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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 443 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via G. Vicinanza n. 16, Sc. A, C.F._2
Int. 16 Bis, presso lo studio dell'Avv. Gloriana Gargano, dalla quale sono rispettivamente rappresentati e difesi, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa;
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 25/8/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/08/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Rutino il 18/12/2004, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune
1 con atto n. 7 P. II serie A anno 2004, scegliendo il regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione erano nati tre figli: nata ad [...] il [...]; nato Persona_1 Parte_3 ad Agropoli il 5/9/2006; , nato ad [...] il [...] - domandavano la Parte_4 separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 28/10/2025, il Giudice, invitava le parti a modificare la clausola n. 6, dopo il primo punto, come segue: “per quanto riguarda la maggiorenne in considerazione degli attuali Persona_1 problemi di salute di cui è affetta, che la rendono introversa e poco incline ad autodeterminarsi, ed al fine di garantire che la stessa continui ad avere un rapporto con il padre sig. le parti laddove ciò risponda Parte_2 alla volontà della figlia maggiorenne ed in considerazione degli impegni di lavoro anche notturni della sig.ra Pt_1
concordano nel senso di prevedere che la figlia rimanga con il padre due giorni a settimana dalle
[...] Per_1
17:00 alle 21:30 e due notti alla settimana dalle 20:00 alle 8:00 anche presso l'abitazione dei figli”, e all'esito della modifica le parti confermavano tutte le altre condizioni di cui al ricorso.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio: “a) i coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione di residenza, domicilio e/o recapito ed evitando di assumere comportamenti contrari che possano recare pregiudizio ai figli;
b) i coniugi prestano reciproco consenso sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto per i figli;
c) la Sig.ra
, in uno ai tre figli (due maggiorenni ed uno minore), resterà nel pieno godimento della casa coniugale Parte_1 sita in Rutino (SA) alla Via Giuseppe Garibaldi n. 17 - piano terra - con ingresso sulla sinistra dall'atrio comune, di proprietà della famiglia del Sig. mentre il Sig. entro 30 (trenta) Parte_2 Parte_2 giorni dall'omologa, si trasferirà presso altra abitazione;
d) il sig. provvederà a prelevare dalla Parte_2 casa coniugale gli effetti personali entro 30 (trenta) giorni dall'omologa; e) le utenze dell'immobile in godimento alla Sig.ra e ai tre figli saranno a totale carico del Sig. f) i coniugi concordano Parte_1 Parte_2 di far fronte congiuntamente alle cure e al sostegno della figlia maggiore la quale, da circa due anni Persona_1
è affetta da ansia adolescenziale, patologia medicalmente certificata, per cui è in cura;
g) i figli e Per_1 Pt_3
stante la maggiore età, potranno decidere in piena autonomia con quale genitore e per quanto tempo stare
[...] con facoltà di gestire in ampia autonomia i rapporti con entrambi i genitori non essendo necessario statuire in merito al loro affido, collocamento e diritto di visita. Per quanto riguarda la maggiorenne in Persona_1 considerazione degli attuali problemi di salute di cui è affetta che la rendono introversa e poco incline ad autodeterminarsi, ed al fine di garantire che la stessa continui ad avere un rapporto con il padre Sig. Pt_2
le parti, laddove ciò risponda alla volontà della figlia maggiorenne ed in considerazione degli impegni di
[...]
