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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LORELLI QUIRINO, Presidente
DE ND, OR
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pinzolo - Viale Della Pace N. 8 38086 Pinzolo TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8788 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2025 depositato il 07/02/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha ricevuto dal comune di Pinzolo la notifica dell'avviso di accertamento n. 8788, dell'imposta immobiliare semplice IMIS, con il quale veniva accertata una maggior imposta comunale sugli immobili per l'annualità 2018 nella misura di euro 8.762,00 oltre interessi di mora e sanzioni irrogate.
Dalla lettura dell'avviso di accertamento si evince che la maggiore imposta accertata è riconducile alla unità immobiliare di cui al foglio Numero_1 - p. ed n. Numero_2. Il valore attribuito dal comune a tale area edificabile è pari ad euro 1.911.600,00.
Ricorso
Parte ricorrente eccepisce che l'avviso di accertamento notificato dal comune di Pinzolo è illegittimo e infondato, per i seguenti motivi:
1. illegittimità dell'avviso di accertamento Imis n. 8788 anno 2018 per sopravvenuta decadenza dal potere di accertamento gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Detto avviso doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui andava presentata la dichiarazione omessa, ovvero entro il 31 dicembre
2023. Le deroghe ai principi generali dell'ordinamento giuridico tributario (come quelli relativi ai termini di decadenza dei poteri di accertamento) devono essere di stretta interpretazione e non possono essere interpretate estensivamente;
ne consegue la sopravvenuta decadenza del comune di Pinzolo. Al riguardo cita una recentissima sentenza n. 190/2024 di codesta corte di giustizia tributaria di primo grado di RE depositata il 29 aprile 2024, avente ad oggetto analogo contenzioso relativo ad un avviso di accertamento
Imis per l'annualità 2017 emesso dal medesimo comune di Pinzolo.
2. Illegittimità dell'avviso di accertamento n. 8788 relativo p. ed. Numero_2 per eccessività del valore dell'area accertato dal comune di Pinzolo e nullità dell'aspetto sanzionatorio per omessa applicazione del cumulo giuridico.
Per tali motivi chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'avviso di accertamento e vittoria delle spese di giudizio.
Il comune di Pinzolo non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE (anche CGT) accogliendo il ricorso, limitatamente alla richiesta in subordine, annulla l'avviso di accertamento qui impugnato.
Con la prima eccezione parte ricorrente invoca la tardività dell'atto qui impugnato;
in particolare mette in luce che: “La notifica del primo atto da parte del Comune, cioè l'invito al contraddittorio, è pervenuta il 25 marzo 2024 (come si evince a pag. 1 dell'avviso di accertamento n. 8788, laddove si legge: “vista la comunicazione di inizio contraddittorio notificata in data 25/03/2024”) pertanto a termini di legge la medesima si rivela tardiva e conseguentemente priva di effetti”. Al riguardo il collegio precisa che la normativa emergenziale COVID-19, sospendendo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, ha disposto la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza e di prescrizione (art. 67 commi 1 e 4 del DL 18/2020). La sospensione si applica anche ai tributi comunali, in quanto la proroga abbraccia tutti gli uffici degli enti impositori, compresi gli enti locali e quindi riguarda anche i termini per l'imposta Imis in questione.
Al riguardo la Corte di Cassazione con propria Ordinanza del 15.01.2025 la n. 960, interpretando l'art. 67 del Decreto cd “Cura Italia”(DL 18/2020), ha ritenuto che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, la sospensione non si limita al periodo della pandemia, ma proroga l'efficacia della norma anche per le attività da compiersi negli anni successivi, confermando quindi un'interpretazione estensiva a favore dell'Erario.
In particolare, i Giudici di legittimità con questa recentissima Ordinanza hanno stabilito che “il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione”.
Nel paragrafo successivo viene inoltre precisato che “ Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212”.
In buona sostanza, la sospensione di 85 giorni (8 marzo - 31 maggio 2020) si applica non solo alle scadenze cadute in quel periodo, ma sposta l'intero termine di prescrizione/decadenza di pari durata, estendendone gli effetti negli anni successivi. Il collegio è consapevole della decisone presa da codesta CGT pur tuttavia, come sopra dimostrato, l'orientamento della giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) è in continua evoluzione. Ne consegue che anche codesto collegio assume propria l'analisi di Giudici di legittimità e conseguentemente il comune di Pinzolo era ancora nei termini per notificare l'avviso di accertamento de quo. Alla luce di quanto sopra si rigetta il primo motivo di ricorso.
