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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA - Sezione 2, riunitasi all'udienza del 16/1/2026, ore 11:00 e ss., nella seguente composizione collegiale: SAMUELE GIOVANNI - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore MARZIALI CESARE - Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.394/2025 R.G. a seguito del ricorso depositato il 29/10/2025 e proposto da
Ricorr._1 P.IVA_1 Società Sportiva Dilettantistica A R.l. – difesa da Difensore_1 CF Difensore_1 Rappresentante_1 - Rappresentato da - CF Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60100 Ancona Email_2AN, elettivamente domiciliato presso avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03PF00176 2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03PF00176 2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03PF00176 2025 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03PF00176 2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: concludono come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorr._1Con ricorso ritualmente notificato, la “ ”- Sportiva Dilettantistica a Responsabilità limitata impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dall'Ufficio sulla base degli esiti del controllo fiscale effettuato dall'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona per la verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali ai fini II.DD., IRAP ed IVA previsti per l'applicazione del regime agevolato di cui alla citata Legge n. 398/1991, avendo la contribuente esercitato l'opzione per l'applicazione di tale regime.
Le risultanze emerse in sede di controllo venivano compendiate nel Processo Verbale di Constatazione, con il quale, alla luce degli elementi desunti dalla documentazione contabile ed extra-contabile esibita, nonché delle informazioni acquisite in merito alle effettive modalità di svolgimento dell'attività sociale, i verificatori contestavano alla Contribuente lo svolgimento in concreto di una attività tipicamente commerciale avente ad oggetto la gestione di una palestra.
A tale conclusione i verificatori pervenivano valorizzando una serie di circostanze, sintetizzabili nei seguenti termini.
1) Anzitutto, l'abbonamento sottoscritto dai frequentatori, con tariffe differenziate a seconda della durata dell'abbonamento, o il pagamento del singolo ingresso permetteva l'utilizzo di tutte le attrezzature presenti all'interno della palestra e l'accesso a tutti i corsi organizzati, ma non risultava in nessun caso una iscrizione finalizzata all'apprendimento ovvero alla pratica di una specifica disciplina sportiva;
2) le entrate relative all'attività di palestra e fitness non potevano considerarsi strumentali a “promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche” così come indicato nello Statuto della Contribuente, bensì rappresentavano il corrispettivo monetario specifico pagato dai “clienti” per l'utilizzo delle attrezzature sportive della palestra e/o per la partecipazione ai corsi organizzati;
3) ulteriore elemento che confermava l'assenza del fine istituzionale sportivo era la circostanza per cui la Contribuente, sia in sede di verifica che in sede di contraddittorio in via amministrativa, non aveva esibito alcuna prova documentale attestante la effettiva partecipazione nell'anno in contestazione a gare, campionati, concorsi o altre manifestazioni di carattere sportivo dilettantistico, né tantomeno nei locali della sede è stato possibile rinvenire la presenza di trofei, attestati, targhe premiazioni, fotografie, etc. e quanto altro utile a dimostrare la partecipazione a competizioni sportive dilettantistiche;
4) la Contribuente faceva sistematico ricorso ad offerte di carattere tipicamente commerciale per il procacciamento di nuovi clienti, operando, pertanto, secondo logiche sostanzialmente concorrenziali in alcun modo funzionali alla promozione di specifici valori sportivi;
tra questi, si evidenziava in particolar modo il contenuto degli inviti all'iscrizione in “palestra” distribuiti dalla Contribuente, nei quali si prometteva un
“periodo gratuito” in caso di procacciamento di ulteriori clienti da parte degli iscritti (v. volantino “Allenati con gli amici e risparmia”);
5) ulteriore circostanza era l'uso consistente e costante dei social network per pubblicizzare la propria attività e, in particolar modo, il contratto sottoscritto dalla Soc._1Contribuente con la società S.r.l. per il servizio di “gestione social Facebook e Instagram con campagne sponsorizzate” a favore della Società;
6) la società aveva sottoscritto un contratto di consulenza marketing e management con Soc._2la società S.a.S., le cui clausole evidenziavano una gestione prettamente commerciale della palestra della Contribuente, finalizzata evidentemente ad aumentare la vendita degli abbonamenti e quindi il profitto economico (tra le altre, a titolo esemplificativo, si fa osservare la previsione di un corrispettivo per il servizio composto da una “quota fissa” per la “consulenza standard”, nonché di una “quota variabile”, ovverosia di una vera e propria percentuale sugli incassi in favore del
“personale commerciale”; dal suddetto contratto di consulenza e dalla corrispondenza a Soc._2mezzo e-mail intercorsa tra la Contribuente e la S.a.S. era emersa la presenza di dipendenti svolgenti mansioni prettamente commerciali in quanto addetti alla “vendita di abbonamenti” e remunerati, oltre che con una paga fissa, anche con una percentuale variabile in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi e livelli di performance;
8) la contribuente aveva proceduto alla sottoscrizione di un contratto di affitto di Soc._3azienda con la società S.n.c. con il quale veniva concesso alla Contribuente l'affitto della gestione dell'attività di palestra, a tutt'oggi esercitata utilizzando la medesima denominazione utilizzata in precedenza dall'affittante Soc._4(“ ”); 9) nel contratto di affitto di azienda erano state inserite le clausole normalmente predisposte ed utilizzate per le convenzioni stipulate da un'impresa commerciale, in quanto prevedenti patti di non concorrenza, lo sviluppo dell'immagine dell'attività di palestra dell'affittante presso l'opinione pubblica, la promozione dei macchinari sportivi utilizzati all'interno della palestra;
10) nel contratto di affitto d'azienda era stata inserita la clausola in forza della quale la Contribuente si obbligava espressamente a subentrare nel “contratto di fornitura di Soc._5servizi” sottoscritto dalla società affittante con la società “ S.r.l.”, in virtù del quale quest'ultima si impegnava a: 1) fornire alla palestra alcuni macchinari di sua produzione in conto prova anche al fine di un collaudo tecnico conseguente all'uso dei clienti della palestra stessa;
2) effettuare in palestra, dimostrazioni e/o visite e allenamenti con i propri clienti ed anche servizi fotografici da utilizzare per i propri cataloghi o dépliant e simili;
11) sul sito internet della Contribuente erano riportate informazioni incompatibili con la natura di società sportiva dilettantistica e con i fini sociali istituzionali caratterizzanti un ente sportivo dilettantistico, dalle stesse desumendosi che l'attività svolta dalla contribuente era funzionale a testare, promuovere, pubblicizzare tutti i nuovi attrezzi Soc._5prodotti dalla “ S.r.l.”;
Ricorr._112) venivano riscontrati rapporti di parentela tra la compagine sociale della “ ”, Soc._3 Soc._5la “ S.n.c.” e la “ S.r.l.”;
13) nello statuto della Contribuente non era stata inserita la clausola di intrasferibilità inter vivos delle quote di partecipazione sociale, come prescritto dall'art.148, comma 8, lett. f), T.U.I.R.
In considerazione dei predetti elementi di prova, i verificatori ritenevano, quindi, che Ricorr._1l'attività prevalentemente svolta dalla S.r.l. consisteva nella gestione di una palestra incentrata sulla pratica del fitness e che la società era dotata di una struttura organizzativa ispirata da criteri di natura prettamente commerciali.
Conseguentemente, secondo l'Ufficio, i proventi conseguiti in relazione all'attività esercitata, sussistendo le condizioni di cui all'art. 148, comma 2 del TUIR, dovevano considerarsi entrate di natura commerciale, rilevanti quali componenti positive del reddito di impresa e, pertanto, non potevano rientrare nel regime forfettario di cui alla Legge n. 389/1991. Tali corrispettivi specifici venivano indi inclusi tra le prestazioni rese dall'Ente nell'ambito del reddito di impresa ai sensi dell'art. 55 e ss. del D.P.R. 917/86 e tra le operazioni imponibili di cui all'art. 1 del D.P.R. 633/1972.
***
In data 17/03/2025 l'Ufficio notificava lo Schema di atto n. TQY06PF00174/2025, con il quale confermava integralmente tutti i rilievi e le contestazioni svolte dai verificatori all'interno del richiamato PVC, rideterminando per il periodo di imposta 2019 il volume di affari ai sensi e per gli effetti del disposto agli artt. 20 e 55 del D.P.R. n. 633/72.
In data 19/05/2025, la Contribuente trasmetteva all'Amministrazione finanziaria le proprie osservazioni allo schema di atto, con le quali contestava integralmente tutti i rilievi emersi in sede di controllo, richiamando le previsioni contenute nell'art. 90 della L. n.289/2002.
In particolare, la verificata rappresentava di essere una società di capitali senza fine di lucro e che nello Statuto erano state inserite le clausole esplicitamente richieste dal comma 18 dell'articolo 90 citato.
In data 03/07/2025, l'Ufficio, valutate le osservazioni allo schema di atto presentate dalla Contribuente e puntualmente motivando in diritto in relazione a ciascuna delle argomentazioni ivi esposte, notificava alla Contribuente l'avviso di accertamento impugnato n. TQY06PF00174/2025, con il quale confermava il recupero impositivo, accertando ai fini IVA un volume di affari pari a euro 524.755,59 ed una maggiore IVA dovuta con aliquota pari al 22% per euro 115.446,23 (di cui euro 125,15 versata), oltre all'IVA dovuta per l'integrazione delle fatture ricevute in regime di inversione contabile per euro 10.053,30. Inoltre, tenuto conto che le condotte attuate dalla Contribuente avevano determinato in capo alla stessa anche l'accertamento della relativa maggiore IRES ed IVA dovuta sui proventi dell'attività commerciale svolta dalla stessa, l'Ufficio notificava altresì l'avviso di accertamento n. TQT03PF00176/2025 per il recupero della maggiore IRES ed IRAP dovuta.
Avverso l'atto impositivo impugnato in questa sede, la ricorrente articolava i seguenti motivi: 1) in via preliminare, eccepiva la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art.
6-bis L. N. 212/2000 e 7-bis L. N. 212/2000; 2) nel merito, deduceva l'osservanza delle disposizioni ex art. 90 L. N. 289/2002 ed ex L. N. 389/1991; 3) sempre nel merito, assumeva la illegittimità della ricostruzione reddituale e del volume d'affari operata dall'Ufficio; nonché 4) l'errato disconoscimento della “de-commercializzazione” anche ai ricavi da distributore automatico e l'applicazione della L. N. 398/1991 ai ricavi commerciali derivanti dalla concessione in uso di una stanza ad una professionista svolgente l'attività di nutrizionista ed ai corsi relativi a Pilates e Yoga.
Costituitosi in giudizio, l'Ufficio replicava alle doglianze avversarie, sostanzialmente richiamando il pvc.
La parte contribuente depositava memoria illustrativa, puntualizzando le doglianze esposte nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in relazione a tutti i motivi proposti per le considerazioni di seguito esposte.
In via preliminare, la parte eccepisce la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art.
