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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
AT RT, TO
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 697/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
CF_Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 111/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E020601445 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza pubblica del 16/2/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 697/2024), promosso dai sigg. ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 contro la sentenza della C.G.T. di 1° di Torino, Sez. 3^, n. 111 del 19/1/2024, in materia di avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015.
Il sig. Ricorrente_1, in qualità di ex socio della cessata (come da Registro Imprese nell'ottobre 2017, n.d.r.) s.n.c. TÀ_1 di Ricorrente_2, e il sig. Ricorrente_2, ex Socio, ex rappresentante legale ed ex liquidatore della medesima Snc, impugnavano in sede giurisdizionale l'avviso di accertamento n. T7E060601445-2022, notificato l'11/11/2022, emesso dall'Associazione_2. Prov. I^ di Torino, con cui era stato imputato alla cit. Snc un maggior reddito d'impresa per euro 173.385,00, derivante dall'eliminazione dai costi riguardanti fatture del fornitore SO S.r.l.s., con conseguente rettifica dei redditi IRPEF dei cit. ex Soci e ai fini IRAP e IVA verso la cessata Snc per l'anno d'imposta 2015.
Venivano, inoltre, irrogate sanzioni pecuniarie amministrative per euro 19.008,00.
Secondo l'A.E. le fatture della SO Srls erano “prestazioni oggettivamente inesistenti” in quanto detto fornitore era risultato soggetto sprovvisto dei mezzi, del personale e dell'organizzazione necessari per eseguire le prestazioni indicate nelle proprie fatture;
che tale TÀ non presentava alcuna dichiarazione dei redditi;
che il socio di maggioranza nonché legale rappresentante, sig. Nominativo_1, non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale e pertanto risulta essere un “evasore totale” e nullatenente, come peraltro la socia di minoranza, sig.ra Nominativo_2, che è altresì irreperibile.
Inoltre, le presunte prestazioni alla TÀ_1 risultavano di importo rilevante a fronte di costi d'impresa minimi.
Tanto il sig. Ricorrente_1 quanto il sig. Ricorrente_2, eccepivano che l'asserita natura di “cartiera” del proprio ex fornitore era inidonea a provare di aver ricevuto le prestazioni indicate nelle fatture passive ricevute, che, anzi, erano state indispensabili per TÀ_1 per sostenere le prestazioni eseguite a favore del proprio TÀ_3 S.a.s..
Oltre a chiedere l'annullamento della pretesa tributaria, i ricorrenti chiedevano la sospensione cautelare e la riunione, con la RGA n. 625/2023, di altra vertenza, tra le medesime Parti, ma per l'anno d'imposta
2016, rubricata in I^ grado con RGA n. 626/2023, ma tutte le richieste sono state respinte.
Si costituiva in giudizio l'A.E., che ribadiva la validità del proprio operato e anch'Essa chiedeva, come detto poc'anzi, la riunione con l'altro avviso di accertamento, rubricato con RGA n. 626/2023.
Tra le plurime repliche ai Ricorrenti, l'Ufficio evidenziava “una sistematica incongruenza temporale consistente nel fatto che sia le date di consegna delle lavorazioni che le date delle fatture emesse dalla
SO S.r.l.s. alla TÀ_1 S.n.c. sono tutte successive alle date delle fatture emesse dalla TÀ_1 TÀ_1 alla TÀ_3., come riassunto nello schema a pagina 9 dell'avviso di accertamento”.
Sul merito della vertenza, il Giudice di I^ grado motivava il rigetto per una pluralità di ragioni.
In sintesi : a) il fornitore SO aveva cessato le proprie attività ; b) non presentò alcuna dichiarazione fiscale;
c) i soci di detta TÀ risultavano evasori totali;
d) sempre tale fornitore aveva soltanto n. 2 dipendenti ed era priva di altri mezzi;
e) i clienti della cit. TÀ svolgono le attività più disparate;
f) che le fatture emesse recavano descrizioni di prestazioni generiche, molto diverse tra loro e non sempre attinenti all'esercizio della attività dichiarata;
g) che l'indagine bancaria su tale TÀ, ha riscontrato ulteriori anomalie, con entrate e uscite quasi uguali e pagamenti in contanti per 1/3.
Dall'insieme di tali elementi, il Giudice reputava valido e legittimo l'accertamento dell'Ufficio circa l'inesistenza oggettiva delle prestazioni del fornitore della TÀ_1.
