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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8290 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6159/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 6159/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Napoli e residente in [...], rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ferdinando Varriale (e Ignazio Marco
Smecca e presso lo studio del primo elett.te dom.to in Boscoreale (NA) alla Via Em.
Cirillo n.35;
ATTORE
E
, Società di diritto francese, con sede in 17 bis Controparte_1
Place des Reflets Tour D2 92919 Parigi – La Défense Cedex (Francia), in persona di in qualità di preposto della sede secondaria e legale Controparte_2
rappresentante della società, rappresentata per la gestione dei sinistri in Italia da
[...]
[...] , (P.I. ) , con sede in Milano al Corso Magenta Controparte_3 P.IVA_1
n.69 A, in persona del Dott. , nella sua qualità di Controparte_4
Procuratore Speciale, giusti poteri conferiti con verbale del Consiglio di
Amministrazione del 24.10.2018 (certificato di conformità Notarile del 14.11.2018
n.9345 di Rep., Notaio Avv. Mauro Grandi di Milano), e tutti rappresentati, domiciliati e difesi dall'Avv. Maurizio De Dominicis, elett.te dom.to presso il suo studio sito in Napoli, alla via Salvator Rosa n. 256;
CONVENUTO
E
, res.te in Portici (NA) al Viale Ascione n.12 Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni come da note scritte depositate dall'attore in data 16.02.2025 e dalla convenuta in data 28.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato ai rispettivi convenuti, e Controparte_5
Sua Compagnia assicurativa, Controparte_6
(oggi , in persona del l.r.p.t.,
[...] Controparte_1 Parte_1
conveniva i predetti a comparire innanzi al Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni del sinistro avvenuto in data 18.10.2018, verso le ore 8.50 circa, in Via delle Repubbliche Marinare in Napoli.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo , nel percorrere Via Parte_1
delle Repubbliche Marinare in Napoli con direzione Napoli alla guida del proprio
2 motociclo – in comproprietà con il sig. - modello Piaggio Vespa tg. Controparte_7
FI 295353 e assicurato con (polizza nr. Controparte_8
00896/58/46126463), giunto all'altezza della sopraelevata ivi presente in prossimità del palo della pubblica illuminazione nr. 303008, veniva improvvisamente tamponato da tergo da un motociclo modello Yamaha MTZ7 tg. EL 81103 condotto da
[...]
e di proprietà di assicurato con CP_9 Controparte_5 [...]
(polizza nr. 24H.61.198085). Controparte_6
Per effetto dell'urto da tergo, l'odierno istante perdeva il controllo del mezzo, sbattendo contro il guard-rail ivi presente e, successivamente rovinava al suolo unitamente al motociclo.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della P.M. di Napoli i quali provvedevano a redigere apposito rapporto di sinistro e, poco dopo, l'istante veniva trasportato coi mezzi del 118 presso il Presidio Ospedaliero AORN “A. Cardarelli” di
Napoli ove, in primo referto, gli veniva diagnosticato “Traumatismo di sedi multiple
– Politrauma con fratture costali multiple, frattura avambraccio sx. e alla iliaca sx.” con prognosi di gg.40 s.c.