6-bis L. N. 212/2000 e 7-bis L. N. 212/2000 per avere l'Ufficio indicato a supporto della pretesa fiscale circostanze “ulteriori e nuove” che, a suo dire, non troverebbero alcun riscontro né all'interno dello schema di atto, né all'interno del presupposto PVC. Secondo la Contribuente, nell'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio avrebbe contestato per la prima volta: - l'indebita indiretta distribuzione degli Ricorr._1utili derivanti dall'attività di palestra svolta dalla S.S.D. “ ” in favore dei suoi Ricorr._1soci; - la circostanza per cui, nell'anno in contestazione, la S.S.D. “ ” aveva organizzato corsi di Pilates e Yoga, ossia attività non rientranti nell'elenco delle discipline sportive agonistiche/dilettantistiche riconosciute dal CONI, con conseguente recupero a tassazione dei relativi proventi quali ricavi di natura commerciale;
- l'indebita disapplicazione del regime agevolato di cui alla Legge n. 389/1991 oltre che del regime della cd. de-commercializzazione dei ricavi di cui all'art. 148, comma 3, del T.U.I.R. anche ai ricavi derivanti dalla vendita di prodotti mediante i distributori automatici installati all'interno della palestra, nonché alle somme percepite a titolo di
“fitti attivi” per la concessione in uso di una stanza all'interno dei locali ove si svolge l'attività di palestra in favore di una professionista per lo svolgimento dell'attività di nutrizionista. Osserva questo Collegio che dalle complessive risultanze processuali si evince chiaramente che il recupero impositivo si fonda, non già sulla presunta indiretta distribuzione degli utili derivanti dall'attività di palestra di fatto esercitata dalla Contribuente in favore dei suoi soci, bensì su molteplici e differenti rilievi in punto di fatto che, congiuntamente considerati, attestano in maniera inconfutabile la natura sostanzialmente, o quanto meno, prevalentemente commerciale dell'attività in concreto svolta dalla stessa.
A parere di questo Giudicante, infatti, il riferimento dell'Ufficio alla “indebita distribuzione di utili” deve intendersi in senso atecnico, in quanto chiaramente utilizzata dall'Ufficio al solo ed unico fine di richiamare l'attenzione sulla sussistenza di stretti rapporti di collegamento tra tutte le società interessate dalle vicende negoziali sottoposte a verifica, valorizzando la oggettiva esistenza di stretti rapporti di parentela Ricorr._1(genitori-figli) tra la compagine sociale della società affittuaria S.S.D. “ ”, la Soc._3società affittante “ S.n.c.” e la società che fornisce le attrezzature Soc._5sportive utilizzate per l'attività di palestra, la “ S.r.l.”, per pervenire alla conclusione che tutte le predette società erano riconducibili ai membri della famiglia Panatta.
Al fine di suffragare la propria tesi, l'Ufficio ha valorizzato il contratto di fornitura di Soc._5servizi, in virtù del quale per cui la “ s.r.l.”: 1) fornisce alla palestra alcuni macchinari di sua produzione in conto prova anche al fine di un collaudo tecnico conseguente all'uso dei clienti della palestra stessa;
2) può effettuare in palestra dimostrazioni e/o visite e allenamenti con i propri clienti ed anche servizi fotografici da utilizzare per i propri cataloghi o depliant ecc.; 3) l'affittuaria dichiara pertanto di accettare, anche a proprio favore e a proprio onere, senza nulla pretendere ed eccepire, gli impegni tutti come sopra indicati”.
Trattasi di elementi che, complessivamente considerati, inducono evidentemente a ritenere come la Contribuente abbia assunto soltanto fittiziamente la veste giuridica di una società sportiva dilettantistica, in quanto la stessa è evidentemente gestita dai Nomin._1membri della famiglia come una normale palestra commerciale, con l'unico scopo di beneficiare del particolare regime di tassazione riservato alle società sportive dilettantistiche e, più in generale, agli enti non commerciali. Parimenti infondata è l'eccezione relativa agli altri due “motivi nuovi”. Anche siffatti rilievi, lungi dall'ampliare la motivazione sottesa all'accertamento, costituivano un'esplicazione dettagliata delle ragioni poste a fondamento del recupero impositivo e già esplicitate dall'Amministrazione sia all'interno del PVC che dello schema di atto.
Nello specifico, quanto alla disapplicazione del regime agevolativo ai ricavi conseguiti dall'organizzazione dei corsi di Yoga e Pilates, è evidente come l'Ufficio, al fine di puntualmente replicare a quanto dedotto dalla Contribuente nelle proprie osservazioni, ha semplicemente ribadito la natura commerciale di detti proventi, osservando come la società aveva tenuto corsi individualistici non finalizzati all'apprendimento di una specifica pratica sportiva e organizzato pratiche di allenamento non rientranti nell'elenco delle discipline sportive agonistiche/dilettantistiche riconosciute dal CONI. Parimenti, quanto alla disapplicazione del regime agevolativo ai ricavi conseguiti da distributori automatici e dalla concessione in uso di una stanza all'interno della palestra per l'attività di nutrizionista, sia nel PVC che nello schema di atto l'Ufficio dà espressamente atto di aver proceduto alla rideterminazione delle entrate commerciali assumendo quale valore la “somma dei ricavi risultanti dal bilancio al 31/07/2020 presentato alla C.C.I.A.A. e conformemente al bilancio di esercizio dettagliato riportato nel libro inventari tenuto dalla società” per complessivi euro 411.573,00.
Ebbene, attraverso un semplice calcolo algebrico la parte avrebbe dovuto avvedersi che all'interno di detta “somma” sono evidentemente confluiti anche i sopraindicati proventi (erroneamente qualificati ed indicati da Parte avversa nel proprio bilancio d'esercizio quali ricavi istituzionali sotto la voce “Ricavi istituzionali da distributori automatici” per
€ 6.956,90 e “Ricavi fitti attivi” per € 1.137,69).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale posto a carico dell'Amministrazione finanziaria deve dunque senz'altro ritenersi pienamente e legittimamente rispettato nei confronti della contribuente.
In definitiva, la motivazione dell'atto impugnato riassume in maniera sufficientemente esaustiva le risultanze emerse in sede di verifica, consentendo così alla Contribuente di articolare la propria difesa.
*** Venendo al merito, giova ricordare che la ricorrente eccepisce la nullità ed illegittimità della pretesa impositiva per violazione del disposto all'art. 90 della Legge n. 289/2002, con conseguente violazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991, per avere l'Ufficio illegittimamente contestato la “violazione del divieto di fine di lucro per il tramite di una distribuzione indiretta di utili” sulla base di circostanze prive di rilevanza giuridica.
Nel ricorso la Contribuente deduce che “una S.S.D., in quanto società di capitali, è per definizione una società commerciale”, per cui ritiene che “in relazione a ciò che prevede l'art. 90 L. N. 289/2002 vigente ratione temporis, ciò che conta è unicamente il fatto che sia costituita “… in società di capitali senza fine di lucro” (art. 90 comma 1) e che nello Statuto siano presenti le clausole esplicitamente richieste dal comma 18 dell'articolo 90.
La società ricorrente contesta, altresì, l'illegittima disapplicazione del regime agevolativo di cui all'art. 148, co.
3. T.U.I.R. e art. 4, co. 4 e 7, D.P.R. n. 633/1972, dovendosi a suo dire senz'altro riconoscere l'effettivo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica da parte della stessa, in ragione del riconoscimento ottenuto dal CONI e della conseguente iscrizione nel relativo Registro nazionale.
Lamenta, infine, la violazione del disposto all'art. 148, co. 8, lett. f), T.U.I.R. e art. 4, co. 7, lett. f), D.P.R. n. 633/1972 circa l'obbligatoria previsione all'interno dello statuto sociale della clausola di non trasferibilità delle quote, in quanto, a suo dire, le richiamate norme troverebbero applicazione unicamente nei confronti degli enti costituiti in forma associativa.
Questo Collegio è ben consapevole che lo Statuto della società opponente rispetti formalmente i requisiti dettati dall'art.90 della L. n.289/2002 e che la gestione sia nella forma e nella sostanza improntata alla totale assenza di fine di lucro.
Tuttavia, non può omettersi di evidenziare che, con riguardo alle società sportive costituite come società di capitali senza fine di lucro, occorre necessariamente operare una distinzione tra la nozione di “commercialità” (da intendersi quale attività volta alla realizzazione del massimo profitto economico) e quella di “assenza di scopo di lucro” (che si sostanzia nel divieto di distribuzione di utili ai soci e nel correlato obbligo di reinvestire eventuali utili di gestione nella stessa attività istituzionale dell'ente).
Tale distinzione si fonda, intuitivamente, sulle peculiari caratteristiche del modello prescelto dalla società sportiva. A questo punto, appare utile soffermarsi brevemente sul quadro normativo di riferimento.
Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro costituiscono una nuova categoria soggettiva individuata dall'art. 90 della Legge n. 289/2002, destinataria sia del particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla Legge n. 389/1991, sia della disciplina di favore dettata per gli enti non commerciali.
In buona sostanza, sono società commerciali vere e proprie, il cui iter costitutivo ricalca quello di una normale società di capitali e che rispondono delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio.
Peraltro, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, non vi è alcuna ingerenza e/o commistione tra soci-amministratori e soggetti tesserati, ma la gestione delle società sportive di capitali rientra nella competenza dei cd. “soci finanziatori” che apportano il capitale di funzionamento.
Inoltre, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti no-profit, l'attività deve essere volta in via prevalente o esclusiva al perseguimento di scopi istituzionali di promozione sociale.
Orbene, ancorché si tratti di società commerciali a tutti gli effetti, la natura commerciale delle società sportiva di capitali non implica né tantomeno le autorizza allo svolgimento di attività di natura integralmente o anche solo prevalentemente commerciale.
Al contrario, proprio per poter beneficiare del particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla Legge n. 389/1991 e, più in generale, della disciplina di favore dettata per gli enti non commerciali, il legislatore impone alle stesse l'osservanza delle particolari limitazioni normativamente previste per gli enti no-profit, tra i quali si annovera certamente sia l'obbligo di inserire nel proprio statuto le previsioni di cui ai commi 17 e 18, art. 90, della Legge n. 289/2002, sia soprattutto lo svolgimento effettivo, in via prevalente o esclusiva, di una attività istituzionale non commerciale volta alla realizzazione di finalità di promozione sociale, culturale, sportiva, artistica, di utilità comune, etc.
In buona sostanza, l'applicazione delle previsioni agevolative riservate alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive di capitali senza fine di lucro non dipende dalla forma giuridica dell'ente, bensì dalla reale natura delle attività svolte, con la conseguenza che la presenza di un'attività sostanzialmente commerciale esercitata in via prevalente rispetto a quella istituzionale (oppure addirittura in esclusiva) determina la decadenza dalle agevolazioni fiscale riservate agli enti non commerciali, con conseguente determinazione del reddito di impresa secondo le regole di tassazione ordinaria delle società.
