Art. 2.
All'onere annuo di L. 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di L. 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.