Sentenza 20 marzo 2026
Decreto collegiale 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00556/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2025, proposto da
IO NT UR, CA IA ED, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Deriu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arst S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego parziale di accesso agli atti, contenuto nella nota P.E.C. del 28/10/2025, trasmessa da ARST S.p.A. e ricevuta dal difensore in pari data, con cui l'Amministrazione ha osteso solo una parte della documentazione richiesta con istanza del 31/08/2025 e ha illegittimamente rifiutato l'accesso ai restanti documenti;
e per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutta la documentazione richiesta con l'istanza di accesso del 31/08/2025;
con conseguente ordine
all'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibire e rilasciare copia di tutta la documentazione illegittimamente negata, entro un termine non superiore a 30 giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Arst S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., i ricorrenti hanno domandato l’annullamento del diniego parziale di accesso agli atti, contenuto nella nota P.E.C. del 28/10/2025, trasmessa da ARST S.p.A., con cui l'Amministrazione ha osteso solo una parte della documentazione da loro richiesta con istanza del 31/08/2025.
1.1. I ricorrenti hanno esposto di essere comproprietari di un fondo agricolo sito in Comune di Alghero, località Tanca Farrà, distinto in Catasto Terreni al Foglio n. 21, particella n. 1139; tale fondo è interessato dal procedimento espropriativo per la “Realizzazione del collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno” , promosso da ARST S.p.A. in qualità di soggetto attuatore. Il progetto comporterà la soppressione dell'unico accesso carrabile al loro fondo, determinandone la totale interclusione e rendendo la porzione residua di fatto inutilizzabile sia per l'attività agricola (oliveto e allevamento) sia per lo sviluppo residenziale già assentito.
1.2. In questo quadro, per tutelare la propria sfera giuridica con particolare riferimento alla verifica della legittimità delle scelte progettuali e alla corretta determinazione dell'indennità di esproprio, in data 31/08/2025 i ricorrenti hanno presentato formale istanza di accesso agli atti impugnando, nell’odierno giudizio, il parziale rigetto dell’istanza deciso dall’Amministrazione.
1.2.1. Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, infatti, l’istanza di accesso è stata respinta parzialmente in quanto non sarebbero nella disponibilità dell’Amministrazione il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera, "in corso di verifica", nonché la documentazione progettuale relativa alle soluzioni viabilistiche alternative esaminate e scartate.
2. L’Arst si è costituita in giudizio, in data 9 gennaio 2026, per resistere all’accoglimento del ricorso.
3. Con nota depositata il 6 marzo 2026, l’Amministrazione ha depositato il progetto esecutivo oggetto dell’istanza di accesso dei ricorrenti. Questi ultimi, con le memorie depositate in previsione della trattazione camerale dell’istanza di accesso, hanno ribadito il loro interesse ad ottenere anche il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, trasmesso al Comune di Alghero in data 23 marzo 2025, protocollo n. 30495.
4. All’udienza camerale del 11 marzo 2026 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. L’istanza di accesso proposta dai ricorrenti era volta ad ottenere l’ostensione della documentazione relativa al progetto definitivo dell’opera in corso di realizzazione, nonché la documentazione inerente alle alternative progettuali, valutate dalle Amministrazioni coinvolte. Ciò in ragione del fatto che il progetto, per come è stato approvato, pacificamente determina l’interclusione del fondo di loro proprietà, circostanza che radica l’interesse dei ricorrenti alla conoscenza delle possibili alternative progettuali e alle valutazioni svolte sul punto dai soggetti coinvolti.
A fronte di tale istanza, l’Arst ha trasmesso in corso di causa il progetto definitivo approvato; quanto alla documentazione progettuale riguardante soluzioni viabilistiche tali da consentire ai ricorrenti di accedere al loro fondo dalla via Tanca Farrà ha affermato che la stessa sarebbe in realtà inesistente, o, comunque, non facente parte del procedimento di cui trattasi e non detenuta da essa.
1.2. Occorre ricordare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale qualora l’Amministrazione sostenga di non detenere la documentazione richiesta, è tenuta a renderne formale e univoca attestazione, assumendosene la relativa responsabilità, non essendo sufficiente un generico rinvio ad altra amministrazione o una risposta meramente interlocutoria.
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, affermando che non è opponibile al cittadino la circostanza (meramente contingente o fattuale) dell'assenza di documenti presso l'Amministrazione interpellata, tutte le volte che i documenti richiesti ineriscono alle competenze proprie della stessa e devono quindi essere da essa detenuti (Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 2014, n.2379).
L’Amministrazione deve, pertanto, dichiarare in modo chiaro e non equivoco di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione (Cons. Stato, Sez. V, Sent., 17/08/2023, n. 7787) non potendo sottrarsi all’obbligo di provvedere mediante formule ambigue o rinvii privi di valore provvedimentale, dai quali dover desumere l’inesistenza del documento presso gli archivi dell’ente “non essendo a ciò sufficiente una mera dichiarazione del difensore resa nel corso di un processo, ovvero una affermazione contenuta in una memoria difensiva” (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 31/03/2015, n. 1697).
1.2.1. Nel caso di specie, l’Arst ha genericamente dichiarato l’inesistenza di tale documentazione o la sua attinenza a un diverso procedimento. Tuttavia, tale dichiarazione è contraddetta dai rilievi operati dalla difesa dei ricorrenti che, in base alla documentazione parziale trasmessa dall’Amministrazione, ha potuto individuare specificamente il documento richiesto. E, infatti, i ricorrenti hanno osservato che dalla “Relazione - Treno Idrogeno” del Comune di Alghero del 06/12/2025, si evince in modo inequivocabile che l’iter ha avuto inizio con la “Trasmissione da parte di ARST, in data 23.03.2025, Prot. 30495, del ‘DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali)” .
Deve, pertanto, ritenersi dimostrata l’esistenza di documentazione attinente alla fattibilità di alternative progettuali, formate dalla stessa Amministrazione resistente, con conseguente illegittimità del diniego opposto sul punto.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti ad ottenere l’ostensione della documentazione da ultimo individuata (protocollo 30495, del “DOCFAP”, trasmesso al Comune di Alghero in data 23.03.2025).
3.1. Per l’effetto, l’Amministrazione dovrà:
- consentire l’accesso e l’estrazione di copia degli atti richiesti, ove esistenti e detenuti;
- ovvero, in alternativa, attestare formalmente, con atto espresso e motivato, la loro eventuale inesistenza o mancata detenzione, specificandone le ragioni.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 116 c.p.a., lo accoglie e, per l’effetto, definitivamente pronunciando:
- accerta il diritto della parte ricorrente ad accedere alla documentazione indicata in parte motiva;
- ordina all’Arst di consentire l’ostensione entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, ovvero, in alternativa, di attestare formalmente l’eventuale inesistenza o mancata detenzione degli atti richiesti.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT RU |
IL SEGRETARIO