Da ciò discende che le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell'art. 87, comma 1, lettera a) del TUIR, l'assenza del fine di lucro non incidendo ai fini del regime tributario applicabile a tali società.
Ricorr._1A fronte della accertata realtà fattuale, che conduce a ravvisare nella S.r.l. un'autentica impresa commerciale, nessuna rilevanza, dunque, può annettersi alla circostanza che essa sia stata costituita come società sportiva di capitali, né che la stessa abbia conformato il proprio statuto alle previsioni di legge, essendo necessario, per godere del regime fiscale agevolato, l'effettivo svolgimento effettivo di una attività istituzionale non commerciale volta alla realizzazione di quelle finalità di promozione sociale che caratterizzano gli enti no profit (cfr. Cass. n.29254/2023, secondo cui In tema di IRAP, l'art. 10 del d.lgs. n. 446 del 1997, riguardando tutti gli enti non commerciali e non essendo richiamato dall'art. 90, comma 1, della l. n. 289 del 2002, si applica solo alle associazioni sportive dilettantistiche che rientrano in tale categoria, in base all'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 446 del 1997, ma non a quelle costituite in forma di società di capitali, che soggiacciono alle disposizioni tributarie previste per gli enti commerciali e società di capitali, tra cui l'art. 5 del medesimo decreto legislativo).
Orbene, proprio considerando che, ai fini della individuazione del regime fiscale concretamente applicabile, è necessario valutare gli elementi raccolti dai verificatori in un'ottica sostanzialistica e non formalistica, appare evidente che il riconoscimento da parte del CONI e la conseguente iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni Sportive (cd. R.A.S.) costituiscono elementi necessari ma non sufficienti per l'applicazione del regime agevolato riservato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.
Al riguardo, giova rappresentare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, tale verifica rientra pacificamente nella competenza esclusiva dell'Amministrazione finanziaria e non del CONI. Questo Giudicante non può omettere di osservare che la parte confonde l'ambito sportivo con quello fiscale.
Difatti, un conto è il formale riconoscimento ai fini sportivi della natura di associazione/società sportiva dilettantistica (di competenza del CONI), un conto è l'attività di controllo ai fini fiscali sull'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da parte dell'associazione/società sportiva ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali ad esse riservate (di competenza esclusiva dell'Amministrazione finanziaria).
Si tratta di due profili che devono essere necessariamente tenuti distinti, in quanto, diversamente opinando, si riconoscerebbe ad un organismo sportivo sia pure di natura pubblica (qual è il CONI) il potere di adottare decisioni in una materia, quale quella fiscale, coperta da riserva di legge assoluta, oltre che sottratta per legge alla disponibilità delle parti private.
Nel senso della netta distinzione tra i due suddetti profili si è pronunciata ripetutamente la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.15050/2024; n. 29510/2023; n.3746/2020; n. 11429/2019; n. 16449/2016).
A ciò deve aggiungersi che l'art.7 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186, nello stabilire espressamente che le disposizioni fiscali previste per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge n. 289/2002 si applicano alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale, non prevede alcuna preclusione o limitazione all'attività di controllo, che è e resta di competenza dell'Amministrazione finanziaria, l'unica legittimata per legge a verificare ai fini fiscali l'effettiva osservanza degli adempimenti formali e sostanziali richiesti per l'applicazione delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Ad ulteriore conforto del convincimento dianzi esposto milita la circostanza che, proprio in forza di quanto previsto dal citato decreto-legge n. 136/2004, il CONI è tenuto a trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. La redazione di questo elenco ha la funzione di consentire all'Amministrazione finanziaria di operare una ricognizione degli enti sportivi dilettantistici da sottoporre a verifica fiscale.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al Registro Associazioni Sportive che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente il riconoscimento ai fini sportivi alle associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva.
Detto Registro assolve certamente ad una funzione ricognitiva di tutte le associazioni/società sportive in possesso dell'affiliazione e può rappresentare, tra gli altri, un elemento utile per l'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di controllo, ma che, di per sé, nulla comprova in merito all'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale sportiva da parte dell'ente.
Per mera completezza argomentativa non va dimenticato che il riconoscimento da parte del CONI avviene su base documentale e non presuppone alcuna prodromica attività di controllo sostanziale sull'attività effettivamente svolta dall'ente richiedente.
Infatti, per ottenere il riconoscimento del CONI, l'associazione/società sportiva interessata deve innanzitutto richiedere l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ovvero agli Enti di Promozione Sportiva. Dopo aver regolarizzato l'affiliazione, l'associazione/società sportiva richiedente deve caricare in formato digitale sul portale di registrazione la copia del proprio atto costitutivo e dello Statuto registrati, unitamente al proprio codice fiscale e al documento di identità del legale rappresentante. Con l'inserimento di tutti i dati e documenti richiesti nella sezione documentale, la procedura di iscrizione al Registro si intende perfezionata. Al termine della procedura, il CONI verifica unicamente che la documentazione trasmessa sia competa e corrispondente ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare in materia e, in caso di giudizio positivo, genera il certificato di iscrizione al Registro. In questa fase il CONI, quindi, non svolge alcuna attività di controllo di carattere sostanziale sull'attività sportiva in concreto svolta dall'ente. Una siffatta attività di controllo può essere espletata dal CONI a posteriori ma sempre ai soli fini sportivi, vale a dire solo ai fini della conservazione del certificato di riconoscimento e dell'iscrizione nel registro. ***
Sotto altro profilo, questo Giudicante continua a rilevare che la ricorrente volutamente omette di cogliere la distinzione fondamentale esistente fra la semplice “attività di gestione di palestra” (avente natura prettamente commerciale) e la “attività sportiva dilettantistica”, che invece caratterizza le associazioni/società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, vale a dire quella attività finalizzata alla promozione ed allo sviluppo di una o più discipline sportive, inclusa l'organizzazione e/o partecipazione a gare, campionati o eventi sportivi amatoriali.
Invero, proprio tenendo conto di tale distinzione, non appare sostenibile la tesi secondo cui rientrerebbero nella nozione di “attività sportiva dilettantistica” anche tutte quelle attività sportive volte a migliorare il benessere psico-fisico del singolo individuo.
Ne discende che nessuna rilevanza assume l'avvio nell'anno 2019 di corsi di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, dal momento che tale attività deve essere svolta in via prevalente ovvero esclusiva per poter godere del regime fiscale di favore.
Dall'attività di verifica è, infatti, emerso che l'attività della S.S.D. “Ricorr._1” non è finalizzata alla promozione o divulgazione di alcuna attività sportiva dilettantistica, né alla preparazione atletica di sportivi dilettanti ovvero di una squadra di sportivi dilettanti per la partecipazione a gare e campionati, ma si concretizza nello svolgimento di attività sportive individualistiche il cui obiettivo principale non è la promozione dello sport, bensì unicamente il benessere fisico del singolo frequentatore (forma fisica, dimagrimento, forza, postura, etc.).
Qui di seguito si riepilogano le circostanze e le situazioni valorizzate dall'Ufficio, che, secondo questo Collegio, sono estremamente indicative della natura tipicamente imprenditoriale dell'attività esercitata dalla ricorrente.
1) L'abbonamento sottoscritto dagli utenti o il pagamento del singolo ingresso consentiva agli stessi di poter utilizzare le attrezzature sportive presenti nella palestra e di frequentare tutti i corsi organizzati;
tuttavia, gli utenti non venivano indirizzati all'apprendimento di una specifica disciplina sportiva, oppure alla divulgazione di una pratica sportiva dilettantistica.
Come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa parte, tra i corsi offerti rientravano lezioni di pratiche olistiche (come Pilates e Yoga); corsi di tonificazione e dimagrimento (“GAG”, acronimo di Gambe-Addome-Glutei), “Bruciagrassi”, “Latino Americano”. Appare manifesto che si tratta di attività del tutto estranee alle attività sportive.
Sempre con riferimento agli abbonamenti, va rilevato che erano previste tariffe di importo variabile a seconda del periodo prescelto dall'utente (mensile, trimestrale, annuale o anche accesso giornaliero) e del servizio da fruire (tipologia di attività fisica), corrispondenti ai prezzi di mercato;
inoltre, la società offriva pacchetti promozionali e praticava sconti, promuoveva la sottoscrizione di contratti di consulenza e pubblicità prevedendo una percentuale sugli incassi di vendita, nonché l'erogazione di servizi collaterali non connessi all'attività sportiva (quale la somministrazione automatizzata di alimenti e bevande e la presenza di una biologa nutrizionista).
Particolarmente significativa si profila la circostanza della non riscontrata partecipazione a gare ed eventi sportivi, posto che la documentazione prodotta dalla parte consiste in locandine, fotografie e simili estrapolate da Facebook che, oltre a non dimostrare l'effettività degli eventi, non attengono ad una attività di tipo sportivo-dilettantistica.
A titolo meramente esemplificativo, questa Corte intende riferirsi alla locandina dell'evento “Special class dance latino americana”: non è chi non veda che non si tratta di una manifestazione sportiva. Altrettando, si può dire dell'allenamento in palestra con il campione, il quale consiste in un incontro con un personaggio più o meno noto del mondo dello sport organizzato con l'evidente ed unico intento di pubblicizzare l'attività di palestra e captare nuovi frequentatori.
Priva di rilevanza probatoria risulta, poi, la documentazione prodotta in relazione agli eventi “ASIADI 2019” e “MONDOWELLNESS”, dalla quale non si desume né l'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, né la tipologia di attività asseritamente “promossa”, trattandosi non già di eventi o gare sportive, bensì di semplici manifestazioni nazionali che vengono organizzate nelle maggiori città italiane e durante le quali, negli appositi spazi allestiti, vengono usualmente pubblicizzate proprio le attività di palestra gestite dai vari “partner” commerciali che vi hanno aderito, mediante l'organizzazione di sessioni di prova gratuite per i visitatori, consegna di gadgets regalo, offerta di promozioni e scontistiche, presentazione in anteprima di attrezzature sportive e articoli di ultima generazione, dimostrazione di nuove metodologie o pratiche di allenamento, etc. La ricorrente ha poi cercato di contrastare i plurimi elementi raccolti dall'Ufficio sostenendo l'incidenza negativa assunta sull'attività sportiva dalla pandemia da SARS-COVID 19.
In merito, è sufficiente rammentare che la sospensione anti-contagio delle attività sportive, delle palestre e di tutti gli eventi sportivi è stata disposta dal Governo centrale con decorrenza dal 10 marzo 2020, laddove la graduale riapertura delle palestre e dei centri sportivi è iniziata invece verso la fine del mese di maggio 2020, sino a quando, verso la fine del mese di ottobre 2020, il Governo ha disposto nuovamente la sospensione di tutte le attività maggiormente esposte al rischio di contagio.