agiva dunque in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di NAPOLI, contrariis reiectis, eccezione e difesa, così decidere: a) accogliere la domanda dell'attore; b)dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente il ciclomotore investitore nella determinazione dell'evento lesivo ai sensi di legge;
c)condannare per l'effetto, il proprietario,
Sig. e la , Controparte_5 Controparte_6
in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.to per la carica alla Via Tiziano
n.32Milano, in solido ma ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento, in favore dell'istante, , di tutti i danni subiti, quali quelli diretti e riflessi, Parte_1
patrimoniali, lucro cessante da inabilità permanente e/o emergente da perdita di possibilità passata, attuale e futura, lucro cessante da inabilità temporanea e/o emergente, da perdita di possibilità passato e futuro per spese vive sostenute e da sostenersi;
non patrimoniali:biologico da invalidità permanente e da invalidità
3 temporanea, passato e futuro, alla vita di relazione, alla veste estetica, alla sfera sessuale,morale,esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare, da cenestesi lavorativa, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili, costituzionalmente protetti, ecc.(in breve nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato) nella misura indeterminabile che verrà ritenuta secondo giustizia;
-condannare sempre i convenuti al pagamento in favore dell'istante di quell'importo che verrà ritenuto secondo giustizia, per tutti i costi che
l'istante dovrà sostenere per l'assistenza legale e medica in sede stragiudiziale, oltre: in via principale, interessi di cui al D.Lgs 23/01/2002 dal 2014, ovvero dalla data che verrà ritenuta secondo giustizia al soddisfo, nei limiti di competenza dell'adito magistrato della somma di tutte le domande da contenersi nell'ambito della competenza per valore del Tribunale adito – valore indeterminato –di cui alla normativa di legge – L.n.488/1999 e successive modifiche e integrazioni, il cui contributo unificato è pari ad €. 518,00, e/o in quella somma che L'On. Giudice adito riterrà di giustizia nei limiti della propria competenza per valore oltre interessi dal giorno dell'evento lesivo, rivalutazione monetaria, spese, onorari di causa, con riserva di articolare mezzi di prova nei modi e nei termini di cui agli artt. 183/184
c.p.c. -Sempre nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ammettere anche occorrenda C.T.U. medica ai fini del nesso eziologico tra l'evento lesivo e
l'aggravarsi delle condizioni del sig. per la determinazione dei Parte_1
danni .Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.PA con distrazione ex art.93 cpc in favore dei sottoscritti difensori avv. Ferdinando
Varriale e Avv. Ignazio M. Smecca che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso gli onorari da liquidare con le maggiorazioni di legge per assistenza plurima e spese generali ex art.5, 4° comma e 14 D.M. 8/4/04 n.127”.
In data 15.06.2020 si costituiva in giudizio la la quale Controparte_10
preliminarmente eccepiva l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda ex art. 148 D.L.vo 209/2005, la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione
4 delle parti.
Così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito così provvedere:
1. In via preliminare accertare se da parte attrice abbia ottemperato alla prescrizione di cui all'art. 143, 145 e 148 D. Lgs. 209/05; 2. Sempre in via preliminare, dichiarare la domanda improponibile, improcedibile, inammissibile nonché nulla;
3. Nel merito, rigettare, comunque la domanda perchè inammissibile e totalmente infondata, con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese;
4. In via di estremo subordine, qualora dovesse essere provata la responsabilità della convenuta, accogliere la domanda nei limiti del giusto e del provato grado di colpa del conducente il veicolo responsabile. In tal caso voglia determinare il decorso degli eventuali interessi dallo spirare dello spatium deliberandi, in conformità a quanto previsto per legge dall'art.
1224 c.c.. In ogni caso, si impugnano le avverse richieste e ci si oppone all'ammissione di esse. Si chiede, in via gradata, di essere abilitati alla prova contraria a quella ex adverso articolata, con gli stessi testi e sulle stesse circostanze indicate. Con riserva di modificare, contro dedurre ed articolare nei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. che sin d'ora si chiedono”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 04.10.2022 veniva escusso il teste di parte attrice e, con ordinanza del 05.10.2022 a scioglimento della Parte_2
riserva assunta nella predetta udienza, il Giudice nominava CTU il dott. . Per_1
In data 05.11.2023 parte attrice impugnava la CTU depositata agli atti in quanto a suo dire generica, illogica, immotivata, viziata e insoddisfacente nonché illegittima anche perché affetta da nullità insanabile per violazione del contraddittorio. Parte attrice chiedeva dunque lo stralcio della CTU depositata e conseguente rinnovazione della stessa con la nomina di un nuovo consulente.
In data 07.11.2023 il Giudice accoglieva la richiesta di rinnovazione della CTU e nominava all'uopo il dott. . Persona_2
All'udienza del 26.11.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione,rinviava all'udienza del 18.04.2025 ove riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. .