Similmente, pure le prestazioni di TÀ_1 verso il proprio Cliente TÀ_3. S.a.s. risultavano non veritiere.
Ed ancora, che il Ricorrente “non ha offerto prova dell'effettività delle prestazioni di cui alle fatture (non avendo alcun pregio sotto quale profilo la mera affermazione che senza di esse TÀ_1 S.n.c. non avrebbe potuto garantire l'esecuzione dei lavori commissionati da TÀ_3 S.a.s.), limitandosi a protestare la propria ignoranza sulla effettiva realtà di SO S.r.l.s., a valorizzare la tracciabilità (per altro solo parziale) dei pagamenti eseguiti a favore della stessa e l'assenza di prova circa la restituzione – totale o parziale – da parte di SO S.r.l.s. delle somme ricevute in pagamento delle fatture a TÀ_1 S.n.c. oppure ai suoi soci”.
La sentenza in esame, rigettava il ricorso pure in tema di sanzioni irrogate e condannava la Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Interponevano appello contro la sentenza n. 111/2024, i sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2, che la criticavano sotto diversi aspetti motivazionali :
1) per errata valutazione degli elementi di prova.
Secondo i cit. appellanti, gli indizi forniti dall'Ufficio, attinenti al fornitore SO, hanno distolto l'attenzione del Giudice di I° grado sulle prove offerte dai Ricorrenti ed attuali Appellanti.
Sostengono gli Appellanti che “non possono considerarsi indizi gravi precisi e concordanti quelli riferibili solo alla società emittente, e dall'altra parte che è assolutamente rilevante l'elemento soggettiva della consapevolezza in capo alla cessionaria della inesistenza delle operazioni, in linea con quello che è
l'orientamento della giurisprudenza penale in materia.
Si richiama in argomento, la pronuncia, già citata nel ricorso introduttivo, Cass. Ord. N. 19148/2016, secondo cui l'ufficio deve indicare gli elementi indiziari su cui si fonda la supposta conoscenza o conoscibilità del cessionario /committente sulla fittizietà delle operazioni” ;
2) difetto di motivazione in punto sanzioni.
Per il Giudice di I^ grado l'applicazione delle sanzioni nella misura massima sarebbe giustificata dalla gravita delle condotte. Viceversa, per gli Appellanti, l'Ufficio nell'irrogare le sanzioni nella misura massima, doveva specificare le ragioni che ne stanno alla base, non essendo sufficiente la mera indicazione della gravità delle condotte. La motivazione del Giudice, appiattito su tale condotta, risulta lacunosa e da riformare ,
3) errata applicazione del tariffario per le spese.
Secondo gli Appellanti non v'è stata l'applicazione della riduzione del 20% del tariffario forense.
Chiedevano, in via principale e di merito, la riforma integrale della sentenza e, per l'effetto, annullare e/o comunque dichiarare non applicabile e privo di giuridici effetti l'avviso di accertamento impugnato anche sotto il profilo sanzionatorio.
Riformare la sentenza in punto spese.
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio di appello e del primo grado di giudizio.
Si costituiva in appello l'Ufficio con apposite controdeduzioni.
In via preliminare, evidenziava che gli accertamenti emessi nei confronti della TÀ_1 S.n.c. per i successivi anni di imposta 2016 e 2017, erano stati confermati dalle sentenze della Corte di
Giustizia Tributaria di I^ grado Torino, Sez. 3^, n. 556, depositata il 17/05/2024 (relativa a RGR 626/2023
e a RGR n. 705/2023 riuniti, allegato n. 2) e della Corte di Giustizia Tributaria di I^ grado di Torino, Sez.
4^, n. 750/2024, depositata l'1/7/2024 (RGR 401/2023 e 1289/2023 riuniti, allegato n. 3).
Sui singoli motivi d'appello, l'Ufficio così replicava :
a) circa il difetto di prova e sulla oggettiva inesistenza delle prestazioni ricevute, che i Giudici di I^ grado hanno correttamente valutato la ripartizione dell'onere della prova tra il soggetto verificato e l'A.F. nella particolare fattispecie di operazioni oggettivamente inesistenti, il tutto con spirito critico ed ampie argomentazioni;
b) circa l'irrogazione in misura massima delle sanzioni, che i Giudici di I^ grado, anche per tale aspetto, hanno considerato la gravità delle condotte fraudolente, che gli attuali Appellanti dovevano o avrebbero dovuto riconoscere, confermando, appunto, l'accertamento in punto sanzioni;
c) sulle spese di lite, che i Giudici di I^ grado hanno condannato la parte soccombente alla refusione delle spese in misura nettamente inferiore a quelle richieste dall'Ufficio, tenuto conto anche della riduzione del
20%.
Chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Terminata la relazione;
sentiti i rappresentanti delle Parti;
conclusa la discussione in camera di consiglio
; la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 1^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta l'appello per quanto segue.
La presente vertenza ha alla base l'accertamento T7E020601445-2022 concernente il periodo d'imposta
2015.
La sentenza di I^ grado ivi impugnata, rivisitata criticamente nel presente grado d'appello, appare ben motivata sia in ordine alla ricostruzione dei fatti sia nelle conclusioni di diritto.
L'unico rilievo che ad essa si può muovere, è costituito dal fatto che essa parla “erroneamente” di anno d'imposta 2016, ma tale inesattezza – 2016 in luogo di 2015 – va considerato un mero, semplice, refuso o inesattezza.
Come riportato in narrativa, il Giudice di I^ grado ha ricostruito in motivazione i passaggi fondamentali sul fornitore SO;
sui soci di detta TÀ ; sulla carente organizzazione della medesima, ecc. e concludeva dall'insieme di tali elementi sull'inesistenza oggettiva delle prestazioni di tale fornitore della F.
A.C..
La motivazione del Giudice di I^ grado analizzava altresì le prestazioni rese da TÀ_1 verso il proprio Cliente TÀ_3. S.a.s. ed esse risultavano, dopo dettagliato esame, non veritiere.
L'appello non ha scalfito affatto la validità e legittimità della sentenza n. 111 del 19/1/2024 della C.G.T. di
Torino, che va integralmente confermata, salvo la precisazione sull'anno d'imposta, che è il 2015.
Pure le eccezioni formulate dalla Parte Appellante in tema di sanzioni pecuniarie e in materia di spese di lite, appaiono infondate e speciose e, come tali, respinte in appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, per il presente grado, in euro 3.500,00 a favore dall'A.E. Dir. Prov. I^ di Torino.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3500,00
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
AT RT, TO
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 697/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
CF_Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 111/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E020601445 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'udienza pubblica del 16/2/2026, viene trattato l'appello (R.G.A. n. 697/2024), promosso dai sigg. ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 contro la sentenza della C.G.T. di 1° di Torino, Sez. 3^, n. 111 del 19/1/2024, in materia di avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015.
Il sig. Ricorrente_1, in qualità di ex socio della cessata (come da Registro Imprese nell'ottobre 2017, n.d.r.) s.n.c. TÀ_1 di Ricorrente_2, e il sig. Ricorrente_2, ex Socio, ex rappresentante legale ed ex liquidatore della medesima Snc, impugnavano in sede giurisdizionale l'avviso di accertamento n. T7E060601445-2022, notificato l'11/11/2022, emesso dall'Associazione_2. Prov. I^ di Torino, con cui era stato imputato alla cit. Snc un maggior reddito d'impresa per euro 173.385,00, derivante dall'eliminazione dai costi riguardanti fatture del fornitore SO S.r.l.s., con conseguente rettifica dei redditi IRPEF dei cit. ex Soci e ai fini IRAP e IVA verso la cessata Snc per l'anno d'imposta 2015.
Venivano, inoltre, irrogate sanzioni pecuniarie amministrative per euro 19.008,00.
Secondo l'A.E. le fatture della SO Srls erano “prestazioni oggettivamente inesistenti” in quanto detto fornitore era risultato soggetto sprovvisto dei mezzi, del personale e dell'organizzazione necessari per eseguire le prestazioni indicate nelle proprie fatture;
che tale TÀ non presentava alcuna dichiarazione dei redditi;
che il socio di maggioranza nonché legale rappresentante, sig. Nominativo_1, non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale e pertanto risulta essere un “evasore totale” e nullatenente, come peraltro la socia di minoranza, sig.ra Nominativo_2, che è altresì irreperibile.
Inoltre, le presunte prestazioni alla TÀ_1 risultavano di importo rilevante a fronte di costi d'impresa minimi.
Tanto il sig. Ricorrente_1 quanto il sig. Ricorrente_2, eccepivano che l'asserita natura di “cartiera” del proprio ex fornitore era inidonea a provare di aver ricevuto le prestazioni indicate nelle fatture passive ricevute, che, anzi, erano state indispensabili per TÀ_1 per sostenere le prestazioni eseguite a favore del proprio TÀ_3 S.a.s..