La infondatezza dell'assunto della ricorrente si desume dalla documentazione contabile Ricorr._1della S.S.D. “ ”.
Nel bilancio depositato presso la C.C.I.A.A. per l'anno 2019-2020, la Contribuente ha contabilizzato ricavi da “abbonamento” riferiti alle mensilità non interessate dai provvedimenti di sospensione (abbonamento mesi di giugno e luglio 2020 e mese di marzo 2020, verosimilmente per gli abbonamenti comunque incassati prima dell'adozione del provvedimento di sospensione).
Ora, come efficacemente rilevato dall'Ufficio, se vi fosse stata effettivamente la sospensione delle attività sportive, la stessa avrebbe dovuto interessare l'intera attività svolta dalla Contribuente e non solo l'organizzazione di eventi/manifestazioni sportive, poiché tali manifestazioni di regola si svolgono in luoghi all'aperto, a differenza dell'attività di palestra che generalmente viene svolta all'interno di spazi chiusi di dimensioni più o meno modeste, presentando così un più elevato rischio di contagio.
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Ulteriore elemento a riprova della fondatezza della ripresa a tassazione consiste nella violazione del disposto all'art. 148, co. 8, lett. f), del T.U.I.R. e dell'art.4, co. 7, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, non essendo stata prevista nello Statuto societario la obbligatoria clausola di non trasferibilità delle quote di partecipazione al capitale sociale della società medesima.
In proposito, la parte ha sostenuto di non essere tenuta all'osservanza del predetto obbligo, valevole solo per le associazioni sportive dilettantistiche e, più in generale, per gli enti costituiti in forma associativa, dovendosi invece osservare nel caso di società sportive costituite come società di capitali la disciplina dettata dal Codice civile.
Osserva, invece, questa Corte che l'art.90, comma 1, della Legge n. 289/2002 ha legittimato la possibilità di costituire società di capitali o cooperative per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche senza fine di lucro ed ha altresì espressamente esteso in favore delle società sportive di capitali l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, nonché di tutte le altre disposizioni tributarie agevolative dettate dal legislatore per le associazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto, è lo stesso legislatore che impone alle società sportive dilettantistiche il rispetto della normativa prevista per le associazioni sportive e, più in generale, per gli enti non commerciali ai fini dell'applicabilità del regime fiscale agevolativo riservato a detti enti.
Ne discende che, al pari degli enti associativi, anche le società sportive dilettantistiche di capitali che intendano avvalersi delle relative agevolazioni fiscali e contabili devono uniformare le proprie previsioni statutarie ai dettami del disposto all'art. 90, commi 17 e 18, della L. n. 289/2002, nonché dell'art. 148, comma 8, del T.U.I.R., il quale sancisce, tra gli altri, l'obbligo di prevedere statutariamente il divieto di trasmissione inter vivos della quota/contributo associativo.
Ricorr._1Ora, è incontestabile che l'art.9 dello Statuto della non è conforme alle previsioni di legge.
E' solo il caso di rimarcare che l'importanza dell'espresso inserimento nello Statuto della clausola in questione risponde allo scopo di evitare il compimento di operazioni speculative nella cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale di una società sportiva di capitali e, nello specifico, indirette distribuzioni di utili a favore dei soci.
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Relativamente alle contestazioni formulate dalla parte circa il recupero a tassazione di svariate voci di costo, la Corte ritiene meritevoli di apprezzamento le deduzioni svolte dall'Ufficio.
Con riferimento alle spese per “indennità chilometriche per trasferte” dei collaboratori, va rilevato che le stesse non sono state ricomprese nell'ammontare lordo corrisposto certificato da C.U., per cui non si tratta di spese forfettarie ex art. 69, co. 2, T.U.I.R. Conseguentemente, trattasi di spese e di rimborsi chilometrici che devono essere adeguatamente documentati dalla società ai fini della loro deducibilità.
Nomin._2Nello specifico, con riferimento al costo contabilizzato “Rimb. spese ” per € 1.000,00, Controparte nulla ha eccepito nel ricorso introduttivo, né ha prodotto in sede amministrativa alcun giustificativo di spesa.
Pertanto, rispetto a tale voce di costo non vi è alcuna contestazione tra le parti, con conseguente consolidamento del recupero impositivo.
Nom._3Con riferimento invece alle indennità chilometriche corrisposte ai collaboratori , Nom._4 Nom._5 e , preme segnalare che, come si desume dai prospetti allegati dalla Contribuente, trattasi non già di vere e proprie “trasferte”, bensì di semplici spostamenti Soc._5dal domicilio del collaboratore alla sede della S.r.l. e, dunque, di “trasferte” non finalizzate a raggiungere località fuori comune in cui risultano organizzate competizioni, gare, meeting, eventi sportivi che avrebbero giustificato la deduzione di tali costi.
Sul punto, sebbene sia incontestabile che la Soc._5 S.r.l. fosse il principale interlocutore Ricorr._1tecnico della S.S.D. “ ”, si profila inverosimile che degli inconvenienti tecnici riguardanti i macchinari e le attrezzature presenti nei locali della società si siano occupati i relativi collaboratori, i quali si sarebbero recati presso la sede della Soc._5 S.r.l.
Appare altresì a dir poco singolare il fatto che i collaboratori della ricorrente si siano recati frequentemente (praticamente tutti i giorni della settimana, ad eccezione del sabato e della domenica) dall'amministratore unico al fine di interloquire con lui di problematiche gestionali dell'attività.
Quanto alla indeducibilità delle quote di ammortamento per “migliorie su beni di terzi” e sull'indetraibilità della relativa Iva, deve sottolinearsi che nel contratto di affitto di Ricorr._1 Soc._3azienda stipulato tra la S.S.D. “ ” (affittuario-conduttore) e la società
S.n.c. (affittante-concedente) le Parti hanno previsto la deroga all'art. 2561 c.c., prevedendo testualmente all'art. 15 che “Le parti concordano che, ai fini delle imposte dirette, l'ammortamento dei beni facenti parte dell'azienda affittata vengono detratti dall'affittante in quanto il presente contratto non prevede reintegro del deperimento delle attrezzature a carico dell'affittuario. Stante la necessità di rispettare il principio di derivazione del reddito fiscale da quello civilistico, la quota annuale di ammortamento delle manutenzioni straordinarie capitalizzate pari a € 30.979,51 sono da considerare indeducibili in quanto a carico dell'affittante e non del conduttore.”
Ebbene, è indubbio come le “migliorie” in questione rientrino nell'ambito degli interventi di straordinaria amministrazione che, in quanto tali ed in conformità a quanto convenuto all'art. 15 del contratto di affitto, avrebbero dovuto essere realizzate a cura e spese dall'affittante-concedente, con conseguente diritto della stessa alla deducibilità delle relative quote di ammortamento.
Risulta manifesto che il beneficio derivante alla Contribuente concessionaria è solo indiretto e parziale, essendo unicamente la società concedente l'unica a beneficiare in via diretta degli interventi realizzati sui locali di cui è proprietaria, sia in pendenza del contratto di affitto con la Contribuente che in seguito alla cessazione dello stesso, per cui non si comprende sulla base di quali ragioni detti costi debbano essere dedotti dalla Contribuente.
Del resto, l'asserito carattere straordinario degli interventi realizzati è smentito dalla previsione contenuta nell'art.4 del contratto di affitto (“È fatto divieto all'affittuaria di apportare migliorie e di eseguire addizioni sull'immobile e sugli impianti senza il preventivo consenso scritto della concedente”).
Oltre tutto, non è stata rinvenuta né prodotta alcuna documentazione contenente la manifestazione di consenso alla realizzazione di detti lavori da parte della società affittante-concedente.
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La ricorrente contesta l'erronea ricostruzione del volume di affari ai fini IVA, per non avere l'Ufficio scomputato dall'ammontare dei ricavi percepiti nell'anno in contestazione il valore corrispondente all'imposta sul valore aggiunto.
Reputa la Corte che correttamente l'Ufficio non ha scorporato l'IVA dai ricavi percepiti nell'anno 2019, atteso che gli stessi sono stati contabilizzati dalla contribuente come
“ricavi istituzionali”, non assoggettati ad IVA.
Pertanto, il corrispettivo dei servizi forniti è stato determinato e riscosso al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
In proposito, giova rilevare che in tal senso depone la Circolare n. 18/E del 2018, nella parte in cui l'Amministrazione finanziaria, richiamando l'ormai consolidato orientamento di legittimità giurisprudenziale, afferma che “la disposizione di cui all'articolo 22, primo comma, n. 4, del DPR n. 633 del 1972, che esclude l'obbligo di emissione di fattura per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico – come nel caso di attività consistente nella gestione di una struttura sportiva, oggetto della controversia decisa dalla stessa Corte – non può essere invocata per addivenire alla conclusione che le quote versate dagli associati, costituenti la base imponibile oggetto di ripresa a tassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, siano da considerarsi comprensive dell'IVA e che questa vada, quindi, scorporata dai corrispettivi accertati”.
Nello stesso solco interpretativo si attesta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato il principio secondo cui, quando l'ente associativo agisce formalmente - ma simulatamente - come associazione sportiva dilettantistica e considera indebitamente non commerciale ai fini IVA la propria attività – sicchè le quote versate dai clienti della struttura sportiva vengono riscosse al netto di qualsiasi tipo di imposta -, l'IVA dovuta deve essere applicata aggiungendo la stessa imposta alle somme riscosse dall'associazione sportiva dilettantistica a fronte di tale attività.
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La parte ha rilevato la illegittima disapplicazione del regime agevolativo anche ai ricavi derivanti dalla vendita automatizzata di prodotti mediante distributori automatici installati nei locali ove si svolge l'attività di palestra, nonché i ricavi derivanti dalla concessione in uso di uno spazio (una stanza) all'interno dei locali in favore di una dottoressa per l'attività di biologa-nutrizionista.
Al riguardo, l'Ufficio ha pertinentemente richiamato la chiara previsione della Circolare n. 18/E del 2018, secondo la quale ai soggetti che hanno optato per l'applicazione di cui alla Legge n. 398/1991 e di quello di cui all'articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/72, il regime agevolativo si applica limitatamente ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali” della associazione o società sportiva dilettantistica, ovverossia alla “attività connessa agli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro”. Con specifico riferimento poi ai proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, nel citato documento di prassi l'Amministrazione ha precisato che “rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc.”.
La connessione con gli scopi istituzionali costituisce requisito anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, che prevede, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, la cd de-commercializzazione delle attività rese nei confronti soci e delle altre categorie di soggetti normativamente individuati.
Da tale quadro di normazione secondaria, si ricava che nessuna rilevanza esplica la natura dei prodotti offerti dalle macchine automatizzate (bevande ed alimenti energetici, acqua, etc.), né il fatto che i distributori possano essere asseritamente utilizzati soltanto dai soggetti tesserati, in quanto ciò che rileva ai fini dell'applicazione della regola della de-commercializzazione dei ricavi è che l'attività di somministrazione venga svolta da una impresa commerciale, sicchè non conta che essa venga resa mediante punti di ristoro, ovvero in forma automatizzata, oppure che venga svolta dall'ente sportivo in concomitanza e/o in occasione dell'attività sportiva dilettantistica propria dell'ente.
