Art. 13.
I contributi a carico dello Stato di cui ai precedenti articoli 4 e 12 sono stabiliti in lire 2 miliardi per l'anno 1968 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1969 al 1973.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro sara' determinato, annualmente, l'ammontare del contributo da destinare a ciascuna delle due gestioni nei limiti degli importi indicati nel comma precedente.
I contributi a carico dello Stato di cui ai precedenti articoli 4 e 12 sono stabiliti in lire 2 miliardi per l'anno 1968 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1969 al 1973.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro sara' determinato, annualmente, l'ammontare del contributo da destinare a ciascuna delle due gestioni nei limiti degli importi indicati nel comma precedente.