TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 14/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/10/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5062 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giovanna
Pisano, elettivamente domiciliato in Eboli (SA), al Viale G. Amendola, n. 61/N, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, per Notar di Roma, dall'avv. Francesco Bove ed elettivamente Per_1
domiciliato in Salerno, al C.so Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;
PEC: t;
Email_2
1 Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 07/10/2024, agiva contro l dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, impugnando il provvedimento del 16/05/2024 con il quale l'Ente gli aveva chiesto la ripetizione dell'importo di € 21.719,00, pagato a titolo di indennità NASPI per il periodo dal 15/07/2021 al 25/07/2023.
In punto di fatto rappresentava che:
- era dipendente delle in virtù di contratto di lavoro a tempo Controparte_2
indeterminato;
- nel mese di gennaio 2021 la società, al fine di incentivarne l'esodo, gli proponeva di risolvere in via consensuale il rapporto di lavoro con il riconoscimento di benefici economici;
- in data 28/01/2021 le parti stipulavano il relativo accordo mediante la sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411, comma 3, c.p.c., prevedendo la risoluzione consensuale del rapporto al 30/06/2021;
- in data 08/07/2021 presentava al Centro per l'Impiego territorialmente competente la propria dichiarazione di disponibilità per l'iscrizione negli appositi elenchi e per ottenere l'attestazione dello stato di disoccupazione, nonché in data 14/07/2021, all CP_1
domanda per il riconoscimento dell'indennità NASPI, sussistendone i presupposti di legge;
- a corredo della domanda allegava, fra gli altri documenti necessari, l'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, cristallizzato nel verbale di conciliazione in sede sindacale del 28/01/2021;
- la domanda veniva accolta e di seguito venivano erogati i ratei spettanti a far data dal
15/07/2021 e fino al 25/07/2023, per un importo complessivo pari ad € 21.719,00;
2 - con provvedimento datato 16/05/2024 l di IP richiedeva la restituzione di CP_1
tutti i ratei medio-tempore erogati, sostenendo di aver erroneamente corrisposto la relativa indennità con la generica motivazione che “non sussistono i requisiti di legge”;
- avverso il suindicato provvedimento presentava in data 20/06/2024 ricorso amministrativo al Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, chiedendone la revoca e/o l'annullamento,
senza ricevere alcun riscontro;
- con comunicazione del 12/09/2024 l gli comunicava il recupero del presunto CP_1
indebito mediante prelievo rateale sulla pensione erogata dal medesimo Istituto “a partire
dalla prima rata utile”.
In punto di diritto eccepiva l'illegittimità del provvedimento dell' considerata la CP_1
sussistenza del suo diritto a percepire la NASPI, avendo risolto il proprio contratto di lavoro in via consensuale mediante accordo di conciliazione sottoscritto in sede sindacale intervenuto entro il periodo di vigenza delle disposizioni sul c.d. “blocco dei licenziamenti”,
introdotto dall'art. 46, comma 1, del D.L. n. 18/2020, poi prorogato dall'art. 14 del D.L. n.
204/2020 (c.d. Decreto “Agosto”) ed ancora dall'art. 8, comma 9, del D.L. n. 41/2021 (c.d.
Decreto “Sostegni”) fino al 30/06/2021, debitamente allegato alla domanda presentata all' in data 14/07/2021. CP_1
Inoltre, evidenziava che lo stesso , prima con la circolare n. 4464/2020, poi con la CP_1
circolare n. 180/2021, aveva chiarito l'applicabilità del suddetto blocco a tutti i casi di accordi di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro stipulati entro il periodo di vigenza del divieto generalizzato dei licenziamenti.
E tale accordo ben poteva essere costituito da un verbale conciliativo sottoscritto ex art. 410 o 411 c.p.c. alla presenza anche di una sola sigla sindacale, come avvenuto nel caso di specie.
Sulla scorta di tali argomentazioni concludeva chiedendo al Tribunale di:
<- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere alla indennità NASpI come da
3 domanda presentata in data 14/7/2021, poiché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14,
3° comma del D.L. n. 204/2020 e s.m.i.;
- Annullare il provvedimento dell' sede di IP datato 16/05/2024 e spedito con CP_1
lettera racc. A/R n. 66495618148-9, con il quale è stata richiesta la ripetizione dell'importo
di € 21.719,00 pagato al ricorrente a titolo di indennità NASpI per il periodo dal 15/07/2021
al 25/07/2023, previa declaratoria che nessun indebito si è verificato a carico del percipiente
per il titolo indicato;
- Ordinare, per l'effetto, all' sede di IP, in persona del legale rapp.te p.t., di CP_1
restituire al ricorrente tutti i ratei della prestazione NASpI eventualmente trattenuti nelle
more del presente giudizio sulla pensione erogata al medesimo>>.
Con vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l con memoria difensiva CP_1
depositata il 09/03/2025, nella quale contestava quanto ex adverso dedotto, precisando che secondo la normativa in vigore, nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse stato risolto consensualmente con incentivo all'esodo durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, il requisito propedeutico indispensabile ai fini del conseguimento del diritto a percepire l'indennità NASPI era quello della preventiva stipula di accordi aziendali da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
aventi ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, accordi che dovevano essere debitamente allegati alla domanda di indennità NASPI.