Ricorr._1Pertanto, ribadito che l'attività svolta dalla S.S.D. d” è a tutti gli effetti imprenditoriale, tutti i proventi derivanti dalla vendita automatizzata devono considerarsi ricavi commerciali e quindi vanno assoggettati al regime di tassazione ordinaria.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento ai “fitti attivi” per la concessione in uso di una stanza all'interno della palestra ad una professionista esercente attività di nutrizionista.
Trattasi con ogni evidenza di un servizio a pagamento “ulteriore” rispetto all'abbonamento per l'uso della palestra o per la frequentazione dei corsi del quale i frequentatori della palestra possono o meno decidere di avvalersi, sicché lo stesso non integra né potenzia in alcun modo “il risultato” dell'attività sportiva svolta.
Ricorr._1Oltre tutto, è significativo che la S.S.D. “ ” non riceve direttamente il compenso per il servizio, ma riceve unicamente un canone per l'affitto della stanza.
Relativamente alla eccezione relativa ai proventi derivanti dall'organizzazione dei corsi di Pilates e Yoga, trattasi evidentemente di attività che non rientrano nella definizione di sport di cui al D.Lgs. n. 36/2021, bensì di particolari metodologie olistiche di allenamento che non sono mai state e, a tutt'oggi, non sono ricomprese nell'elenco ufficiale delle attività agonistiche sportive del CONI.
Pertanto, i relativi ricavi non possono che ritenersi di natura commerciale, con conseguente recupero a tassazione ordinaria.
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Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
In virtù del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate nella misura indicata nell'accluso dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 4.645,60.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA - Sezione 2, riunitasi all'udienza del 16/1/2026, ore 11:00 e ss., nella seguente composizione collegiale: SAMUELE GIOVANNI - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore MARZIALI CESARE - Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.394/2025 R.G. a seguito del ricorso depositato il 29/10/2025 e proposto da
Ricorr._1 P.IVA_1 Società Sportiva Dilettantistica A R.l. – difesa da Difensore_1 CF Difensore_1 Rappresentante_1 - Rappresentato da - CF Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60100 Ancona Email_2AN, elettivamente domiciliato presso avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03PF00176 2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03PF00176 2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03PF00176 2025 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03PF00176 2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: concludono come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorr._1Con ricorso ritualmente notificato, la “ ”- Sportiva Dilettantistica a Responsabilità limitata impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dall'Ufficio sulla base degli esiti del controllo fiscale effettuato dall'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona per la verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali ai fini II.DD., IRAP ed IVA previsti per l'applicazione del regime agevolato di cui alla citata Legge n. 398/1991, avendo la contribuente esercitato l'opzione per l'applicazione di tale regime.
Le risultanze emerse in sede di controllo venivano compendiate nel Processo Verbale di Constatazione, con il quale, alla luce degli elementi desunti dalla documentazione contabile ed extra-contabile esibita, nonché delle informazioni acquisite in merito alle effettive modalità di svolgimento dell'attività sociale, i verificatori contestavano alla Contribuente lo svolgimento in concreto di una attività tipicamente commerciale avente ad oggetto la gestione di una palestra.
A tale conclusione i verificatori pervenivano valorizzando una serie di circostanze, sintetizzabili nei seguenti termini.
1) Anzitutto, l'abbonamento sottoscritto dai frequentatori, con tariffe differenziate a seconda della durata dell'abbonamento, o il pagamento del singolo ingresso permetteva l'utilizzo di tutte le attrezzature presenti all'interno della palestra e l'accesso a tutti i corsi organizzati, ma non risultava in nessun caso una iscrizione finalizzata all'apprendimento ovvero alla pratica di una specifica disciplina sportiva;
2) le entrate relative all'attività di palestra e fitness non potevano considerarsi strumentali a “promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche” così come indicato nello Statuto della Contribuente, bensì rappresentavano il corrispettivo monetario specifico pagato dai “clienti” per l'utilizzo delle attrezzature sportive della palestra e/o per la partecipazione ai corsi organizzati;
3) ulteriore elemento che confermava l'assenza del fine istituzionale sportivo era la circostanza per cui la Contribuente, sia in sede di verifica che in sede di contraddittorio in via amministrativa, non aveva esibito alcuna prova documentale attestante la effettiva partecipazione nell'anno in contestazione a gare, campionati, concorsi o altre manifestazioni di carattere sportivo dilettantistico, né tantomeno nei locali della sede è stato possibile rinvenire la presenza di trofei, attestati, targhe premiazioni, fotografie, etc. e quanto altro utile a dimostrare la partecipazione a competizioni sportive dilettantistiche;
4) la Contribuente faceva sistematico ricorso ad offerte di carattere tipicamente commerciale per il procacciamento di nuovi clienti, operando, pertanto, secondo logiche sostanzialmente concorrenziali in alcun modo funzionali alla promozione di specifici valori sportivi;
tra questi, si evidenziava in particolar modo il contenuto degli inviti all'iscrizione in “palestra” distribuiti dalla Contribuente, nei quali si prometteva un
“periodo gratuito” in caso di procacciamento di ulteriori clienti da parte degli iscritti (v. volantino “Allenati con gli amici e risparmia”);
5) ulteriore circostanza era l'uso consistente e costante dei social network per pubblicizzare la propria attività e, in particolar modo, il contratto sottoscritto dalla Soc._1Contribuente con la società S.r.l. per il servizio di “gestione social Facebook e Instagram con campagne sponsorizzate” a favore della Società;
6) la società aveva sottoscritto un contratto di consulenza marketing e management con Soc._2la società S.a.S., le cui clausole evidenziavano una gestione prettamente commerciale della palestra della Contribuente, finalizzata evidentemente ad aumentare la vendita degli abbonamenti e quindi il profitto economico (tra le altre, a titolo esemplificativo, si fa osservare la previsione di un corrispettivo per il servizio composto da una “quota fissa” per la “consulenza standard”, nonché di una “quota variabile”, ovverosia di una vera e propria percentuale sugli incassi in favore del
“personale commerciale”; dal suddetto contratto di consulenza e dalla corrispondenza a Soc._2mezzo e-mail intercorsa tra la Contribuente e la S.a.S. era emersa la presenza di dipendenti svolgenti mansioni prettamente commerciali in quanto addetti alla “vendita di abbonamenti” e remunerati, oltre che con una paga fissa, anche con una percentuale variabile in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi e livelli di performance;
8) la contribuente aveva proceduto alla sottoscrizione di un contratto di affitto di Soc._3azienda con la società S.n.c. con il quale veniva concesso alla Contribuente l'affitto della gestione dell'attività di palestra, a tutt'oggi esercitata utilizzando la medesima denominazione utilizzata in precedenza dall'affittante Soc._4(“ ”); 9) nel contratto di affitto di azienda erano state inserite le clausole normalmente predisposte ed utilizzate per le convenzioni stipulate da un'impresa commerciale, in quanto prevedenti patti di non concorrenza, lo sviluppo dell'immagine dell'attività di palestra dell'affittante presso l'opinione pubblica, la promozione dei macchinari sportivi utilizzati all'interno della palestra;
10) nel contratto di affitto d'azienda era stata inserita la clausola in forza della quale la Contribuente si obbligava espressamente a subentrare nel “contratto di fornitura di Soc._5servizi” sottoscritto dalla società affittante con la società “ S.r.l.”, in virtù del quale quest'ultima si impegnava a: 1) fornire alla palestra alcuni macchinari di sua produzione in conto prova anche al fine di un collaudo tecnico conseguente all'uso dei clienti della palestra stessa;
2) effettuare in palestra, dimostrazioni e/o visite e allenamenti con i propri clienti ed anche servizi fotografici da utilizzare per i propri cataloghi o dépliant e simili;
11) sul sito internet della Contribuente erano riportate informazioni incompatibili con la natura di società sportiva dilettantistica e con i fini sociali istituzionali caratterizzanti un ente sportivo dilettantistico, dalle stesse desumendosi che l'attività svolta dalla contribuente era funzionale a testare, promuovere, pubblicizzare tutti i nuovi attrezzi Soc._5prodotti dalla “ S.r.l.”;
Ricorr._112) venivano riscontrati rapporti di parentela tra la compagine sociale della “ ”, Soc._3 Soc._5la “ S.n.c.” e la “ S.r.l.”;
13) nello statuto della Contribuente non era stata inserita la clausola di intrasferibilità inter vivos delle quote di partecipazione sociale, come prescritto dall'art.148, comma 8, lett. f), T.U.I.R.
In considerazione dei predetti elementi di prova, i verificatori ritenevano, quindi, che Ricorr._1l'attività prevalentemente svolta dalla S.r.l. consisteva nella gestione di una palestra incentrata sulla pratica del fitness e che la società era dotata di una struttura organizzativa ispirata da criteri di natura prettamente commerciali.
Conseguentemente, secondo l'Ufficio, i proventi conseguiti in relazione all'attività esercitata, sussistendo le condizioni di cui all'art. 148, comma 2 del TUIR, dovevano considerarsi entrate di natura commerciale, rilevanti quali componenti positive del reddito di impresa e, pertanto, non potevano rientrare nel regime forfettario di cui alla Legge n. 389/1991. Tali corrispettivi specifici venivano indi inclusi tra le prestazioni rese dall'Ente nell'ambito del reddito di impresa ai sensi dell'art. 55 e ss. del D.P.R. 917/86 e tra le operazioni imponibili di cui all'art. 1 del D.P.R. 633/1972.
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In data 17/03/2025 l'Ufficio notificava lo Schema di atto n. TQY06PF00174/2025, con il quale confermava integralmente tutti i rilievi e le contestazioni svolte dai verificatori all'interno del richiamato PVC, rideterminando per il periodo di imposta 2019 il volume di affari ai sensi e per gli effetti del disposto agli artt. 20 e 55 del D.P.R. n. 633/72.
In data 19/05/2025, la Contribuente trasmetteva all'Amministrazione finanziaria le proprie osservazioni allo schema di atto, con le quali contestava integralmente tutti i rilievi emersi in sede di controllo, richiamando le previsioni contenute nell'art. 90 della L. n.289/2002.
In particolare, la verificata rappresentava di essere una società di capitali senza fine di lucro e che nello Statuto erano state inserite le clausole esplicitamente richieste dal comma 18 dell'articolo 90 citato.