5 Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda, avendo parte attrice depositato agli atti in data 05.03.2020 le inoltrate raccomandate di messa in mora formulate secondo i crismi di cui agli articoli 145 e
148 D.L.vo 209/2005. In ogni caso, ove la documentazione medica prodotta fosse stata ritenuta insufficiente o carente, sarebbe stato onere della compagnia assicurativa richiederne l'integrazione, non potendosi addossare al danneggiato le conseguenze dell'omessa attivazione da parte dell'assicurazione convenuta.
L'art. 148 al suo quinto comma così statuisce: “In caso di richiesta incompleta
l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza secondo cui: “una richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se
l'assicuratore r.c.a. non ne chiede l'integrazione…”. (Cass. n. 32919/2022). La domanda risulta dunque proponibile.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità della domanda, avanzata dalla convenuta società, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne petitum e causa petendi e risultano sufficientemente descritte le circostanze di tempo e di luogo dell'evento dannoso, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere ipotizzata, a maggior ragione in quanto la parte citata è difesa nel merito, dimostrando di avere ben compreso le circostanze poste a base della domanda risarcitoria.
Relativamente alla legittimazione delle parti in causa, dalla documentazione esibita e depositata in atti nonché dalle difese esposte dai contraddittori, emerge la piena legittimazione delle parti in causa.
Premesso quanto sopra, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni resa dal teste escusso e nella espletata CTU.
6 Nel dettaglio, il teste di parte attrice , all'udienza del 04.11.2022 Parte_2
così riferiva: “Conosco i fatti di causa perché, mentre percorrevo via delle
Repubbliche Marinare, metà ottobre del 2018, verso le 9 meno un quarto del mattino, in direzione di Napoli, ho ricevuto una telefonata da un collega, e per rispondere al telefono mi sono accostata con la macchina con le quattro frecce, immediatamente dopo la fermata dell'autobus, e ho visto una vespa che veniva tamponata da dietro da una motocicletta di grossa cilindrata. L'impatto avveniva a circa 20 metri da dove mi trovavo io, prima che i veicoli imboccassero la sopraelevata. La Vespa, a causa dell'urto, veniva sobbalzata sull'altro lato della strada e finiva sul guardrail”.
La teste confermava altresì le circostanze secondo cui il , giunto all'altezza Pt_1
del tratto stradale sopraelevato, veniva tamponato da un motociclo modello Yamaha tg. EL 81103 condotto da un ragazzo che procedeva nel medesimo senso di marcia della Vespa Piaggio su un tratto di strada rettilineo. Proseguiva aggiungendo che, a seguito dell'urto subito, l'attore non riusciva a mantenere il controllo del proprio mezzo, sbattendo contro il guard-rail presente e cadendo al suolo unitamente al mezzo.
Precisava, inoltre, che il fondo stradale ove procedevano i veicoli coinvolti era asciutto, che per l'effetto dell'urto, ed il suo motociclo riportavano danni. Pt_1
Infine aggiungeva che a seguito dell'incidente veniva prestato soccorso all'attore da una persona che dichiarava di essere medico.
Aggiungeva infine: “Voglio precisare che ho avuto modo di conoscere il sig. Pt_1
dopo l'incidente, quando è stato dimesso dall'ospedale ed è andato a casa di sua suocera, perché è compagno di una mia amica e collega del corso di teatro. In quell'occasione mi sono resa disponibile a rendere la presente testimonianza, perché mi sono resa conto di aver assistito al sinistro dopo aver parlato con la sig.ra
[...]
, che è la compagna del signor ”. Testimone_1 Parte_1
Dall'analisi dell'esame testimoniale emerge una ricostruzione dei fatti pienamente conforme a quanto dedotto in atti da parte dell'attore. In particolare, la teste Parte_2
ha confermato in maniera puntuale e coerente la dinamica del sinistro così come
7 descritta nell'atto di citazione, confermando con precisione il luogo teatro del sinistro, la data esatta dell'accadimento nonché le modalità con le quali lo stesso si è svolto, avvalorando così la versione attorea dei fatti e contribuendo a rafforzare il quadro probatorio in ordine alla responsabilità del conducente del motociclo modello
Yamaha MTZ7 tg. EL 81103.
