutta evidenza, con l'assistenza di un professionista, stante la proprietà di linguaggio tecnico-giuridico) depositata il 4 novembre 1998 presso la Procura della Repubblica del tribunale di Bari.
Sul punto, premesso che ai fini della decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 124 c.p. occorre che l'offeso abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso, in modo da possedere tutti gli elementi di valutazione per determinarsi (Cass. 20 Gennaio 2000, ric. Prando, rv. 215580) - non essendo sufficiente,
per integrare la notizia;
il mero stato soggettivo di dubbio e sospetto ancorché sorretto da elementi parzialmente rivelatori del raggiro - si osserva come l'onere della prova dell'intempestività grava su chi l'eccepisce, cosicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta in favore del querelante (Cass. 24 Giugno 2003, ric. Sangalli, rv. 226327).
Nella specie, la corte territoriale ha motivato in modo compiuto, esente da vizi logici, la fissazione a fine Maggio 1998 dell'acquisita notizia del reato, sulla base dell'indicazione contenuta nella lettera 7 Luglio 1998, testualmente riportata (..."scopro nel fine Maggio 1998 che... è fotosegnato..."), con la conseguenza che appare tempestiva la querela del 7 luglio 1998. Le contrarie argomentazioni difensive, volte a sostenere un'interpretazione difforme dei fatti emersi, sono inammissibili in questa sede.
Il ricorrente censura, altresì, la carenza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e delle sanzioni sostitutive.
Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata fa riferimento a precedenti reati contro il patrimonio commessi dall'imputato, definiti ripetuti e specifici: tali, quindi, da non consentire una prognosi favorevole per il futuro. Tale motivazione appare congrua ai fini del diniego della richiesta di attenuazione della pena e dei benefici accessori, del resto formulata nell'atto d'appello in termini estremamente generici. Con ulteriore motivo il ricorrente deduce l'estinzione del reato per prescrizione, che sarebbe maturata nel Maggio 2005, ponendo come termine iniziale il Novembre 1997.
Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che l'inammissibilità del ricorso in esame preclude la maturazione della prescrizione per il tempo successivo alla sentenza impugnata. Il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2005