TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3612 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.10.2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria IA PO, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli (NA), alla via Giovanni Brombeis n. 72, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_1 C.F._2
IA PO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Giovanni Brombeis n. 72, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30.09.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Giugliano in
Campania (NA) il 03.10.2001 e che dalla loro unione erano nati due figlie, entrambe maggiorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa da Questo
Tribunale in data 26.02.2025 e pubblicata il 07.03.2025, le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al giudice relatore per l'udienza del 10.10.2025 ai fini della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza che precede i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del P.M. apposto in data 11.03.2025.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 240/2025) emessa in data
26.02.2025 e pubblicata il 07.03.2025 con attestazione del passaggio in giudicato dell'08.08.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. 2 In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà della sig.ra viene assegnata alla CP_1 stessa con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il marito si è già allontanato e risiede presso un immobile di sua proprietà.
3. Le figlie, oramai maggiorenni e studentesse universitarie, economicamente non auto - sufficienti, vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. Entrambe avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere cura ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con
i parenti di ciascun ramo genitoriale. Essendo maggiorenni si auto gestiranno, in piena autonomia, in ordine ai giorni ed ai periodi festivi e feriali da trascorrere con entrambi i genitori e, in particolare, con il padre.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Saranno prese di comune accordo, inoltre, tutte le decisioni relative ai cambi di residenza e trasferimenti, eventualmente, necessari del nucleo familiare.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita le ragazze e , Per_1 Per_2 maggiorenni e studentesse, decideranno quando vedere il padre specie nei giorni festivi e nel periodo feriale. Tra di loro vi è un buon rapporto. In ogni caso, la madre non pone ostacoli all'esercizio del diritto di visita e ai contatti tra le figlie ed il padre.
Pertanto, potranno, comunque, incontrare il papà liberamente, secondo accordi che di volta in volta concorderanno tra di loro e ciò potrà verificarsi anche per più giorni consecutivi. Per gli incontri, stabiliti e ulteriori, i coniugi terranno, comunque, in considerazione le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche e ricreative delle figlie. Di conseguenza, entrambi, si riservano la possibilità di trovare accordi differenti e più consoni alle necessità degli stessi e delle figlie.
6. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento per le figlie, ogni Parte_1 mese, corrisponderà alla sig.ra. , a mezzo bonifico e/o ricarica poste pay la CP_1 somma di € 600,00 (seicento/00), che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria. Tale somma potrà essere corrisposta dal 01 3 al 05 di ogni mese.
7. Il sig. concorrerà nella quota del 50% alle spese straordinarie Parte_1 delle figlie ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche non mutuabili, specialistiche e/o odontoiatriche, per libri di testo, arredo scolastico, imposte e/o tasse scolastiche, viaggi di istruzione, sportive e culturali. Tali spese dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate ad eccezione di quelle mediche a carattere di urgenza e scolastiche che dovranno essere rimborsate previa esibizione di idonea attestazione della spesa affrontata.
8. Il sig. dichiara di lasciare in uso alla sig.ra ogni Parte_1 CP_1 bene mobile (arredi, mobilio, elettrodomestici e/o apparecchi elettrici o elettronici) presente nell'abitazione familiare e/o nelle sue pertinenze e di aver prelevato dall'abitazione solo i suoi effetti personali.
9. La sig.ra dichiara di essere economicamente indipendente. CP_1
10. Entrambi i coniugi terranno con sé le proprie autovetture come da documenti di circolazione che si allegano.
11. Entrambi i coniugi concordano nel lasciare cointestati i rapporti d'investimenti che allo stato attuale sono: PORTAFOGLIO 3 di cui al dep. titoli n. 9233836 Per_3
- Posizione Fondi/Sicav n. 406186 e che non intendono disinvestire atteso che rappresentano una quota di risparmio destinata alle proprie figlie. 1
2. La sig.ra si impegna ad effettuare tutte le volture contrattuali CP_1 necessarie per il prosieguo della sua vita all'interno della casa coniugale, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, contratto di fornitura elettrica, di fornitura di gas, telefono fisso e rete mobile.
13. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per se stessi e per le proprie figlie”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione con esclusione dei profili inerenti il diritto di visita e l'affido, in quanto nulla deve esser disposto in merito essendo le figlie ormai maggiorenni..