Nella fattispecie in esame il ricorrente non aveva diritto alla prestazione percepita in quanto la cessazione per risoluzione consensuale dei dipendenti di non era Controparte_2
disciplinata da accordi collettivi e non rientrava nei casi previsti dall'art. 7, della Legge n.
604 del 1966, come dimostrato dal fatto che lo stesso, a corredo della domanda di NASPI,
presentata in sede amministrativa, non aveva allegato alcun accordo aziendale al quale avrebbe dovuto aderire ma solo il verbale di conciliazione.
4 Per tali ragioni, l'Ente convenuto concludeva chiedendo al Tribunale di:
<rigettare il ricorso, inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
3. Con ordinanza del 14/04/2025, il G.d.L. rinviava la discussione all'udienza del 17/10/2025,
che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive di udienza nelle quali si riportavano ai rispettivi atti di costituzione.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
La norma di riferimento, in relazione all'indebito di cui si discute, è il già precedentemente richiamato art. 14 del D.L. n. 104 del 14.8.2020, rubricato “Proroga delle disposizioni in
materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”, il quale testualmente dispone che: <
1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei
trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-
19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui
all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4,5
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti
avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di
subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o
di clausola del contratto di appalto.
5
2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di
licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla
messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei
casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni
od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale,
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque
riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel
caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono
esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso>> (n.b.: il grassetto è dello scrivente).
Orbene, ad avviso del Tribunale il testo legislativo, nel contesto della disciplina emergenziale di blocco dei licenziamenti, compie, ai fini della possibilità di fruizione della
NA, un'assimilazione ai casi di perdita involontaria del lavoro (notoriamente i soli che consentono l'accesso al beneficio) dell'ipotesi specifica dell'accordo collettivo aziendale di incentivazione alla risoluzione del rapporto di lavoro, a condizione, però, che esso sia stato stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e limitatamente ai soli lavoratori che aderiscano a detto accordo.
6 Tale interpretazione, fedele al dettato testuale, è quella che risulta recepita anche nelle circolari dell' e, particolarmente, in quella n. 180 del 2021 e nel messaggio n. 4464 del CP_1
2020, richiamato dalla circolare del 2021.
Detti atti di normazione secondaria, difatti, lungi dall'aver previsto un ampliamento contra
legem della possibilità di accesso alla NA anche nei casi di risoluzione del rapporto su base volontaria, anche se incentivata, hanno entrambi ribadito che la possibilità di erogazione della NA, oltre ad essere limitata al caso degli accordi collettivi aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed ai soli lavoratori che avevano aderito a detti accordi, era anche limitata nel tempo all'estensione massima della normativa emergenziale.
Il messaggio n. 4464 del 2020, poi, ha anche aggiunto, per completezza ricostruttiva, che la
NA può essere erogata negli altri, tutt'affatto differenti, casi – contemplati dal D.Lgs n. 22
del 2015 o ad essi in tutto e per tutto assimilabili – di “dimissioni per giusta causa e di
risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40,
della legge 28 giugno 2012, n. 92” e di “licenziamento con accettazione dell'offerta di
conciliazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23”.
Si tratta, tuttavia, di ipotesi che postulano tutte una cessazione del rapporto di lavoro che sia intervenuta involontariamente, mentre non è mai stato affermato dall'Istituto che la normativa primaria andava interpretata nel senso affermato da parte ricorrente, cioè che l'art. 14 cit. legittimasse l'erogazione della NA in presenza di qualsiasi accordo, anche individuale, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro stipulato entro il periodo di vigenza del divieto generalizzato dei licenziamenti.
2. Ebbene nel caso di specie, per quello che si trae con chiarezza dagli atti, non vi è stato,
quale fonte della risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente, un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
7 livello nazionale, ma il ricorrente ha sottoscritto, sia pur in sede protetta, un accordo individuale di risoluzione consensuale incentivata del rapporto di lavoro.
Di guisa che il suo caso non rientra in quelli contemplati dall'art. 14 comma 3 del D.L. n.
104/2020, né trova origine in un'altra delle ipotesi di perdita involontaria del lavoro previste dal D.Lgs n. 22 del 2015 o ad esse assimilabili.
Di conseguenza effettivamente l'indennità NA è stata erogata indebitamente in favore del ricorrente e sussiste il diritto dell' a richiedere (ed attualmente a riscuotere mediante CP_1
compensazione) la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
3. L'obiettiva controvertibilità in diritto della norma esaminata e la convinzione soggettiva di fondatezza della propria pretesa, ingenerata nel percipiente dall'iniziale erogazione del beneficio da parte dell' pur in presenza dei medesimi elementi fattuali poi ritenuti non CP_1
idonei all'esito di una successiva rivalutazione del caso, costituiscono fattori integranti gli eccezionali motivi giustificativi dell'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio n. R.G. 5062/2024 del Ruolo Generale del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
Salerno, 3.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
8