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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
POLCI LEIDE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Vincenzo Panelli 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25092011854 REGISTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25092011854 BOLLO 2025 - sul ricorso n. 304/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25092011854 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25092011854 BOLLO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: l'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e l'avv. Ricorrente_2 in proprio e il notaio Ricorrente_3 propongono separati ricorsi rispettivamente rubricati al n. 276/2025 e 304/2025 R.G., poi riuniti, avverso il medesimo avviso di liquidazione dell'imposta di Registro notificato dall'Agenzia delle Entrate di Macerata, quali debitori solidali.
Con l'avviso impugnato viene disconosciuta l'agevolazione di cui all'art. 15 DPR 601/1973, ritenendo l'Agenzia che l'operazione posta in essere con atto a rogito notaio Cerreto del 7/5/2025 non fosse riconducibile a finanziamento a medio e lungo termine e, quindi, al di fuori delle previsioni normative.
Si espone nei ricorsi riuniti che i sigg. Marchetti Ricorrente_2 e Ricorrente_1 avevano acquistato dalla soc. di cartolarizzazione Società_1 Srl il credito di € 315.823,06, già ammesso al passivo del fallimento SUN Shine 2009 Srl, surrogandosi nei diritti ipotecari del creditore, .
Si espone, sempre nei ricorsi riuniti, che originariamente la Banca_1, (oggi Banca_2 SpA) aveva erogato un finanziamento alla soc. Società_2 Snc di Nominativo_2 e C., poi accollatosi dalla soc. Società_3 srl e quindi confluito per effetto di fusione per incorporazione nella soc. Sun Shine 2009 Srl, dichiarata fallita.
Il credito era stato successivamente ceduto da Banca_2 Srl nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
Nell'atto notarile si precisa che l'operazione beneficiava delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 15 del
DPR 601/1973 e dell'art. 120 quater del TUB.
Si contesta nei ricorsi riuniti che la surroga nei diritti del creditore ipotecario costituisce operazione espressamente ricompresa nell'ambito applicativo della norma agevolativa, quindi, lamenta da parte dell'Agenzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 DPR 601/1973.
Quale secondo motivo di impugnazione lamenta la violazione dell'art. 120 quater del TUB, prevedendo espressamente la norma che la surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione non comportano il venir meno dei benefici fiscali.
Si contesta il difetto di motivazione e, quale ultimo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 33 del TUIR
.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia convenuta, la quale nelle proprie controdeduzioni replica ai motivi di impugnazione facendo rilevare, innanzitutto, che nella fattispecie è intervenuto accordo tra due soggetti totalmente estranei all'originario contratto di finanziamento ed alla sua causa.
Sostiene l'Agenzia che facciano difetto sia il “requisito oggettivo”, che quello “oggettivo” della norma agevolativa. Ritiene, in proposito, che l'art. 15 del DPR 601/1973 colleghi l'agevolazione ivi prevista
(esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali) alla circostanza che l'operazione di finanziamento “a medio e lungo termine” sia effettuata da azienda di credito.
Secondo l'Agenzia ciò contiene un elemento imprescindibile: le operazioni successive devono avere come causa un finanziamento, una apertura di credito finalizzata all'investimento produttivo.
Nel caso di specie la surrogazione ha una propria causa giustificativa estranea al finanziamento originario.
Infatti, sempre argomenta l'Agenzia, la vicenda relativa al finanziamento si è estinta a seguito al ricorso fatto dall'Istituto erogante alla cartolarizzazione del credito residuo.
Conclude, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Replicano i ricorrenti richiamando la Risoluzione ministeriale n. 17/e 2018 che non prevede, quale condizione per l'applicabilità del regime sostitutivo, particolari requisiti in capo al soggetto cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti non possono essere accolti.
Nel caso in esame vi è stato l'acquisto da parte di due soggetti, persone fisiche, dalla società di cartolarizzazione Società_1 Srl di un credito, per cui già vi era stata l'insinuazione al passivo del fallimento della soc. debitrice, con conseguente surroga da parte degli acquirenti nei diritti del creditore ceduto ex artt.
1201 1203 C.C.
A tal proposito, sarà il caso di ricordare che la ratio dell'art. 15 del DPR 601/1973 è quello di agevolare gli investimenti produttivi mediante l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali sulle operazioni di erogazione di un finanziamento a medio o lungo termine, nonché quelle successive all'originaria erogazione, che consentono la disponibilità finanziaria in capo al soggetto debitore.
La norma è in correlazione con la “portabilità del mutuo”, ovvero alla possibilità da parte di chi ha in corso un mutuo garantito da ipoteca, di estinguerlo e di contrarne un altro con diverso Istituto di credito a condizioni più vantaggiose, offrendo la medesima garanzia ipotecaria riguardante il “vecchio” mutuo.
