Articolo 17 della Legge 6 agosto 2013, n. 97
Articolo 16Articolo 18
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4 settembre 2013
Art. 17.

Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583.

1. All' articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. L'indicazione non e' necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2, sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato».
Note all'art. 17:
- Il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 7 (Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti).
- 1. Non sono considerati ingredienti:
a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantita' non superiore al tenore iniziale;
b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare e' dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o piu' ingredienti di detto prodotto, purche' essi non svolgano piu' alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ;
c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in se', che e' volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che puo' dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;
d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso e' prescritto come rivelatore;
d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse finalita' dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta:
a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;
b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;
c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro;
d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non siano stati aggiunti altri ingredienti.
2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III.
2-ter. L'indicazione non e' necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2 Sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato.
3. L'indicazione dell'acqua non e' richiesta:
a) se l'acqua e' utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;
b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato;
c) per l'aceto, quando e' indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le bevande alcoliche quando e' indicato il contenuto alcolico.
4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 5 non si applica agli additivi .".
Entrata in vigore il 4 settembre 2013