Oltre a chiedere l'annullamento della pretesa tributaria, i ricorrenti chiedevano la sospensione cautelare e la riunione, con la RGA n. 625/2023, di altra vertenza, tra le medesime Parti, ma per l'anno d'imposta
2016, rubricata in I^ grado con RGA n. 626/2023, ma tutte le richieste sono state respinte.
Si costituiva in giudizio l'A.E., che ribadiva la validità del proprio operato e anch'Essa chiedeva, come detto poc'anzi, la riunione con l'altro avviso di accertamento, rubricato con RGA n. 626/2023.
Tra le plurime repliche ai Ricorrenti, l'Ufficio evidenziava “una sistematica incongruenza temporale consistente nel fatto che sia le date di consegna delle lavorazioni che le date delle fatture emesse dalla
SO S.r.l.s. alla TÀ_1 S.n.c. sono tutte successive alle date delle fatture emesse dalla TÀ_1 TÀ_1 alla TÀ_3., come riassunto nello schema a pagina 9 dell'avviso di accertamento”.
Sul merito della vertenza, il Giudice di I^ grado motivava il rigetto per una pluralità di ragioni.
In sintesi : a) il fornitore SO aveva cessato le proprie attività ; b) non presentò alcuna dichiarazione fiscale;
c) i soci di detta TÀ risultavano evasori totali;
d) sempre tale fornitore aveva soltanto n. 2 dipendenti ed era priva di altri mezzi;
e) i clienti della cit. TÀ svolgono le attività più disparate;
f) che le fatture emesse recavano descrizioni di prestazioni generiche, molto diverse tra loro e non sempre attinenti all'esercizio della attività dichiarata;
g) che l'indagine bancaria su tale TÀ, ha riscontrato ulteriori anomalie, con entrate e uscite quasi uguali e pagamenti in contanti per 1/3.
Dall'insieme di tali elementi, il Giudice reputava valido e legittimo l'accertamento dell'Ufficio circa l'inesistenza oggettiva delle prestazioni del fornitore della TÀ_1.
Similmente, pure le prestazioni di TÀ_1 verso il proprio Cliente TÀ_3. S.a.s. risultavano non veritiere.
Ed ancora, che il Ricorrente “non ha offerto prova dell'effettività delle prestazioni di cui alle fatture (non avendo alcun pregio sotto quale profilo la mera affermazione che senza di esse TÀ_1 S.n.c. non avrebbe potuto garantire l'esecuzione dei lavori commissionati da TÀ_3 S.a.s.), limitandosi a protestare la propria ignoranza sulla effettiva realtà di SO S.r.l.s., a valorizzare la tracciabilità (per altro solo parziale) dei pagamenti eseguiti a favore della stessa e l'assenza di prova circa la restituzione – totale o parziale – da parte di SO S.r.l.s. delle somme ricevute in pagamento delle fatture a TÀ_1 S.n.c. oppure ai suoi soci”.
La sentenza in esame, rigettava il ricorso pure in tema di sanzioni irrogate e condannava la Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Interponevano appello contro la sentenza n. 111/2024, i sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2, che la criticavano sotto diversi aspetti motivazionali :
1) per errata valutazione degli elementi di prova.
Secondo i cit. appellanti, gli indizi forniti dall'Ufficio, attinenti al fornitore SO, hanno distolto l'attenzione del Giudice di I° grado sulle prove offerte dai Ricorrenti ed attuali Appellanti.
Sostengono gli Appellanti che “non possono considerarsi indizi gravi precisi e concordanti quelli riferibili solo alla società emittente, e dall'altra parte che è assolutamente rilevante l'elemento soggettiva della consapevolezza in capo alla cessionaria della inesistenza delle operazioni, in linea con quello che è
l'orientamento della giurisprudenza penale in materia.
Si richiama in argomento, la pronuncia, già citata nel ricorso introduttivo, Cass. Ord. N. 19148/2016, secondo cui l'ufficio deve indicare gli elementi indiziari su cui si fonda la supposta conoscenza o conoscibilità del cessionario /committente sulla fittizietà delle operazioni” ;
2) difetto di motivazione in punto sanzioni.