A corroborare quanto sino ad ora esposto, giova prendere in considerazione anche le risultanze della seconda espletata CTU a cura del dott. . Persona_2
Il dott. nelle proprie conclusioni così afferma: “Il trauma descritto fu Per_2
sicuramente conseguenza diretta dell'incidente patito dal ricorrente soddisfacendo così il nesso di causalità diretta tra evento patito dall'istante e l'insorgere della patologia di cui all'oggetto.”.
In punto di diritto si rammenta quanto prescritto dall'art. 149 C.d.s., il quale dispone al comma primo il seguente principio: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
La norma in esame è finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione stradale, imponendo a ciascun conducente l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza adeguata rispetto al veicolo che precede, in relazione alla velocità, alle condizioni del traffico e alle caratteristiche del mezzo. La disposizione è dunque volta a prevenire collisioni, in particolare tamponamenti, assicurando la possibilità di arrestare in modo tempestivo il veicolo nei casi in cui è necessario. Ne deriva che la responsabilità per l'inosservanza di tale obbligo grava sul conducente del veicolo che segue, il quale, in caso di sinistro, salvo prova contraria, è presunto colpevole.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione “L'avvenuta collisione di un veicolo con quello che lo precede pone a carico del conducente una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati
8 determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. civ. n.
16376/2010).
Nel caso di specie, alcuna prova liberatoria è stata fornita con conseguente riconoscimento pieno ed esclusivo della responsabilità a carico del motociclo modello Yamaha MTZ7 tg. EL 81103 per il sinistro per cui è causa.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dott. in ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base alla Persona_2
documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Secondo il consulente incaricato il paziente ha riportato: “Fratture costali dalla VI alla X;
frattura scomposta radio e ulna medio diafisaria sx ,trattata con osteosintesi con placche in titanio , lato dominante, soggetto mancino;
frattura ala iliaca sx;
esisti cicatriziali”.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 20% (venti per cento) e sono così suddivisibili: una ITT per giorni 50 (cinquanta); una ITP al 50% per giorni 100 (cento); una ITP al
25 % per giorni 200 (duecento).
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i
9 pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (41 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 20 %, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle Tabelle di Milano del 2024, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 103.249,63, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 82.900,00 per danno non patrimoniale risarcibile;
€5.750,00 per i 50 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 5.750,00 per i
100 giorni di invalidità temporanea parziale 50 %; € 5.750,00per i 200 giorni di invalidità parziale al 25%.
Risultano documentate spese mediche pari ad € 3.099,63.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
10 15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'art. 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico, in primo luogo, perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre, esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Non potrà riconoscersi, all'odierno stato degli atti, alcuna ulteriore voce di danno rispetto a quanto già accertato, atteso che, come risulta dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, i postumi invalidanti incidono in maniera lieve tanto sulla vita di relazione quanto su quella individuale, nonché sulla capacità lavorativa, sia generica che specifica. Inoltre, nessuna prova ha fornito l'attore circa la sussistenza del danno esistenziale.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
11 Valentina Valletta, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e così provvede: Controparte_11 Controparte_5
-dichiara la contumacia di;
Controparte_5
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e Parte_1
condanna, in solido tra loro, Controparte_12
, in persona del legale rapp.te p.t. e al risarcimento dei danni
[...] Controparte_5
in solido tra loro che liquida in complessivi € 103.249,63 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna , in persona del Controparte_13
legale rapp.te p.t. e al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_5
518,00 per spese ed € 7.052,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratosi antistatari;
- pone le spese di CTU a carico dei convenuti soccombenti;
Così deciso, in Napoli il 24.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 6159/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Napoli e residente in [...], rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ferdinando Varriale (e Ignazio Marco
Smecca e presso lo studio del primo elett.te dom.to in Boscoreale (NA) alla Via Em.