In data 03/07/2025, l'Ufficio, valutate le osservazioni allo schema di atto presentate dalla Contribuente e puntualmente motivando in diritto in relazione a ciascuna delle argomentazioni ivi esposte, notificava alla Contribuente l'avviso di accertamento impugnato n. TQY06PF00174/2025, con il quale confermava il recupero impositivo, accertando ai fini IVA un volume di affari pari a euro 524.755,59 ed una maggiore IVA dovuta con aliquota pari al 22% per euro 115.446,23 (di cui euro 125,15 versata), oltre all'IVA dovuta per l'integrazione delle fatture ricevute in regime di inversione contabile per euro 10.053,30. Inoltre, tenuto conto che le condotte attuate dalla Contribuente avevano determinato in capo alla stessa anche l'accertamento della relativa maggiore IRES ed IVA dovuta sui proventi dell'attività commerciale svolta dalla stessa, l'Ufficio notificava altresì l'avviso di accertamento n. TQT03PF00176/2025 per il recupero della maggiore IRES ed IRAP dovuta.
Avverso l'atto impositivo impugnato in questa sede, la ricorrente articolava i seguenti motivi: 1) in via preliminare, eccepiva la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art.
6-bis L. N. 212/2000 e 7-bis L. N. 212/2000; 2) nel merito, deduceva l'osservanza delle disposizioni ex art. 90 L. N. 289/2002 ed ex L. N. 389/1991; 3) sempre nel merito, assumeva la illegittimità della ricostruzione reddituale e del volume d'affari operata dall'Ufficio; nonché 4) l'errato disconoscimento della “de-commercializzazione” anche ai ricavi da distributore automatico e l'applicazione della L. N. 398/1991 ai ricavi commerciali derivanti dalla concessione in uso di una stanza ad una professionista svolgente l'attività di nutrizionista ed ai corsi relativi a Pilates e Yoga.
Costituitosi in giudizio, l'Ufficio replicava alle doglianze avversarie, sostanzialmente richiamando il pvc.
La parte contribuente depositava memoria illustrativa, puntualizzando le doglianze esposte nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 16 gennaio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in relazione a tutti i motivi proposti per le considerazioni di seguito esposte.
In via preliminare, la parte eccepisce la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art.
6-bis L. N. 212/2000 e 7-bis L. N. 212/2000 per avere l'Ufficio indicato a supporto della pretesa fiscale circostanze “ulteriori e nuove” che, a suo dire, non troverebbero alcun riscontro né all'interno dello schema di atto, né all'interno del presupposto PVC. Secondo la Contribuente, nell'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio avrebbe contestato per la prima volta: - l'indebita indiretta distribuzione degli Ricorr._1utili derivanti dall'attività di palestra svolta dalla S.S.D. “ ” in favore dei suoi Ricorr._1soci; - la circostanza per cui, nell'anno in contestazione, la S.S.D. “ ” aveva organizzato corsi di Pilates e Yoga, ossia attività non rientranti nell'elenco delle discipline sportive agonistiche/dilettantistiche riconosciute dal CONI, con conseguente recupero a tassazione dei relativi proventi quali ricavi di natura commerciale;
- l'indebita disapplicazione del regime agevolato di cui alla Legge n. 389/1991 oltre che del regime della cd. de-commercializzazione dei ricavi di cui all'art. 148, comma 3, del T.U.I.R. anche ai ricavi derivanti dalla vendita di prodotti mediante i distributori automatici installati all'interno della palestra, nonché alle somme percepite a titolo di
“fitti attivi” per la concessione in uso di una stanza all'interno dei locali ove si svolge l'attività di palestra in favore di una professionista per lo svolgimento dell'attività di nutrizionista. Osserva questo Collegio che dalle complessive risultanze processuali si evince chiaramente che il recupero impositivo si fonda, non già sulla presunta indiretta distribuzione degli utili derivanti dall'attività di palestra di fatto esercitata dalla Contribuente in favore dei suoi soci, bensì su molteplici e differenti rilievi in punto di fatto che, congiuntamente considerati, attestano in maniera inconfutabile la natura sostanzialmente, o quanto meno, prevalentemente commerciale dell'attività in concreto svolta dalla stessa.
A parere di questo Giudicante, infatti, il riferimento dell'Ufficio alla “indebita distribuzione di utili” deve intendersi in senso atecnico, in quanto chiaramente utilizzata dall'Ufficio al solo ed unico fine di richiamare l'attenzione sulla sussistenza di stretti rapporti di collegamento tra tutte le società interessate dalle vicende negoziali sottoposte a verifica, valorizzando la oggettiva esistenza di stretti rapporti di parentela Ricorr._1(genitori-figli) tra la compagine sociale della società affittuaria S.S.D. “ ”, la Soc._3società affittante “ S.n.c.” e la società che fornisce le attrezzature Soc._5sportive utilizzate per l'attività di palestra, la “ S.r.l.”, per pervenire alla conclusione che tutte le predette società erano riconducibili ai membri della famiglia Panatta.
Al fine di suffragare la propria tesi, l'Ufficio ha valorizzato il contratto di fornitura di Soc._5servizi, in virtù del quale per cui la “ s.r.l.”: 1) fornisce alla palestra alcuni macchinari di sua produzione in conto prova anche al fine di un collaudo tecnico conseguente all'uso dei clienti della palestra stessa;
2) può effettuare in palestra dimostrazioni e/o visite e allenamenti con i propri clienti ed anche servizi fotografici da utilizzare per i propri cataloghi o depliant ecc.; 3) l'affittuaria dichiara pertanto di accettare, anche a proprio favore e a proprio onere, senza nulla pretendere ed eccepire, gli impegni tutti come sopra indicati”.
Trattasi di elementi che, complessivamente considerati, inducono evidentemente a ritenere come la Contribuente abbia assunto soltanto fittiziamente la veste giuridica di una società sportiva dilettantistica, in quanto la stessa è evidentemente gestita dai Nomin._1membri della famiglia come una normale palestra commerciale, con l'unico scopo di beneficiare del particolare regime di tassazione riservato alle società sportive dilettantistiche e, più in generale, agli enti non commerciali. Parimenti infondata è l'eccezione relativa agli altri due “motivi nuovi”. Anche siffatti rilievi, lungi dall'ampliare la motivazione sottesa all'accertamento, costituivano un'esplicazione dettagliata delle ragioni poste a fondamento del recupero impositivo e già esplicitate dall'Amministrazione sia all'interno del PVC che dello schema di atto.
Nello specifico, quanto alla disapplicazione del regime agevolativo ai ricavi conseguiti dall'organizzazione dei corsi di Yoga e Pilates, è evidente come l'Ufficio, al fine di puntualmente replicare a quanto dedotto dalla Contribuente nelle proprie osservazioni, ha semplicemente ribadito la natura commerciale di detti proventi, osservando come la società aveva tenuto corsi individualistici non finalizzati all'apprendimento di una specifica pratica sportiva e organizzato pratiche di allenamento non rientranti nell'elenco delle discipline sportive agonistiche/dilettantistiche riconosciute dal CONI. Parimenti, quanto alla disapplicazione del regime agevolativo ai ricavi conseguiti da distributori automatici e dalla concessione in uso di una stanza all'interno della palestra per l'attività di nutrizionista, sia nel PVC che nello schema di atto l'Ufficio dà espressamente atto di aver proceduto alla rideterminazione delle entrate commerciali assumendo quale valore la “somma dei ricavi risultanti dal bilancio al 31/07/2020 presentato alla C.C.I.A.A. e conformemente al bilancio di esercizio dettagliato riportato nel libro inventari tenuto dalla società” per complessivi euro 411.573,00.
Ebbene, attraverso un semplice calcolo algebrico la parte avrebbe dovuto avvedersi che all'interno di detta “somma” sono evidentemente confluiti anche i sopraindicati proventi (erroneamente qualificati ed indicati da Parte avversa nel proprio bilancio d'esercizio quali ricavi istituzionali sotto la voce “Ricavi istituzionali da distributori automatici” per
€ 6.956,90 e “Ricavi fitti attivi” per € 1.137,69).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale posto a carico dell'Amministrazione finanziaria deve dunque senz'altro ritenersi pienamente e legittimamente rispettato nei confronti della contribuente.
In definitiva, la motivazione dell'atto impugnato riassume in maniera sufficientemente esaustiva le risultanze emerse in sede di verifica, consentendo così alla Contribuente di articolare la propria difesa.
*** Venendo al merito, giova ricordare che la ricorrente eccepisce la nullità ed illegittimità della pretesa impositiva per violazione del disposto all'art. 90 della Legge n. 289/2002, con conseguente violazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991, per avere l'Ufficio illegittimamente contestato la “violazione del divieto di fine di lucro per il tramite di una distribuzione indiretta di utili” sulla base di circostanze prive di rilevanza giuridica.
Nel ricorso la Contribuente deduce che “una S.S.D., in quanto società di capitali, è per definizione una società commerciale”, per cui ritiene che “in relazione a ciò che prevede l'art. 90 L. N. 289/2002 vigente ratione temporis, ciò che conta è unicamente il fatto che sia costituita “… in società di capitali senza fine di lucro” (art. 90 comma 1) e che nello Statuto siano presenti le clausole esplicitamente richieste dal comma 18 dell'articolo 90.
La società ricorrente contesta, altresì, l'illegittima disapplicazione del regime agevolativo di cui all'art. 148, co.
3. T.U.I.R. e art. 4, co. 4 e 7, D.P.R. n. 633/1972, dovendosi a suo dire senz'altro riconoscere l'effettivo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica da parte della stessa, in ragione del riconoscimento ottenuto dal CONI e della conseguente iscrizione nel relativo Registro nazionale.
Lamenta, infine, la violazione del disposto all'art. 148, co. 8, lett. f), T.U.I.R. e art. 4, co. 7, lett. f), D.P.R. n. 633/1972 circa l'obbligatoria previsione all'interno dello statuto sociale della clausola di non trasferibilità delle quote, in quanto, a suo dire, le richiamate norme troverebbero applicazione unicamente nei confronti degli enti costituiti in forma associativa.
Questo Collegio è ben consapevole che lo Statuto della società opponente rispetti formalmente i requisiti dettati dall'art.90 della L. n.289/2002 e che la gestione sia nella forma e nella sostanza improntata alla totale assenza di fine di lucro.
Tuttavia, non può omettersi di evidenziare che, con riguardo alle società sportive costituite come società di capitali senza fine di lucro, occorre necessariamente operare una distinzione tra la nozione di “commercialità” (da intendersi quale attività volta alla realizzazione del massimo profitto economico) e quella di “assenza di scopo di lucro” (che si sostanzia nel divieto di distribuzione di utili ai soci e nel correlato obbligo di reinvestire eventuali utili di gestione nella stessa attività istituzionale dell'ente).
Tale distinzione si fonda, intuitivamente, sulle peculiari caratteristiche del modello prescelto dalla società sportiva. A questo punto, appare utile soffermarsi brevemente sul quadro normativo di riferimento.
Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro costituiscono una nuova categoria soggettiva individuata dall'art. 90 della Legge n. 289/2002, destinataria sia del particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla Legge n. 389/1991, sia della disciplina di favore dettata per gli enti non commerciali.