2 lavoro anche notturni della sig.ra concordano nel senso di prevedere che la figlia rimanga con Parte_1 Per_1 il padre due giorni a settimana dalle 17:00 alle 21:30 e due notti alla settimana dalle 20:00 alle 8:00 anche presso l'abitazione dei figli;
h) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Parte_4 genitori, in modo che la potestà genitoriale sia esercitata congiuntamente, con collocamento prevalente presso la madre;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative ad istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione, ovvero quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità, non incidenti su rilevanti aspetti della vita del figlio, traducendosi in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine, verranno assunte autonomamente dal genitore collocatario;
i) i tempi di permanenza del minore presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo Parte_4 compatibilmente con le esigenze personali e di studio del figlio;
in mancanza di accordo il padre avrà con sé il minore due giorni a settimana dalle 17.00 alle 21.30; due notti a settimana dalle 20:00 alle Parte_4
08:00 anche presso l'abitazione dei figli;
a settimane alterne, il sabato dall'uscita di scuola fino alle 20.00 della domenica successiva;
relativamente alle festività natalizie, le stesse verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre all'1 gennaio ed il giorno dell'epifania alternativamente con ciascun genitore;
in occasione delle festività pasquali, sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di
Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro; nel periodo estivo, i figli trascorreranno col padre 15 giorni anche consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio dell'anno in corso;
j) il Sig. Parte_2 corrisponderà mensilmente quale mantenimento dei figli e la somma di € Per_1 Pt_3 Parte_4
175,00 (centosettantacinque/00) mensili per ciascun figlio per un totale di € 525,00 mensile, da versarsi entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla Sig.ra al seguente IBAN: [...]; k) i coniugi Parte_1 si impegnano a provvedere al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli e Per_1 Pt_3 Parte_4 che saranno in ogni caso sempre concordate e documentate preventivamente, suddivise nella misura di €
[...]
100,00 a carico della Sig.ra e per la totale restante quota a carico del Sig. l) i Parte_1 Parte_2 coniugi concordano l'erogazione dell'assegno unico universale in misura intera a favore della Sig.ra Parte_1 con decorrenza immediata;
m) i coniugi dichiarano di non avere ulteriori pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento in quanto ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
n) i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; o) i coniugi pattuiscono che le eventuali spese vive del presente giudizio saranno a carico di ciascuno di essi nella misura del 50%.”
3 All'udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi telematicamente mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, come modificate all'udienza del 28/10/2025 chiedendone l'accoglimento.
Lette le note depositate ai sensi dell'art 127 ter cpc, il Tribunale riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio e all'interesse del figlio minore e dei figli maggiorenni. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania - Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come modificate all'udienza del 28/10/2025;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
La
Presidente Est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 443 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via G. Vicinanza n. 16, Sc. A, C.F._2
Int. 16 Bis, presso lo studio dell'Avv. Gloriana Gargano, dalla quale sono rispettivamente rappresentati e difesi, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa;
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 25/8/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/08/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Rutino il 18/12/2004, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune
1 con atto n. 7 P. II serie A anno 2004, scegliendo il regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione erano nati tre figli: nata ad [...] il [...]; nato Persona_1 Parte_3 ad Agropoli il 5/9/2006; , nato ad [...] il [...] - domandavano la Parte_4 separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 28/10/2025, il Giudice, invitava le parti a modificare la clausola n. 6, dopo il primo punto, come segue: “per quanto riguarda la maggiorenne in considerazione degli attuali Persona_1 problemi di salute di cui è affetta, che la rendono introversa e poco incline ad autodeterminarsi, ed al fine di garantire che la stessa continui ad avere un rapporto con il padre sig. le parti laddove ciò risponda Parte_2 alla volontà della figlia maggiorenne ed in considerazione degli impegni di lavoro anche notturni della sig.ra Pt_1
concordano nel senso di prevedere che la figlia rimanga con il padre due giorni a settimana dalle
[...] Per_1
17:00 alle 21:30 e due notti alla settimana dalle 20:00 alle 8:00 anche presso l'abitazione dei figli”, e all'esito della modifica le parti confermavano tutte le altre condizioni di cui al ricorso.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio: “a) i coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione di residenza, domicilio e/o recapito ed evitando di assumere comportamenti contrari che possano recare pregiudizio ai figli;