Per quanto riguarda la richiesta in subordine, la CGT la ritiene fondata, per cui la accoglie. In assenza di controdeduzioni del comune di Pinzolo il collegio si rifà a quanto riportato dal CTU dell'ing. Nominativo_1 (merita evidenziare che parte ricorrente ha prodotto l'analisi testé citata ed è rappresentata dal documento n. 8). Il tecnico incaricato, per annualità diverse (2013 e 2014), valutava il valore dell'area pari ad € 1.316.000,00.
Come riportato in atti, la vocazione edificatoria dell'area indicata al n. Numero_3 Foglio Numero_1, della p.ed. Numero_2, indicata dal PRG ed in virtù dell'esistenza al suo interno della struttura edilizia p.ed Numero-4 (“ex lavanderia” – oggi in categoria catastale abitativa A/3 - “Aree per Attrezzature Turistiche”), potrebbe essere astrattamente trasformata in struttura ricettiva. Il comune di Pinzolo ha accertato un valore venale pari ad euro 1.911.600,00.
Trova giustificazione l'assunto di parte ricorrente quando sostiene che l'importo testé citato è di gran lunga superiore al suo valore venale effettivo. Infatti, il collegio si riporta all'analisi del CTU dell'Ing. Nominativo_1 di RE (medesimo procedimento ma per le annualità 2013 e 2014 e riguardante la stessa area edificabile) il quale ha stabilito che il valore venale è pari a euro 1.316.000. La CGT ritiene congrua tale stima dal momento che:
a) l'immobile in oggetto non ha subito variazioni, successivamente alla data di predisposizione della relazione tecnica;
b) lo stesso comune di Pinzolo, per gli anni precedenti a quello oggetto del presente contenzioso, affermava che “Il valore esposto nel presente atto ricalca quanto proposto in sede di mediazione relativamente agli accertamenti IMU 2013 e IMU 2014, IMIS 2016 e 2017”.
Alla luce di quanto sopra la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE accoglie il ricorso, nei confronti della richiesta in subordine, accertando che il valore del compendio è pari ad Euro 1.316.000,00.
Riguardo le spese di giudizio, nonostante l'esito della sentenza favorevole alla società ricorrente, la CGT le compensa in quanto la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, non presenta una uniformità di giudizio.
P.Q.M.
in accoglimento parziale del ricorso, accerta che il valore del compendio è pari ad 1.316.000,00. spese compensate
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 07/02/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LORELLI QUIRINO, Presidente
DE ND, OR
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pinzolo - Viale Della Pace N. 8 38086 Pinzolo TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8788 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2025 depositato il 07/02/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. ha ricevuto dal comune di Pinzolo la notifica dell'avviso di accertamento n. 8788, dell'imposta immobiliare semplice IMIS, con il quale veniva accertata una maggior imposta comunale sugli immobili per l'annualità 2018 nella misura di euro 8.762,00 oltre interessi di mora e sanzioni irrogate.
Dalla lettura dell'avviso di accertamento si evince che la maggiore imposta accertata è riconducile alla unità immobiliare di cui al foglio Numero_1 - p. ed n. Numero_2. Il valore attribuito dal comune a tale area edificabile è pari ad euro 1.911.600,00.
Ricorso
Parte ricorrente eccepisce che l'avviso di accertamento notificato dal comune di Pinzolo è illegittimo e infondato, per i seguenti motivi:
1. illegittimità dell'avviso di accertamento Imis n. 8788 anno 2018 per sopravvenuta decadenza dal potere di accertamento gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Detto avviso doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui andava presentata la dichiarazione omessa, ovvero entro il 31 dicembre
2023. Le deroghe ai principi generali dell'ordinamento giuridico tributario (come quelli relativi ai termini di decadenza dei poteri di accertamento) devono essere di stretta interpretazione e non possono essere interpretate estensivamente;
ne consegue la sopravvenuta decadenza del comune di Pinzolo. Al riguardo cita una recentissima sentenza n. 190/2024 di codesta corte di giustizia tributaria di primo grado di RE depositata il 29 aprile 2024, avente ad oggetto analogo contenzioso relativo ad un avviso di accertamento
Imis per l'annualità 2017 emesso dal medesimo comune di Pinzolo.
2. Illegittimità dell'avviso di accertamento n. 8788 relativo p. ed. Numero_2 per eccessività del valore dell'area accertato dal comune di Pinzolo e nullità dell'aspetto sanzionatorio per omessa applicazione del cumulo giuridico.
Per tali motivi chiede l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'avviso di accertamento e vittoria delle spese di giudizio.
Il comune di Pinzolo non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE (anche CGT) accogliendo il ricorso, limitatamente alla richiesta in subordine, annulla l'avviso di accertamento qui impugnato.