In buona sostanza, sono società commerciali vere e proprie, il cui iter costitutivo ricalca quello di una normale società di capitali e che rispondono delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio.
Peraltro, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, non vi è alcuna ingerenza e/o commistione tra soci-amministratori e soggetti tesserati, ma la gestione delle società sportive di capitali rientra nella competenza dei cd. “soci finanziatori” che apportano il capitale di funzionamento.
Inoltre, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti no-profit, l'attività deve essere volta in via prevalente o esclusiva al perseguimento di scopi istituzionali di promozione sociale.
Orbene, ancorché si tratti di società commerciali a tutti gli effetti, la natura commerciale delle società sportiva di capitali non implica né tantomeno le autorizza allo svolgimento di attività di natura integralmente o anche solo prevalentemente commerciale.
Al contrario, proprio per poter beneficiare del particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla Legge n. 389/1991 e, più in generale, della disciplina di favore dettata per gli enti non commerciali, il legislatore impone alle stesse l'osservanza delle particolari limitazioni normativamente previste per gli enti no-profit, tra i quali si annovera certamente sia l'obbligo di inserire nel proprio statuto le previsioni di cui ai commi 17 e 18, art. 90, della Legge n. 289/2002, sia soprattutto lo svolgimento effettivo, in via prevalente o esclusiva, di una attività istituzionale non commerciale volta alla realizzazione di finalità di promozione sociale, culturale, sportiva, artistica, di utilità comune, etc.
In buona sostanza, l'applicazione delle previsioni agevolative riservate alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive di capitali senza fine di lucro non dipende dalla forma giuridica dell'ente, bensì dalla reale natura delle attività svolte, con la conseguenza che la presenza di un'attività sostanzialmente commerciale esercitata in via prevalente rispetto a quella istituzionale (oppure addirittura in esclusiva) determina la decadenza dalle agevolazioni fiscale riservate agli enti non commerciali, con conseguente determinazione del reddito di impresa secondo le regole di tassazione ordinaria delle società.
Da ciò discende che le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell'art. 87, comma 1, lettera a) del TUIR, l'assenza del fine di lucro non incidendo ai fini del regime tributario applicabile a tali società.
Ricorr._1A fronte della accertata realtà fattuale, che conduce a ravvisare nella S.r.l. un'autentica impresa commerciale, nessuna rilevanza, dunque, può annettersi alla circostanza che essa sia stata costituita come società sportiva di capitali, né che la stessa abbia conformato il proprio statuto alle previsioni di legge, essendo necessario, per godere del regime fiscale agevolato, l'effettivo svolgimento effettivo di una attività istituzionale non commerciale volta alla realizzazione di quelle finalità di promozione sociale che caratterizzano gli enti no profit (cfr. Cass. n.29254/2023, secondo cui In tema di IRAP, l'art. 10 del d.lgs. n. 446 del 1997, riguardando tutti gli enti non commerciali e non essendo richiamato dall'art. 90, comma 1, della l. n. 289 del 2002, si applica solo alle associazioni sportive dilettantistiche che rientrano in tale categoria, in base all'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 446 del 1997, ma non a quelle costituite in forma di società di capitali, che soggiacciono alle disposizioni tributarie previste per gli enti commerciali e società di capitali, tra cui l'art. 5 del medesimo decreto legislativo).
Orbene, proprio considerando che, ai fini della individuazione del regime fiscale concretamente applicabile, è necessario valutare gli elementi raccolti dai verificatori in un'ottica sostanzialistica e non formalistica, appare evidente che il riconoscimento da parte del CONI e la conseguente iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni Sportive (cd. R.A.S.) costituiscono elementi necessari ma non sufficienti per l'applicazione del regime agevolato riservato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.
Al riguardo, giova rappresentare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, tale verifica rientra pacificamente nella competenza esclusiva dell'Amministrazione finanziaria e non del CONI. Questo Giudicante non può omettere di osservare che la parte confonde l'ambito sportivo con quello fiscale.
Difatti, un conto è il formale riconoscimento ai fini sportivi della natura di associazione/società sportiva dilettantistica (di competenza del CONI), un conto è l'attività di controllo ai fini fiscali sull'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da parte dell'associazione/società sportiva ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali ad esse riservate (di competenza esclusiva dell'Amministrazione finanziaria).
Si tratta di due profili che devono essere necessariamente tenuti distinti, in quanto, diversamente opinando, si riconoscerebbe ad un organismo sportivo sia pure di natura pubblica (qual è il CONI) il potere di adottare decisioni in una materia, quale quella fiscale, coperta da riserva di legge assoluta, oltre che sottratta per legge alla disponibilità delle parti private.
Nel senso della netta distinzione tra i due suddetti profili si è pronunciata ripetutamente la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.15050/2024; n. 29510/2023; n.3746/2020; n. 11429/2019; n. 16449/2016).
A ciò deve aggiungersi che l'art.7 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186, nello stabilire espressamente che le disposizioni fiscali previste per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge n. 289/2002 si applicano alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale, non prevede alcuna preclusione o limitazione all'attività di controllo, che è e resta di competenza dell'Amministrazione finanziaria, l'unica legittimata per legge a verificare ai fini fiscali l'effettiva osservanza degli adempimenti formali e sostanziali richiesti per l'applicazione delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Ad ulteriore conforto del convincimento dianzi esposto milita la circostanza che, proprio in forza di quanto previsto dal citato decreto-legge n. 136/2004, il CONI è tenuto a trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. La redazione di questo elenco ha la funzione di consentire all'Amministrazione finanziaria di operare una ricognizione degli enti sportivi dilettantistici da sottoporre a verifica fiscale.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al Registro Associazioni Sportive che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente il riconoscimento ai fini sportivi alle associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva.
Detto Registro assolve certamente ad una funzione ricognitiva di tutte le associazioni/società sportive in possesso dell'affiliazione e può rappresentare, tra gli altri, un elemento utile per l'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di controllo, ma che, di per sé, nulla comprova in merito all'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale sportiva da parte dell'ente.
Per mera completezza argomentativa non va dimenticato che il riconoscimento da parte del CONI avviene su base documentale e non presuppone alcuna prodromica attività di controllo sostanziale sull'attività effettivamente svolta dall'ente richiedente.
Infatti, per ottenere il riconoscimento del CONI, l'associazione/società sportiva interessata deve innanzitutto richiedere l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ovvero agli Enti di Promozione Sportiva. Dopo aver regolarizzato l'affiliazione, l'associazione/società sportiva richiedente deve caricare in formato digitale sul portale di registrazione la copia del proprio atto costitutivo e dello Statuto registrati, unitamente al proprio codice fiscale e al documento di identità del legale rappresentante. Con l'inserimento di tutti i dati e documenti richiesti nella sezione documentale, la procedura di iscrizione al Registro si intende perfezionata. Al termine della procedura, il CONI verifica unicamente che la documentazione trasmessa sia competa e corrispondente ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare in materia e, in caso di giudizio positivo, genera il certificato di iscrizione al Registro. In questa fase il CONI, quindi, non svolge alcuna attività di controllo di carattere sostanziale sull'attività sportiva in concreto svolta dall'ente. Una siffatta attività di controllo può essere espletata dal CONI a posteriori ma sempre ai soli fini sportivi, vale a dire solo ai fini della conservazione del certificato di riconoscimento e dell'iscrizione nel registro. ***
Sotto altro profilo, questo Giudicante continua a rilevare che la ricorrente volutamente omette di cogliere la distinzione fondamentale esistente fra la semplice “attività di gestione di palestra” (avente natura prettamente commerciale) e la “attività sportiva dilettantistica”, che invece caratterizza le associazioni/società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, vale a dire quella attività finalizzata alla promozione ed allo sviluppo di una o più discipline sportive, inclusa l'organizzazione e/o partecipazione a gare, campionati o eventi sportivi amatoriali.
Invero, proprio tenendo conto di tale distinzione, non appare sostenibile la tesi secondo cui rientrerebbero nella nozione di “attività sportiva dilettantistica” anche tutte quelle attività sportive volte a migliorare il benessere psico-fisico del singolo individuo.
Ne discende che nessuna rilevanza assume l'avvio nell'anno 2019 di corsi di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, dal momento che tale attività deve essere svolta in via prevalente ovvero esclusiva per poter godere del regime fiscale di favore.
Dall'attività di verifica è, infatti, emerso che l'attività della S.S.D. “Ricorr._1” non è finalizzata alla promozione o divulgazione di alcuna attività sportiva dilettantistica, né alla preparazione atletica di sportivi dilettanti ovvero di una squadra di sportivi dilettanti per la partecipazione a gare e campionati, ma si concretizza nello svolgimento di attività sportive individualistiche il cui obiettivo principale non è la promozione dello sport, bensì unicamente il benessere fisico del singolo frequentatore (forma fisica, dimagrimento, forza, postura, etc.).
Qui di seguito si riepilogano le circostanze e le situazioni valorizzate dall'Ufficio, che, secondo questo Collegio, sono estremamente indicative della natura tipicamente imprenditoriale dell'attività esercitata dalla ricorrente.
1) L'abbonamento sottoscritto dagli utenti o il pagamento del singolo ingresso consentiva agli stessi di poter utilizzare le attrezzature sportive presenti nella palestra e di frequentare tutti i corsi organizzati;
tuttavia, gli utenti non venivano indirizzati all'apprendimento di una specifica disciplina sportiva, oppure alla divulgazione di una pratica sportiva dilettantistica.
Come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa parte, tra i corsi offerti rientravano lezioni di pratiche olistiche (come Pilates e Yoga); corsi di tonificazione e dimagrimento (“GAG”, acronimo di Gambe-Addome-Glutei), “Bruciagrassi”, “Latino Americano”. Appare manifesto che si tratta di attività del tutto estranee alle attività sportive.
Sempre con riferimento agli abbonamenti, va rilevato che erano previste tariffe di importo variabile a seconda del periodo prescelto dall'utente (mensile, trimestrale, annuale o anche accesso giornaliero) e del servizio da fruire (tipologia di attività fisica), corrispondenti ai prezzi di mercato;
inoltre, la società offriva pacchetti promozionali e praticava sconti, promuoveva la sottoscrizione di contratti di consulenza e pubblicità prevedendo una percentuale sugli incassi di vendita, nonché l'erogazione di servizi collaterali non connessi all'attività sportiva (quale la somministrazione automatizzata di alimenti e bevande e la presenza di una biologa nutrizionista).
Particolarmente significativa si profila la circostanza della non riscontrata partecipazione a gare ed eventi sportivi, posto che la documentazione prodotta dalla parte consiste in locandine, fotografie e simili estrapolate da Facebook che, oltre a non dimostrare l'effettività degli eventi, non attengono ad una attività di tipo sportivo-dilettantistica.