La portabilità del mutuo, già favorita dalla legge “Bersani bis”, come giustamente ricordato dall'Agenzia, va intesa come operazione di provvista e sembra logico doverla correlare alla surrogazione per volontà del debitore, mentre nella surrogazione posta in essere con l'atto in questione è assente la natura finanziaria.
Infatti, per l'effetto dell'operazione di cartolarizzazione e del fallimento della società a cui il debito era pervenuto, si è operato uno scollamento dalla originaria causa di finanziamento.
Nel caso, l'operazione posta in essere non è più correlata ad un'esigenza di natura creditizia, ma alle finalità relative alla cartolarizzazione del credito.
A tale ultimo proposito varrà ricordare che la società di cartolarizzazione è una figura giuridica introdotta dalla legge 130/1999 che permette di cartolarizzare crediti, oltreché immobili e beni mobili registrati, attraverso un patrimonio separato, finanziando l'operazione attraverso l'emissione di titoli destinati ad investitori;
sembra logico, quindi, poter affermare che l'operazione posta in essere nel caso sia del tutto estranea all'originario rapporto di finanziamento, nonché alla vicende successive di portabilità del credito, assolvendo ad esigenze diverse rispetto quelle perseguite dalla norma agevolativa su cui si discute.
Il presupposto dell'operatività della norma è che l'operazione sia ritenuta correlata al contratto di finanziamento, ciò comportando che uno dei soggetti contraenti sia un Istituto di credito o abilitato all'erogazione del credito, cosa non ricorrente nel caso di specie.
La questione che ci occupa, quindi, non va vista in correlazione a quanto specificato nella Risoluzione invocata dai ricorrenti, in quanto non si discute sulla natura del soggetto cessionario e subentrante nella relativa garanzia ipotecaria, bensì sull'assenza di un soggetto erogante un finanziamento diretto ad investimenti produttivi, come voluto dalla norma agevolativa.
Nel caso, quindi, ci troviamo al di fuori della ratio perseguita dalla norma e delle sue previsioni, per cui i ricorsi riuniti non possono essere accoilti.
Quanto al regime delle spese, l'interpretazione non univoca delle disposizioni normative e la giurisprudenza
“ondivaga” sul punto, come riconosciuto dall'Agenzia, consente di addivenire all'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, in composizione monocratica, respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Macerata lì, 19 Dicembre 2025
Il Giudice
LE PO
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
POLCI LEIDE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Vincenzo Panelli 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25092011854 REGISTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25092011854 BOLLO 2025 - sul ricorso n. 304/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25092011854 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25092011854 BOLLO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: l'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e l'avv. Ricorrente_2 in proprio e il notaio Ricorrente_3 propongono separati ricorsi rispettivamente rubricati al n. 276/2025 e 304/2025 R.G., poi riuniti, avverso il medesimo avviso di liquidazione dell'imposta di Registro notificato dall'Agenzia delle Entrate di Macerata, quali debitori solidali.
Con l'avviso impugnato viene disconosciuta l'agevolazione di cui all'art. 15 DPR 601/1973, ritenendo l'Agenzia che l'operazione posta in essere con atto a rogito notaio Cerreto del 7/5/2025 non fosse riconducibile a finanziamento a medio e lungo termine e, quindi, al di fuori delle previsioni normative.
Si espone nei ricorsi riuniti che i sigg. Marchetti Ricorrente_2 e Ricorrente_1 avevano acquistato dalla soc. di cartolarizzazione Società_1 Srl il credito di € 315.823,06, già ammesso al passivo del fallimento SUN Shine 2009 Srl, surrogandosi nei diritti ipotecari del creditore, .
Si espone, sempre nei ricorsi riuniti, che originariamente la Banca_1, (oggi Banca_2 SpA) aveva erogato un finanziamento alla soc. Società_2 Snc di Nominativo_2 e C., poi accollatosi dalla soc. Società_3 srl e quindi confluito per effetto di fusione per incorporazione nella soc. Sun Shine 2009 Srl, dichiarata fallita.
Il credito era stato successivamente ceduto da Banca_2 Srl nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
Nell'atto notarile si precisa che l'operazione beneficiava delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 15 del
DPR 601/1973 e dell'art. 120 quater del TUB.
Si contesta nei ricorsi riuniti che la surroga nei diritti del creditore ipotecario costituisce operazione espressamente ricompresa nell'ambito applicativo della norma agevolativa, quindi, lamenta da parte dell'Agenzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 DPR 601/1973.
Quale secondo motivo di impugnazione lamenta la violazione dell'art. 120 quater del TUB, prevedendo espressamente la norma che la surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione non comportano il venir meno dei benefici fiscali.