Con la prima eccezione parte ricorrente invoca la tardività dell'atto qui impugnato;
in particolare mette in luce che: “La notifica del primo atto da parte del Comune, cioè l'invito al contraddittorio, è pervenuta il 25 marzo 2024 (come si evince a pag. 1 dell'avviso di accertamento n. 8788, laddove si legge: “vista la comunicazione di inizio contraddittorio notificata in data 25/03/2024”) pertanto a termini di legge la medesima si rivela tardiva e conseguentemente priva di effetti”. Al riguardo il collegio precisa che la normativa emergenziale COVID-19, sospendendo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, ha disposto la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza e di prescrizione (art. 67 commi 1 e 4 del DL 18/2020). La sospensione si applica anche ai tributi comunali, in quanto la proroga abbraccia tutti gli uffici degli enti impositori, compresi gli enti locali e quindi riguarda anche i termini per l'imposta Imis in questione.
Al riguardo la Corte di Cassazione con propria Ordinanza del 15.01.2025 la n. 960, interpretando l'art. 67 del Decreto cd “Cura Italia”(DL 18/2020), ha ritenuto che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, la sospensione non si limita al periodo della pandemia, ma proroga l'efficacia della norma anche per le attività da compiersi negli anni successivi, confermando quindi un'interpretazione estensiva a favore dell'Erario.
In particolare, i Giudici di legittimità con questa recentissima Ordinanza hanno stabilito che “il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione”.
Nel paragrafo successivo viene inoltre precisato che “ Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212”.
In buona sostanza, la sospensione di 85 giorni (8 marzo - 31 maggio 2020) si applica non solo alle scadenze cadute in quel periodo, ma sposta l'intero termine di prescrizione/decadenza di pari durata, estendendone gli effetti negli anni successivi. Il collegio è consapevole della decisone presa da codesta CGT pur tuttavia, come sopra dimostrato, l'orientamento della giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) è in continua evoluzione. Ne consegue che anche codesto collegio assume propria l'analisi di Giudici di legittimità e conseguentemente il comune di Pinzolo era ancora nei termini per notificare l'avviso di accertamento de quo. Alla luce di quanto sopra si rigetta il primo motivo di ricorso.
Per quanto riguarda la richiesta in subordine, la CGT la ritiene fondata, per cui la accoglie. In assenza di controdeduzioni del comune di Pinzolo il collegio si rifà a quanto riportato dal CTU dell'ing. Nominativo_1 (merita evidenziare che parte ricorrente ha prodotto l'analisi testé citata ed è rappresentata dal documento n. 8). Il tecnico incaricato, per annualità diverse (2013 e 2014), valutava il valore dell'area pari ad € 1.316.000,00.
Come riportato in atti, la vocazione edificatoria dell'area indicata al n. Numero_3 Foglio Numero_1, della p.ed. Numero_2, indicata dal PRG ed in virtù dell'esistenza al suo interno della struttura edilizia p.ed Numero-4 (“ex lavanderia” – oggi in categoria catastale abitativa A/3 - “Aree per Attrezzature Turistiche”), potrebbe essere astrattamente trasformata in struttura ricettiva. Il comune di Pinzolo ha accertato un valore venale pari ad euro 1.911.600,00.
Trova giustificazione l'assunto di parte ricorrente quando sostiene che l'importo testé citato è di gran lunga superiore al suo valore venale effettivo. Infatti, il collegio si riporta all'analisi del CTU dell'Ing. Nominativo_1 di RE (medesimo procedimento ma per le annualità 2013 e 2014 e riguardante la stessa area edificabile) il quale ha stabilito che il valore venale è pari a euro 1.316.000. La CGT ritiene congrua tale stima dal momento che:
a) l'immobile in oggetto non ha subito variazioni, successivamente alla data di predisposizione della relazione tecnica;
b) lo stesso comune di Pinzolo, per gli anni precedenti a quello oggetto del presente contenzioso, affermava che “Il valore esposto nel presente atto ricalca quanto proposto in sede di mediazione relativamente agli accertamenti IMU 2013 e IMU 2014, IMIS 2016 e 2017”.
Alla luce di quanto sopra la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE accoglie il ricorso, nei confronti della richiesta in subordine, accertando che il valore del compendio è pari ad Euro 1.316.000,00.
Riguardo le spese di giudizio, nonostante l'esito della sentenza favorevole alla società ricorrente, la CGT le compensa in quanto la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, non presenta una uniformità di giudizio.
P.Q.M.
in accoglimento parziale del ricorso, accerta che il valore del compendio è pari ad 1.316.000,00. spese compensate