Cirillo n.35;
ATTORE
E
, Società di diritto francese, con sede in 17 bis Controparte_1
Place des Reflets Tour D2 92919 Parigi – La Défense Cedex (Francia), in persona di in qualità di preposto della sede secondaria e legale Controparte_2
rappresentante della società, rappresentata per la gestione dei sinistri in Italia da
[...]
[...] , (P.I. ) , con sede in Milano al Corso Magenta Controparte_3 P.IVA_1
n.69 A, in persona del Dott. , nella sua qualità di Controparte_4
Procuratore Speciale, giusti poteri conferiti con verbale del Consiglio di
Amministrazione del 24.10.2018 (certificato di conformità Notarile del 14.11.2018
n.9345 di Rep., Notaio Avv. Mauro Grandi di Milano), e tutti rappresentati, domiciliati e difesi dall'Avv. Maurizio De Dominicis, elett.te dom.to presso il suo studio sito in Napoli, alla via Salvator Rosa n. 256;
CONVENUTO
E
, res.te in Portici (NA) al Viale Ascione n.12 Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni come da note scritte depositate dall'attore in data 16.02.2025 e dalla convenuta in data 28.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato ai rispettivi convenuti, e Controparte_5
Sua Compagnia assicurativa, Controparte_6
(oggi , in persona del l.r.p.t.,
[...] Controparte_1 Parte_1
conveniva i predetti a comparire innanzi al Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni del sinistro avvenuto in data 18.10.2018, verso le ore 8.50 circa, in Via delle Repubbliche Marinare in Napoli.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo , nel percorrere Via Parte_1
delle Repubbliche Marinare in Napoli con direzione Napoli alla guida del proprio
2 motociclo – in comproprietà con il sig. - modello Piaggio Vespa tg. Controparte_7
FI 295353 e assicurato con (polizza nr. Controparte_8
00896/58/46126463), giunto all'altezza della sopraelevata ivi presente in prossimità del palo della pubblica illuminazione nr. 303008, veniva improvvisamente tamponato da tergo da un motociclo modello Yamaha MTZ7 tg. EL 81103 condotto da
[...]
e di proprietà di assicurato con CP_9 Controparte_5 [...]
(polizza nr. 24H.61.198085). Controparte_6
Per effetto dell'urto da tergo, l'odierno istante perdeva il controllo del mezzo, sbattendo contro il guard-rail ivi presente e, successivamente rovinava al suolo unitamente al motociclo.
Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della P.M. di Napoli i quali provvedevano a redigere apposito rapporto di sinistro e, poco dopo, l'istante veniva trasportato coi mezzi del 118 presso il Presidio Ospedaliero AORN “A. Cardarelli” di
Napoli ove, in primo referto, gli veniva diagnosticato “Traumatismo di sedi multiple
– Politrauma con fratture costali multiple, frattura avambraccio sx. e alla iliaca sx.” con prognosi di gg.40 s.c.