Si contesta il difetto di motivazione e, quale ultimo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 33 del TUIR
.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia convenuta, la quale nelle proprie controdeduzioni replica ai motivi di impugnazione facendo rilevare, innanzitutto, che nella fattispecie è intervenuto accordo tra due soggetti totalmente estranei all'originario contratto di finanziamento ed alla sua causa.
Sostiene l'Agenzia che facciano difetto sia il “requisito oggettivo”, che quello “oggettivo” della norma agevolativa. Ritiene, in proposito, che l'art. 15 del DPR 601/1973 colleghi l'agevolazione ivi prevista
(esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali) alla circostanza che l'operazione di finanziamento “a medio e lungo termine” sia effettuata da azienda di credito.
Secondo l'Agenzia ciò contiene un elemento imprescindibile: le operazioni successive devono avere come causa un finanziamento, una apertura di credito finalizzata all'investimento produttivo.
Nel caso di specie la surrogazione ha una propria causa giustificativa estranea al finanziamento originario.
Infatti, sempre argomenta l'Agenzia, la vicenda relativa al finanziamento si è estinta a seguito al ricorso fatto dall'Istituto erogante alla cartolarizzazione del credito residuo.
Conclude, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Replicano i ricorrenti richiamando la Risoluzione ministeriale n. 17/e 2018 che non prevede, quale condizione per l'applicabilità del regime sostitutivo, particolari requisiti in capo al soggetto cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti non possono essere accolti.
Nel caso in esame vi è stato l'acquisto da parte di due soggetti, persone fisiche, dalla società di cartolarizzazione Società_1 Srl di un credito, per cui già vi era stata l'insinuazione al passivo del fallimento della soc. debitrice, con conseguente surroga da parte degli acquirenti nei diritti del creditore ceduto ex artt.
1201 1203 C.C.
A tal proposito, sarà il caso di ricordare che la ratio dell'art. 15 del DPR 601/1973 è quello di agevolare gli investimenti produttivi mediante l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali sulle operazioni di erogazione di un finanziamento a medio o lungo termine, nonché quelle successive all'originaria erogazione, che consentono la disponibilità finanziaria in capo al soggetto debitore.
La norma è in correlazione con la “portabilità del mutuo”, ovvero alla possibilità da parte di chi ha in corso un mutuo garantito da ipoteca, di estinguerlo e di contrarne un altro con diverso Istituto di credito a condizioni più vantaggiose, offrendo la medesima garanzia ipotecaria riguardante il “vecchio” mutuo.
La portabilità del mutuo, già favorita dalla legge “Bersani bis”, come giustamente ricordato dall'Agenzia, va intesa come operazione di provvista e sembra logico doverla correlare alla surrogazione per volontà del debitore, mentre nella surrogazione posta in essere con l'atto in questione è assente la natura finanziaria.
Infatti, per l'effetto dell'operazione di cartolarizzazione e del fallimento della società a cui il debito era pervenuto, si è operato uno scollamento dalla originaria causa di finanziamento.
Nel caso, l'operazione posta in essere non è più correlata ad un'esigenza di natura creditizia, ma alle finalità relative alla cartolarizzazione del credito.
A tale ultimo proposito varrà ricordare che la società di cartolarizzazione è una figura giuridica introdotta dalla legge 130/1999 che permette di cartolarizzare crediti, oltreché immobili e beni mobili registrati, attraverso un patrimonio separato, finanziando l'operazione attraverso l'emissione di titoli destinati ad investitori;
sembra logico, quindi, poter affermare che l'operazione posta in essere nel caso sia del tutto estranea all'originario rapporto di finanziamento, nonché alla vicende successive di portabilità del credito, assolvendo ad esigenze diverse rispetto quelle perseguite dalla norma agevolativa su cui si discute.
Il presupposto dell'operatività della norma è che l'operazione sia ritenuta correlata al contratto di finanziamento, ciò comportando che uno dei soggetti contraenti sia un Istituto di credito o abilitato all'erogazione del credito, cosa non ricorrente nel caso di specie.
La questione che ci occupa, quindi, non va vista in correlazione a quanto specificato nella Risoluzione invocata dai ricorrenti, in quanto non si discute sulla natura del soggetto cessionario e subentrante nella relativa garanzia ipotecaria, bensì sull'assenza di un soggetto erogante un finanziamento diretto ad investimenti produttivi, come voluto dalla norma agevolativa.
Nel caso, quindi, ci troviamo al di fuori della ratio perseguita dalla norma e delle sue previsioni, per cui i ricorsi riuniti non possono essere accoilti.
Quanto al regime delle spese, l'interpretazione non univoca delle disposizioni normative e la giurisprudenza
“ondivaga” sul punto, come riconosciuto dall'Agenzia, consente di addivenire all'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, in composizione monocratica, respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Macerata lì, 19 Dicembre 2025
Il Giudice
LE PO