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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2024, n. 10230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10230 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PAFILDO;
sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avv.to Mele che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Lecce, con ordinanza in data 28 novembre 2023, rigettava l'appello proposto nell'interesse di LL LU avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Lecce datata 3-11-23 che aveva respinto la richiesta di sostituzione dela misura cautelare della custodia in carcere in atto allo stesso applicata in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 bis cod.pen. 73 e 74 DPR 309/90, 378 aggravato ex art. 416bisl cod.pen.. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Mele deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., motivazione contraddittoria ed illogica ed inosservanza di norme processuali, omessa valutazione delle allegazioni difensive quanto alle esigenze cautelari dovendo tenersi conto dell'intervenuta dissociazione del ricorrente dal clan e comunque del rilevante arco temporale trascorso dal momento di consumazione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10230 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/02/2024 ttk IL CONSIGL IG P tAiU1 I.• . Ed invero il tribunale del riesame, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 2-3 della motivazione, ha adeguatamente sottolineato come, a fronte di una intervenuta condanna in appello alla pena di anni 7 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. ed altri delitti, la dedotta dissociazione costituisca affermazione che non trova riscontri specifici in alcun atto del procedimento dal quale potere ricavare una concreta ed effettiva collaborazione con l'autorità giudiziaria;
inoltre, lo stesso tribunale, evidenziava che il ricorrente aveva formulato analoghe istanze già respinte ad aprile e settembre 2023 mentre nessun rilievo decisivo poteva assumere il tempo trascorso. Tale valutazione in quanto ancorata a precise circostanze del fatto appare esente dalle lamentate censure posto che in caso di riconoscimento della gravità indiziaria per il reato di associazione mafiosa l'attuale disposto dell'art. 275 cod.proc.pen. impone l'applicazione dalla custodia cautelare;
quanto al tempo trascorso va ricordato come sia stato anche recentemente affermato che in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282:131 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma, 13 febbraio 2024 IL PRE IDENT RG
sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avv.to Mele che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Lecce, con ordinanza in data 28 novembre 2023, rigettava l'appello proposto nell'interesse di LL LU avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Lecce datata 3-11-23 che aveva respinto la richiesta di sostituzione dela misura cautelare della custodia in carcere in atto allo stesso applicata in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 bis cod.pen. 73 e 74 DPR 309/90, 378 aggravato ex art. 416bisl cod.pen.. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Mele deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., motivazione contraddittoria ed illogica ed inosservanza di norme processuali, omessa valutazione delle allegazioni difensive quanto alle esigenze cautelari dovendo tenersi conto dell'intervenuta dissociazione del ricorrente dal clan e comunque del rilevante arco temporale trascorso dal momento di consumazione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10230 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/02/2024 ttk IL CONSIGL IG P tAiU1 I.• . Ed invero il tribunale del riesame, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 2-3 della motivazione, ha adeguatamente sottolineato come, a fronte di una intervenuta condanna in appello alla pena di anni 7 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. ed altri delitti, la dedotta dissociazione costituisca affermazione che non trova riscontri specifici in alcun atto del procedimento dal quale potere ricavare una concreta ed effettiva collaborazione con l'autorità giudiziaria;
inoltre, lo stesso tribunale, evidenziava che il ricorrente aveva formulato analoghe istanze già respinte ad aprile e settembre 2023 mentre nessun rilievo decisivo poteva assumere il tempo trascorso. Tale valutazione in quanto ancorata a precise circostanze del fatto appare esente dalle lamentate censure posto che in caso di riconoscimento della gravità indiziaria per il reato di associazione mafiosa l'attuale disposto dell'art. 275 cod.proc.pen. impone l'applicazione dalla custodia cautelare;
quanto al tempo trascorso va ricordato come sia stato anche recentemente affermato che in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282:131 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma, 13 febbraio 2024 IL PRE IDENT RG