agiva dunque in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di NAPOLI, contrariis reiectis, eccezione e difesa, così decidere: a) accogliere la domanda dell'attore; b)dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente il ciclomotore investitore nella determinazione dell'evento lesivo ai sensi di legge;
c)condannare per l'effetto, il proprietario,
Sig. e la , Controparte_5 Controparte_6
in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.to per la carica alla Via Tiziano
n.32Milano, in solido ma ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento, in favore dell'istante, , di tutti i danni subiti, quali quelli diretti e riflessi, Parte_1
patrimoniali, lucro cessante da inabilità permanente e/o emergente da perdita di possibilità passata, attuale e futura, lucro cessante da inabilità temporanea e/o emergente, da perdita di possibilità passato e futuro per spese vive sostenute e da sostenersi;
non patrimoniali:biologico da invalidità permanente e da invalidità
3 temporanea, passato e futuro, alla vita di relazione, alla veste estetica, alla sfera sessuale,morale,esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare, da cenestesi lavorativa, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili, costituzionalmente protetti, ecc.(in breve nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato) nella misura indeterminabile che verrà ritenuta secondo giustizia;
-condannare sempre i convenuti al pagamento in favore dell'istante di quell'importo che verrà ritenuto secondo giustizia, per tutti i costi che
l'istante dovrà sostenere per l'assistenza legale e medica in sede stragiudiziale, oltre: in via principale, interessi di cui al D.Lgs 23/01/2002 dal 2014, ovvero dalla data che verrà ritenuta secondo giustizia al soddisfo, nei limiti di competenza dell'adito magistrato della somma di tutte le domande da contenersi nell'ambito della competenza per valore del Tribunale adito – valore indeterminato –di cui alla normativa di legge – L.n.488/1999 e successive modifiche e integrazioni, il cui contributo unificato è pari ad €. 518,00, e/o in quella somma che L'On. Giudice adito riterrà di giustizia nei limiti della propria competenza per valore oltre interessi dal giorno dell'evento lesivo, rivalutazione monetaria, spese, onorari di causa, con riserva di articolare mezzi di prova nei modi e nei termini di cui agli artt. 183/184
c.p.c. -Sempre nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ammettere anche occorrenda C.T.U. medica ai fini del nesso eziologico tra l'evento lesivo e
l'aggravarsi delle condizioni del sig. per la determinazione dei Parte_1
danni .Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e C.PA con distrazione ex art.93 cpc in favore dei sottoscritti difensori avv. Ferdinando
Varriale e Avv. Ignazio M. Smecca che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso gli onorari da liquidare con le maggiorazioni di legge per assistenza plurima e spese generali ex art.5, 4° comma e 14 D.M. 8/4/04 n.127”.
In data 15.06.2020 si costituiva in giudizio la la quale Controparte_10
preliminarmente eccepiva l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda ex art. 148 D.L.vo 209/2005, la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione
4 delle parti.
Così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito così provvedere:
1. In via preliminare accertare se da parte attrice abbia ottemperato alla prescrizione di cui all'art. 143, 145 e 148 D. Lgs. 209/05; 2. Sempre in via preliminare, dichiarare la domanda improponibile, improcedibile, inammissibile nonché nulla;
3. Nel merito, rigettare, comunque la domanda perchè inammissibile e totalmente infondata, con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese;
4. In via di estremo subordine, qualora dovesse essere provata la responsabilità della convenuta, accogliere la domanda nei limiti del giusto e del provato grado di colpa del conducente il veicolo responsabile. In tal caso voglia determinare il decorso degli eventuali interessi dallo spirare dello spatium deliberandi, in conformità a quanto previsto per legge dall'art.
1224 c.c.. In ogni caso, si impugnano le avverse richieste e ci si oppone all'ammissione di esse. Si chiede, in via gradata, di essere abilitati alla prova contraria a quella ex adverso articolata, con gli stessi testi e sulle stesse circostanze indicate. Con riserva di modificare, contro dedurre ed articolare nei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. che sin d'ora si chiedono”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 04.10.2022 veniva escusso il teste di parte attrice e, con ordinanza del 05.10.2022 a scioglimento della Parte_2
riserva assunta nella predetta udienza, il Giudice nominava CTU il dott. . Per_1
In data 05.11.2023 parte attrice impugnava la CTU depositata agli atti in quanto a suo dire generica, illogica, immotivata, viziata e insoddisfacente nonché illegittima anche perché affetta da nullità insanabile per violazione del contraddittorio. Parte attrice chiedeva dunque lo stralcio della CTU depositata e conseguente rinnovazione della stessa con la nomina di un nuovo consulente.
In data 07.11.2023 il Giudice accoglieva la richiesta di rinnovazione della CTU e nominava all'uopo il dott. . Persona_2
All'udienza del 26.11.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione,rinviava all'udienza del 18.04.2025 ove riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. .
5 Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda, avendo parte attrice depositato agli atti in data 05.03.2020 le inoltrate raccomandate di messa in mora formulate secondo i crismi di cui agli articoli 145 e
148 D.L.vo 209/2005. In ogni caso, ove la documentazione medica prodotta fosse stata ritenuta insufficiente o carente, sarebbe stato onere della compagnia assicurativa richiederne l'integrazione, non potendosi addossare al danneggiato le conseguenze dell'omessa attivazione da parte dell'assicurazione convenuta.