b) i coniugi prestano reciproco consenso sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto per i figli;
c) la Sig.ra
, in uno ai tre figli (due maggiorenni ed uno minore), resterà nel pieno godimento della casa coniugale Parte_1 sita in Rutino (SA) alla Via Giuseppe Garibaldi n. 17 - piano terra - con ingresso sulla sinistra dall'atrio comune, di proprietà della famiglia del Sig. mentre il Sig. entro 30 (trenta) Parte_2 Parte_2 giorni dall'omologa, si trasferirà presso altra abitazione;
d) il sig. provvederà a prelevare dalla Parte_2 casa coniugale gli effetti personali entro 30 (trenta) giorni dall'omologa; e) le utenze dell'immobile in godimento alla Sig.ra e ai tre figli saranno a totale carico del Sig. f) i coniugi concordano Parte_1 Parte_2 di far fronte congiuntamente alle cure e al sostegno della figlia maggiore la quale, da circa due anni Persona_1
è affetta da ansia adolescenziale, patologia medicalmente certificata, per cui è in cura;
g) i figli e Per_1 Pt_3
stante la maggiore età, potranno decidere in piena autonomia con quale genitore e per quanto tempo stare
[...] con facoltà di gestire in ampia autonomia i rapporti con entrambi i genitori non essendo necessario statuire in merito al loro affido, collocamento e diritto di visita. Per quanto riguarda la maggiorenne in Persona_1 considerazione degli attuali problemi di salute di cui è affetta che la rendono introversa e poco incline ad autodeterminarsi, ed al fine di garantire che la stessa continui ad avere un rapporto con il padre Sig. Pt_2
le parti, laddove ciò risponda alla volontà della figlia maggiorenne ed in considerazione degli impegni di
[...]
2 lavoro anche notturni della sig.ra concordano nel senso di prevedere che la figlia rimanga con Parte_1 Per_1 il padre due giorni a settimana dalle 17:00 alle 21:30 e due notti alla settimana dalle 20:00 alle 8:00 anche presso l'abitazione dei figli;
h) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Parte_4 genitori, in modo che la potestà genitoriale sia esercitata congiuntamente, con collocamento prevalente presso la madre;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative ad istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione, ovvero quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità, non incidenti su rilevanti aspetti della vita del figlio, traducendosi in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine, verranno assunte autonomamente dal genitore collocatario;
i) i tempi di permanenza del minore presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo Parte_4 compatibilmente con le esigenze personali e di studio del figlio;
in mancanza di accordo il padre avrà con sé il minore due giorni a settimana dalle 17.00 alle 21.30; due notti a settimana dalle 20:00 alle Parte_4
08:00 anche presso l'abitazione dei figli;
a settimane alterne, il sabato dall'uscita di scuola fino alle 20.00 della domenica successiva;
relativamente alle festività natalizie, le stesse verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore, dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre all'1 gennaio ed il giorno dell'epifania alternativamente con ciascun genitore;
in occasione delle festività pasquali, sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di
Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro; nel periodo estivo, i figli trascorreranno col padre 15 giorni anche consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio dell'anno in corso;
j) il Sig. Parte_2 corrisponderà mensilmente quale mantenimento dei figli e la somma di € Per_1 Pt_3 Parte_4
175,00 (centosettantacinque/00) mensili per ciascun figlio per un totale di € 525,00 mensile, da versarsi entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla Sig.ra al seguente IBAN: [...]; k) i coniugi Parte_1 si impegnano a provvedere al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli e Per_1 Pt_3 Parte_4 che saranno in ogni caso sempre concordate e documentate preventivamente, suddivise nella misura di €
[...]
100,00 a carico della Sig.ra e per la totale restante quota a carico del Sig. l) i Parte_1 Parte_2 coniugi concordano l'erogazione dell'assegno unico universale in misura intera a favore della Sig.ra Parte_1 con decorrenza immediata;
m) i coniugi dichiarano di non avere ulteriori pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento in quanto ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
n) i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; o) i coniugi pattuiscono che le eventuali spese vive del presente giudizio saranno a carico di ciascuno di essi nella misura del 50%.”
3 All'udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi telematicamente mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, come modificate all'udienza del 28/10/2025 chiedendone l'accoglimento.
Lette le note depositate ai sensi dell'art 127 ter cpc, il Tribunale riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio e all'interesse del figlio minore e dei figli maggiorenni. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania - Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come modificate all'udienza del 28/10/2025;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12/12/2025
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Presidente Est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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