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
4 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 CP_1
), contratto in Giugliano in Campania (NA) il 03.10.2001 (atto C.F._2
n.292, Parte II, Serie A, anno 2001);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 20.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3612 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
10.10.2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria IA PO, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli (NA), alla via Giovanni Brombeis n. 72, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_1 C.F._2
IA PO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via Giovanni Brombeis n. 72, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30.09.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Giugliano in
Campania (NA) il 03.10.2001 e che dalla loro unione erano nati due figlie, entrambe maggiorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa da Questo
Tribunale in data 26.02.2025 e pubblicata il 07.03.2025, le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al giudice relatore per l'udienza del 10.10.2025 ai fini della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza che precede i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del P.M. apposto in data 11.03.2025.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 240/2025) emessa in data
26.02.2025 e pubblicata il 07.03.2025 con attestazione del passaggio in giudicato dell'08.08.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. 2 In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà della sig.ra viene assegnata alla CP_1 stessa con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il marito si è già allontanato e risiede presso un immobile di sua proprietà.
3. Le figlie, oramai maggiorenni e studentesse universitarie, economicamente non auto - sufficienti, vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. Entrambe avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere cura ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con
i parenti di ciascun ramo genitoriale. Essendo maggiorenni si auto gestiranno, in piena autonomia, in ordine ai giorni ed ai periodi festivi e feriali da trascorrere con entrambi i genitori e, in particolare, con il padre.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Saranno prese di comune accordo, inoltre, tutte le decisioni relative ai cambi di residenza e trasferimenti, eventualmente, necessari del nucleo familiare.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita le ragazze e , Per_1 Per_2 maggiorenni e studentesse, decideranno quando vedere il padre specie nei giorni festivi e nel periodo feriale. Tra di loro vi è un buon rapporto. In ogni caso, la madre non pone ostacoli all'esercizio del diritto di visita e ai contatti tra le figlie ed il padre.
Pertanto, potranno, comunque, incontrare il papà liberamente, secondo accordi che di volta in volta concorderanno tra di loro e ciò potrà verificarsi anche per più giorni consecutivi. Per gli incontri, stabiliti e ulteriori, i coniugi terranno, comunque, in considerazione le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche e ricreative delle figlie. Di conseguenza, entrambi, si riservano la possibilità di trovare accordi differenti e più consoni alle necessità degli stessi e delle figlie.
6. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento per le figlie, ogni Parte_1 mese, corrisponderà alla sig.ra. , a mezzo bonifico e/o ricarica poste pay la CP_1 somma di € 600,00 (seicento/00), che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria. Tale somma potrà essere corrisposta dal 01 3 al 05 di ogni mese.
7. Il sig. concorrerà nella quota del 50% alle spese straordinarie Parte_1 delle figlie ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche non mutuabili, specialistiche e/o odontoiatriche, per libri di testo, arredo scolastico, imposte e/o tasse scolastiche, viaggi di istruzione, sportive e culturali. Tali spese dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate ad eccezione di quelle mediche a carattere di urgenza e scolastiche che dovranno essere rimborsate previa esibizione di idonea attestazione della spesa affrontata.
8. Il sig. dichiara di lasciare in uso alla sig.ra ogni Parte_1 CP_1 bene mobile (arredi, mobilio, elettrodomestici e/o apparecchi elettrici o elettronici) presente nell'abitazione familiare e/o nelle sue pertinenze e di aver prelevato dall'abitazione solo i suoi effetti personali.
9. La sig.ra dichiara di essere economicamente indipendente. CP_1
10. Entrambi i coniugi terranno con sé le proprie autovetture come da documenti di circolazione che si allegano.
11. Entrambi i coniugi concordano nel lasciare cointestati i rapporti d'investimenti che allo stato attuale sono: PORTAFOGLIO 3 di cui al dep. titoli n. 9233836 Per_3
- Posizione Fondi/Sicav n. 406186 e che non intendono disinvestire atteso che rappresentano una quota di risparmio destinata alle proprie figlie. 1
2. La sig.ra si impegna ad effettuare tutte le volture contrattuali CP_1 necessarie per il prosieguo della sua vita all'interno della casa coniugale, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, contratto di fornitura elettrica, di fornitura di gas, telefono fisso e rete mobile.
13. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per se stessi e per le proprie figlie”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione con esclusione dei profili inerenti il diritto di visita e l'affido, in quanto nulla deve esser disposto in merito essendo le figlie ormai maggiorenni..
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
4 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 CP_1
), contratto in Giugliano in Campania (NA) il 03.10.2001 (atto C.F._2
n.292, Parte II, Serie A, anno 2001);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 20.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5