L'art. 148 al suo quinto comma così statuisce: “In caso di richiesta incompleta
l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza secondo cui: “una richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se
l'assicuratore r.c.a. non ne chiede l'integrazione…”. (Cass. n. 32919/2022). La domanda risulta dunque proponibile.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità della domanda, avanzata dalla convenuta società, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne petitum e causa petendi e risultano sufficientemente descritte le circostanze di tempo e di luogo dell'evento dannoso, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'ente convenuto può essere ipotizzata, a maggior ragione in quanto la parte citata è difesa nel merito, dimostrando di avere ben compreso le circostanze poste a base della domanda risarcitoria.
Relativamente alla legittimazione delle parti in causa, dalla documentazione esibita e depositata in atti nonché dalle difese esposte dai contraddittori, emerge la piena legittimazione delle parti in causa.
Premesso quanto sopra, la domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti, nelle dichiarazioni resa dal teste escusso e nella espletata CTU.
6 Nel dettaglio, il teste di parte attrice , all'udienza del 04.11.2022 Parte_2
così riferiva: “Conosco i fatti di causa perché, mentre percorrevo via delle
Repubbliche Marinare, metà ottobre del 2018, verso le 9 meno un quarto del mattino, in direzione di Napoli, ho ricevuto una telefonata da un collega, e per rispondere al telefono mi sono accostata con la macchina con le quattro frecce, immediatamente dopo la fermata dell'autobus, e ho visto una vespa che veniva tamponata da dietro da una motocicletta di grossa cilindrata. L'impatto avveniva a circa 20 metri da dove mi trovavo io, prima che i veicoli imboccassero la sopraelevata. La Vespa, a causa dell'urto, veniva sobbalzata sull'altro lato della strada e finiva sul guardrail”.
La teste confermava altresì le circostanze secondo cui il , giunto all'altezza Pt_1
del tratto stradale sopraelevato, veniva tamponato da un motociclo modello Yamaha tg. EL 81103 condotto da un ragazzo che procedeva nel medesimo senso di marcia della Vespa Piaggio su un tratto di strada rettilineo. Proseguiva aggiungendo che, a seguito dell'urto subito, l'attore non riusciva a mantenere il controllo del proprio mezzo, sbattendo contro il guard-rail presente e cadendo al suolo unitamente al mezzo.
Precisava, inoltre, che il fondo stradale ove procedevano i veicoli coinvolti era asciutto, che per l'effetto dell'urto, ed il suo motociclo riportavano danni. Pt_1
Infine aggiungeva che a seguito dell'incidente veniva prestato soccorso all'attore da una persona che dichiarava di essere medico.
Aggiungeva infine: “Voglio precisare che ho avuto modo di conoscere il sig. Pt_1
dopo l'incidente, quando è stato dimesso dall'ospedale ed è andato a casa di sua suocera, perché è compagno di una mia amica e collega del corso di teatro. In quell'occasione mi sono resa disponibile a rendere la presente testimonianza, perché mi sono resa conto di aver assistito al sinistro dopo aver parlato con la sig.ra
[...]
, che è la compagna del signor ”. Testimone_1 Parte_1
Dall'analisi dell'esame testimoniale emerge una ricostruzione dei fatti pienamente conforme a quanto dedotto in atti da parte dell'attore. In particolare, la teste Parte_2
ha confermato in maniera puntuale e coerente la dinamica del sinistro così come
7 descritta nell'atto di citazione, confermando con precisione il luogo teatro del sinistro, la data esatta dell'accadimento nonché le modalità con le quali lo stesso si è svolto, avvalorando così la versione attorea dei fatti e contribuendo a rafforzare il quadro probatorio in ordine alla responsabilità del conducente del motociclo modello
Yamaha MTZ7 tg. EL 81103.
