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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12069 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 6756 / 2025 all'udienza del 25/11/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Micheli Veronica - pec. Parte_1
, giusta delega in atti Email_1
Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo, pec: t, in virtù di procura generale Email_2 alle liti
Resistente
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/02/2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il proprio al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della visita di revisione dalla Commissione medico legale del 07.02.2024, con condanna al pagamento delle CP_1 spese di lite da attribuire al procuratore antistatario. Deduceva:
- di essere portatore di una grave invalidità fisica e che sussistevano i requisiti ex art. 1 L. 18/80; - che in data 07.02.2024 veniva convocato a visita di revisione dalla Commissione medico legale che con verbale non confermava la sussistenza dei requisiti sanitari CP_1 indicati;
- che il ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che in sede di ATP il ctu negava il riconoscimento del requisito richiesto;
- che la parte ricorrente in data 11.02.2025 depositava atto di contestazione;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano il ricorrente;
in particolare deduceva come non fosse stato correttamente valutato lo stato morboso. Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto non era possibile CP_1 verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa. Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La parte ricorrente in data 11.02.2025 ha depositato le proprie contestazioni come appare dalla consolle del giudice e in data 25.02.2025 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo. Il ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo al non bene valutato complessivo stato morboso, alla cardiopatia ipertensiva ed all'osteoartrosi. Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, riguarda l'indennità di accompagnamento ed il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che il ricorrente: “è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età nella misura del 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dal 7/2/2024 data della visita medica di revisione”. Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice. Pertanto, si dichiara parte ricorrente invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età nella misura del 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dal 7/2/2024 data della visita medica di revisione. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si pongono altresì a carico dell' le spese di ctu liquidate separatamente. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- accoglie il ricorso, dichiara il ricorrente invalido invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età nella misura del 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dal 7/2/2024 data della visita medica di revisione
- condanna l' alle spese di lite, liquidate in euro 2696,00 oltre iva cpa e spese CP_1 generali da attribuire al procuratore antistatario;
- condanna l' le spese di ctu, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 25.11.2025.
Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio Ufficio per il Processo – Dott. Lorenzo Maria Gatta)