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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1144/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6999/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capo D'Orlando - Via Vittorio Emanuele 98071 Capo D'Orlando ME
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Vittorio Emanuele 98071 Capo D'Orlando ME
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 584 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 720/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 6999/2025 Ricorrente_2 si è opposta ad un avviso di accertamento esecutivo n. 584 emesso dal Comune di Capo d'Orlando – Uff. Tributi il 26/05/2025 e notificato in data 17.06.2025, per omesso pagamento I.M.U. annualità 2020 - importo di €. 532,00 (imposta €. 375,00 - sanzioni €. 112,50, €. interessi 35,91 e spese €. 7,83 ).
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della non dovutezza dell'imposta.
Il Comune di Capo d'Orlando si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONI
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In particolare, si osserva come il resistente abbia versato in atti sentenza di questa Corte con cui è stato rigettato analogo ricorso della Ferrara riguardante altra annualità, e le cui motivazioni si condividono (cfr.).
In breve, il Comune ha osservato correttamente che a tutt'oggi l'immobile è di proprietà di Nominativo_2 e Ricorrente_2 e che l'accordo divorzile prevede, che la casa coniugale resti affidata al primo fino al 31 dicembre 2016, data entro la quale l'immobile avrebbe dovuto essere venduto, in caso contrario dovendo essere diviso in due parti aventi uguale valore;
che l'immobile non è stato diviso;
che la Ricorrente_2 non documenta eventuali difficoltà e men che meno la loro ascrivibilità a causa di forza maggiore, impregiudicata la rilevanza di tale ultima circostanza.
Ancora, quanto all'esonero in ragione della professione esercitata, il Comune ha evidenziato che la legge 160/2019 presuppone, per le abitazioni dei militari, una dichiarazione di possesso dei requisiti, che la Ricorrente_2 non ha formulato, dichiarazione che non può essere sostituita dalle indicazioni contenute nell'accordo divorzile.
Invero, anche prima dell'entrata in vigore della legge160/2019, ai fini dell'applicazione del beneficio andava presentata dichiarazione di variazione con attestazione dei requisiti entro il termine decadenziale ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione (Cass. Sez. trib. 22953/2024)
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti vanno compensate in ragione di profili di incertezza della materia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Messina lì 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Nominativo_3
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6999/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capo D'Orlando - Via Vittorio Emanuele 98071 Capo D'Orlando ME
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Vittorio Emanuele 98071 Capo D'Orlando ME
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 584 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 720/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 6999/2025 Ricorrente_2 si è opposta ad un avviso di accertamento esecutivo n. 584 emesso dal Comune di Capo d'Orlando – Uff. Tributi il 26/05/2025 e notificato in data 17.06.2025, per omesso pagamento I.M.U. annualità 2020 - importo di €. 532,00 (imposta €. 375,00 - sanzioni €. 112,50, €. interessi 35,91 e spese €. 7,83 ).
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della non dovutezza dell'imposta.
Il Comune di Capo d'Orlando si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONI
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In particolare, si osserva come il resistente abbia versato in atti sentenza di questa Corte con cui è stato rigettato analogo ricorso della Ferrara riguardante altra annualità, e le cui motivazioni si condividono (cfr.).
In breve, il Comune ha osservato correttamente che a tutt'oggi l'immobile è di proprietà di Nominativo_2 e Ricorrente_2 e che l'accordo divorzile prevede, che la casa coniugale resti affidata al primo fino al 31 dicembre 2016, data entro la quale l'immobile avrebbe dovuto essere venduto, in caso contrario dovendo essere diviso in due parti aventi uguale valore;
che l'immobile non è stato diviso;
che la Ricorrente_2 non documenta eventuali difficoltà e men che meno la loro ascrivibilità a causa di forza maggiore, impregiudicata la rilevanza di tale ultima circostanza.
Ancora, quanto all'esonero in ragione della professione esercitata, il Comune ha evidenziato che la legge 160/2019 presuppone, per le abitazioni dei militari, una dichiarazione di possesso dei requisiti, che la Ricorrente_2 non ha formulato, dichiarazione che non può essere sostituita dalle indicazioni contenute nell'accordo divorzile.
Invero, anche prima dell'entrata in vigore della legge160/2019, ai fini dell'applicazione del beneficio andava presentata dichiarazione di variazione con attestazione dei requisiti entro il termine decadenziale ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione (Cass. Sez. trib. 22953/2024)
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti vanno compensate in ragione di profili di incertezza della materia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Messina lì 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Nominativo_3