A corroborare quanto sino ad ora esposto, giova prendere in considerazione anche le risultanze della seconda espletata CTU a cura del dott. . Persona_2
Il dott. nelle proprie conclusioni così afferma: “Il trauma descritto fu Per_2
sicuramente conseguenza diretta dell'incidente patito dal ricorrente soddisfacendo così il nesso di causalità diretta tra evento patito dall'istante e l'insorgere della patologia di cui all'oggetto.”.
In punto di diritto si rammenta quanto prescritto dall'art. 149 C.d.s., il quale dispone al comma primo il seguente principio: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
La norma in esame è finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione stradale, imponendo a ciascun conducente l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza adeguata rispetto al veicolo che precede, in relazione alla velocità, alle condizioni del traffico e alle caratteristiche del mezzo. La disposizione è dunque volta a prevenire collisioni, in particolare tamponamenti, assicurando la possibilità di arrestare in modo tempestivo il veicolo nei casi in cui è necessario. Ne deriva che la responsabilità per l'inosservanza di tale obbligo grava sul conducente del veicolo che segue, il quale, in caso di sinistro, salvo prova contraria, è presunto colpevole.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione “L'avvenuta collisione di un veicolo con quello che lo precede pone a carico del conducente una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati
8 determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. civ. n.
16376/2010).
Nel caso di specie, alcuna prova liberatoria è stata fornita con conseguente riconoscimento pieno ed esclusivo della responsabilità a carico del motociclo modello Yamaha MTZ7 tg. EL 81103 per il sinistro per cui è causa.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. dott. in ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti in base alla Persona_2
documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato, perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione in atti.
Secondo il consulente incaricato il paziente ha riportato: “Fratture costali dalla VI alla X;
frattura scomposta radio e ulna medio diafisaria sx ,trattata con osteosintesi con placche in titanio , lato dominante, soggetto mancino;
frattura ala iliaca sx;
esisti cicatriziali”.
Tali lesioni, secondo il CTU, hanno determinato postumi invalidanti permanenti che sono da quantificarsi nella misura del 20% (venti per cento) e sono così suddivisibili: una ITT per giorni 50 (cinquanta); una ITP al 50% per giorni 100 (cento); una ITP al
25 % per giorni 200 (duecento).
Quanto alla valutazione in termini economici, il danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e/o temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i
9 pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato in quanto persona a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale (rilevante invece nel riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante), dovendo coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psico-fisiche, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (41 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità stabilizzata nella misura del 20 %, pari al valore della invalidità permanente), nonché delle Tabelle di Milano del 2024, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 103.249,63, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 82.900,00 per danno non patrimoniale risarcibile;
€5.750,00 per i 50 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 5.750,00 per i
100 giorni di invalidità temporanea parziale 50 %; € 5.750,00per i 200 giorni di invalidità parziale al 25%.
Risultano documentate spese mediche pari ad € 3.099,63.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attore, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
10 15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'art. 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico, in primo luogo, perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre, esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Non potrà riconoscersi, all'odierno stato degli atti, alcuna ulteriore voce di danno rispetto a quanto già accertato, atteso che, come risulta dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, i postumi invalidanti incidono in maniera lieve tanto sulla vita di relazione quanto su quella individuale, nonché sulla capacità lavorativa, sia generica che specifica. Inoltre, nessuna prova ha fornito l'attore circa la sussistenza del danno esistenziale.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
11 Valentina Valletta, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e così provvede: Controparte_11 Controparte_5
-dichiara la contumacia di;
Controparte_5
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e Parte_1
condanna, in solido tra loro, Controparte_12
, in persona del legale rapp.te p.t. e al risarcimento dei danni
[...] Controparte_5
in solido tra loro che liquida in complessivi € 103.249,63 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna , in persona del Controparte_13
legale rapp.te p.t. e al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_5
518,00 per spese ed € 7.052,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratosi antistatari;
- pone le spese di CTU a carico dei convenuti soccombenti;
Così deciso, in Napoli il 24.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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