Per il Giudice di I^ grado l'applicazione delle sanzioni nella misura massima sarebbe giustificata dalla gravita delle condotte. Viceversa, per gli Appellanti, l'Ufficio nell'irrogare le sanzioni nella misura massima, doveva specificare le ragioni che ne stanno alla base, non essendo sufficiente la mera indicazione della gravità delle condotte. La motivazione del Giudice, appiattito su tale condotta, risulta lacunosa e da riformare ,
3) errata applicazione del tariffario per le spese.
Secondo gli Appellanti non v'è stata l'applicazione della riduzione del 20% del tariffario forense.
Chiedevano, in via principale e di merito, la riforma integrale della sentenza e, per l'effetto, annullare e/o comunque dichiarare non applicabile e privo di giuridici effetti l'avviso di accertamento impugnato anche sotto il profilo sanzionatorio.
Riformare la sentenza in punto spese.
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio di appello e del primo grado di giudizio.
Si costituiva in appello l'Ufficio con apposite controdeduzioni.
In via preliminare, evidenziava che gli accertamenti emessi nei confronti della TÀ_1 S.n.c. per i successivi anni di imposta 2016 e 2017, erano stati confermati dalle sentenze della Corte di
Giustizia Tributaria di I^ grado Torino, Sez. 3^, n. 556, depositata il 17/05/2024 (relativa a RGR 626/2023
e a RGR n. 705/2023 riuniti, allegato n. 2) e della Corte di Giustizia Tributaria di I^ grado di Torino, Sez.
4^, n. 750/2024, depositata l'1/7/2024 (RGR 401/2023 e 1289/2023 riuniti, allegato n. 3).
Sui singoli motivi d'appello, l'Ufficio così replicava :
a) circa il difetto di prova e sulla oggettiva inesistenza delle prestazioni ricevute, che i Giudici di I^ grado hanno correttamente valutato la ripartizione dell'onere della prova tra il soggetto verificato e l'A.F. nella particolare fattispecie di operazioni oggettivamente inesistenti, il tutto con spirito critico ed ampie argomentazioni;
b) circa l'irrogazione in misura massima delle sanzioni, che i Giudici di I^ grado, anche per tale aspetto, hanno considerato la gravità delle condotte fraudolente, che gli attuali Appellanti dovevano o avrebbero dovuto riconoscere, confermando, appunto, l'accertamento in punto sanzioni;
c) sulle spese di lite, che i Giudici di I^ grado hanno condannato la parte soccombente alla refusione delle spese in misura nettamente inferiore a quelle richieste dall'Ufficio, tenuto conto anche della riduzione del
20%.
Chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Terminata la relazione;
sentiti i rappresentanti delle Parti;
conclusa la discussione in camera di consiglio
; la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Piemonte, sezione 1^, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta l'appello per quanto segue.
La presente vertenza ha alla base l'accertamento T7E020601445-2022 concernente il periodo d'imposta
2015.
La sentenza di I^ grado ivi impugnata, rivisitata criticamente nel presente grado d'appello, appare ben motivata sia in ordine alla ricostruzione dei fatti sia nelle conclusioni di diritto.
L'unico rilievo che ad essa si può muovere, è costituito dal fatto che essa parla “erroneamente” di anno d'imposta 2016, ma tale inesattezza – 2016 in luogo di 2015 – va considerato un mero, semplice, refuso o inesattezza.
Come riportato in narrativa, il Giudice di I^ grado ha ricostruito in motivazione i passaggi fondamentali sul fornitore SO;
sui soci di detta TÀ ; sulla carente organizzazione della medesima, ecc. e concludeva dall'insieme di tali elementi sull'inesistenza oggettiva delle prestazioni di tale fornitore della F.
A.C..
La motivazione del Giudice di I^ grado analizzava altresì le prestazioni rese da TÀ_1 verso il proprio Cliente TÀ_3. S.a.s. ed esse risultavano, dopo dettagliato esame, non veritiere.
L'appello non ha scalfito affatto la validità e legittimità della sentenza n. 111 del 19/1/2024 della C.G.T. di
Torino, che va integralmente confermata, salvo la precisazione sull'anno d'imposta, che è il 2015.
Pure le eccezioni formulate dalla Parte Appellante in tema di sanzioni pecuniarie e in materia di spese di lite, appaiono infondate e speciose e, come tali, respinte in appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, per il presente grado, in euro 3.500,00 a favore dall'A.E. Dir. Prov. I^ di Torino.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3500,00