A titolo meramente esemplificativo, questa Corte intende riferirsi alla locandina dell'evento “Special class dance latino americana”: non è chi non veda che non si tratta di una manifestazione sportiva. Altrettando, si può dire dell'allenamento in palestra con il campione, il quale consiste in un incontro con un personaggio più o meno noto del mondo dello sport organizzato con l'evidente ed unico intento di pubblicizzare l'attività di palestra e captare nuovi frequentatori.
Priva di rilevanza probatoria risulta, poi, la documentazione prodotta in relazione agli eventi “ASIADI 2019” e “MONDOWELLNESS”, dalla quale non si desume né l'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, né la tipologia di attività asseritamente “promossa”, trattandosi non già di eventi o gare sportive, bensì di semplici manifestazioni nazionali che vengono organizzate nelle maggiori città italiane e durante le quali, negli appositi spazi allestiti, vengono usualmente pubblicizzate proprio le attività di palestra gestite dai vari “partner” commerciali che vi hanno aderito, mediante l'organizzazione di sessioni di prova gratuite per i visitatori, consegna di gadgets regalo, offerta di promozioni e scontistiche, presentazione in anteprima di attrezzature sportive e articoli di ultima generazione, dimostrazione di nuove metodologie o pratiche di allenamento, etc. La ricorrente ha poi cercato di contrastare i plurimi elementi raccolti dall'Ufficio sostenendo l'incidenza negativa assunta sull'attività sportiva dalla pandemia da SARS-COVID 19.
In merito, è sufficiente rammentare che la sospensione anti-contagio delle attività sportive, delle palestre e di tutti gli eventi sportivi è stata disposta dal Governo centrale con decorrenza dal 10 marzo 2020, laddove la graduale riapertura delle palestre e dei centri sportivi è iniziata invece verso la fine del mese di maggio 2020, sino a quando, verso la fine del mese di ottobre 2020, il Governo ha disposto nuovamente la sospensione di tutte le attività maggiormente esposte al rischio di contagio.
La infondatezza dell'assunto della ricorrente si desume dalla documentazione contabile Ricorr._1della S.S.D. “ ”.
Nel bilancio depositato presso la C.C.I.A.A. per l'anno 2019-2020, la Contribuente ha contabilizzato ricavi da “abbonamento” riferiti alle mensilità non interessate dai provvedimenti di sospensione (abbonamento mesi di giugno e luglio 2020 e mese di marzo 2020, verosimilmente per gli abbonamenti comunque incassati prima dell'adozione del provvedimento di sospensione).
Ora, come efficacemente rilevato dall'Ufficio, se vi fosse stata effettivamente la sospensione delle attività sportive, la stessa avrebbe dovuto interessare l'intera attività svolta dalla Contribuente e non solo l'organizzazione di eventi/manifestazioni sportive, poiché tali manifestazioni di regola si svolgono in luoghi all'aperto, a differenza dell'attività di palestra che generalmente viene svolta all'interno di spazi chiusi di dimensioni più o meno modeste, presentando così un più elevato rischio di contagio.
***
Ulteriore elemento a riprova della fondatezza della ripresa a tassazione consiste nella violazione del disposto all'art. 148, co. 8, lett. f), del T.U.I.R. e dell'art.4, co. 7, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, non essendo stata prevista nello Statuto societario la obbligatoria clausola di non trasferibilità delle quote di partecipazione al capitale sociale della società medesima.
In proposito, la parte ha sostenuto di non essere tenuta all'osservanza del predetto obbligo, valevole solo per le associazioni sportive dilettantistiche e, più in generale, per gli enti costituiti in forma associativa, dovendosi invece osservare nel caso di società sportive costituite come società di capitali la disciplina dettata dal Codice civile.
Osserva, invece, questa Corte che l'art.90, comma 1, della Legge n. 289/2002 ha legittimato la possibilità di costituire società di capitali o cooperative per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche senza fine di lucro ed ha altresì espressamente esteso in favore delle società sportive di capitali l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, nonché di tutte le altre disposizioni tributarie agevolative dettate dal legislatore per le associazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto, è lo stesso legislatore che impone alle società sportive dilettantistiche il rispetto della normativa prevista per le associazioni sportive e, più in generale, per gli enti non commerciali ai fini dell'applicabilità del regime fiscale agevolativo riservato a detti enti.
Ne discende che, al pari degli enti associativi, anche le società sportive dilettantistiche di capitali che intendano avvalersi delle relative agevolazioni fiscali e contabili devono uniformare le proprie previsioni statutarie ai dettami del disposto all'art. 90, commi 17 e 18, della L. n. 289/2002, nonché dell'art. 148, comma 8, del T.U.I.R., il quale sancisce, tra gli altri, l'obbligo di prevedere statutariamente il divieto di trasmissione inter vivos della quota/contributo associativo.
Ricorr._1Ora, è incontestabile che l'art.9 dello Statuto della non è conforme alle previsioni di legge.
E' solo il caso di rimarcare che l'importanza dell'espresso inserimento nello Statuto della clausola in questione risponde allo scopo di evitare il compimento di operazioni speculative nella cessione delle quote di partecipazione al capitale sociale di una società sportiva di capitali e, nello specifico, indirette distribuzioni di utili a favore dei soci.
***
Relativamente alle contestazioni formulate dalla parte circa il recupero a tassazione di svariate voci di costo, la Corte ritiene meritevoli di apprezzamento le deduzioni svolte dall'Ufficio.
Con riferimento alle spese per “indennità chilometriche per trasferte” dei collaboratori, va rilevato che le stesse non sono state ricomprese nell'ammontare lordo corrisposto certificato da C.U., per cui non si tratta di spese forfettarie ex art. 69, co. 2, T.U.I.R. Conseguentemente, trattasi di spese e di rimborsi chilometrici che devono essere adeguatamente documentati dalla società ai fini della loro deducibilità.
Nomin._2Nello specifico, con riferimento al costo contabilizzato “Rimb. spese ” per € 1.000,00, Controparte nulla ha eccepito nel ricorso introduttivo, né ha prodotto in sede amministrativa alcun giustificativo di spesa.
Pertanto, rispetto a tale voce di costo non vi è alcuna contestazione tra le parti, con conseguente consolidamento del recupero impositivo.
Nom._3Con riferimento invece alle indennità chilometriche corrisposte ai collaboratori , Nom._4 Nom._5 e , preme segnalare che, come si desume dai prospetti allegati dalla Contribuente, trattasi non già di vere e proprie “trasferte”, bensì di semplici spostamenti Soc._5dal domicilio del collaboratore alla sede della S.r.l. e, dunque, di “trasferte” non finalizzate a raggiungere località fuori comune in cui risultano organizzate competizioni, gare, meeting, eventi sportivi che avrebbero giustificato la deduzione di tali costi.
Sul punto, sebbene sia incontestabile che la Soc._5 S.r.l. fosse il principale interlocutore Ricorr._1tecnico della S.S.D. “ ”, si profila inverosimile che degli inconvenienti tecnici riguardanti i macchinari e le attrezzature presenti nei locali della società si siano occupati i relativi collaboratori, i quali si sarebbero recati presso la sede della Soc._5 S.r.l.
Appare altresì a dir poco singolare il fatto che i collaboratori della ricorrente si siano recati frequentemente (praticamente tutti i giorni della settimana, ad eccezione del sabato e della domenica) dall'amministratore unico al fine di interloquire con lui di problematiche gestionali dell'attività.
Quanto alla indeducibilità delle quote di ammortamento per “migliorie su beni di terzi” e sull'indetraibilità della relativa Iva, deve sottolinearsi che nel contratto di affitto di Ricorr._1 Soc._3azienda stipulato tra la S.S.D. “ ” (affittuario-conduttore) e la società
S.n.c. (affittante-concedente) le Parti hanno previsto la deroga all'art. 2561 c.c., prevedendo testualmente all'art. 15 che “Le parti concordano che, ai fini delle imposte dirette, l'ammortamento dei beni facenti parte dell'azienda affittata vengono detratti dall'affittante in quanto il presente contratto non prevede reintegro del deperimento delle attrezzature a carico dell'affittuario. Stante la necessità di rispettare il principio di derivazione del reddito fiscale da quello civilistico, la quota annuale di ammortamento delle manutenzioni straordinarie capitalizzate pari a € 30.979,51 sono da considerare indeducibili in quanto a carico dell'affittante e non del conduttore.”
Ebbene, è indubbio come le “migliorie” in questione rientrino nell'ambito degli interventi di straordinaria amministrazione che, in quanto tali ed in conformità a quanto convenuto all'art. 15 del contratto di affitto, avrebbero dovuto essere realizzate a cura e spese dall'affittante-concedente, con conseguente diritto della stessa alla deducibilità delle relative quote di ammortamento.
Risulta manifesto che il beneficio derivante alla Contribuente concessionaria è solo indiretto e parziale, essendo unicamente la società concedente l'unica a beneficiare in via diretta degli interventi realizzati sui locali di cui è proprietaria, sia in pendenza del contratto di affitto con la Contribuente che in seguito alla cessazione dello stesso, per cui non si comprende sulla base di quali ragioni detti costi debbano essere dedotti dalla Contribuente.
Del resto, l'asserito carattere straordinario degli interventi realizzati è smentito dalla previsione contenuta nell'art.4 del contratto di affitto (“È fatto divieto all'affittuaria di apportare migliorie e di eseguire addizioni sull'immobile e sugli impianti senza il preventivo consenso scritto della concedente”).
Oltre tutto, non è stata rinvenuta né prodotta alcuna documentazione contenente la manifestazione di consenso alla realizzazione di detti lavori da parte della società affittante-concedente.
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La ricorrente contesta l'erronea ricostruzione del volume di affari ai fini IVA, per non avere l'Ufficio scomputato dall'ammontare dei ricavi percepiti nell'anno in contestazione il valore corrispondente all'imposta sul valore aggiunto.
Reputa la Corte che correttamente l'Ufficio non ha scorporato l'IVA dai ricavi percepiti nell'anno 2019, atteso che gli stessi sono stati contabilizzati dalla contribuente come
“ricavi istituzionali”, non assoggettati ad IVA.
Pertanto, il corrispettivo dei servizi forniti è stato determinato e riscosso al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
In proposito, giova rilevare che in tal senso depone la Circolare n. 18/E del 2018, nella parte in cui l'Amministrazione finanziaria, richiamando l'ormai consolidato orientamento di legittimità giurisprudenziale, afferma che “la disposizione di cui all'articolo 22, primo comma, n. 4, del DPR n. 633 del 1972, che esclude l'obbligo di emissione di fattura per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico – come nel caso di attività consistente nella gestione di una struttura sportiva, oggetto della controversia decisa dalla stessa Corte – non può essere invocata per addivenire alla conclusione che le quote versate dagli associati, costituenti la base imponibile oggetto di ripresa a tassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, siano da considerarsi comprensive dell'IVA e che questa vada, quindi, scorporata dai corrispettivi accertati”.
Nello stesso solco interpretativo si attesta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato il principio secondo cui, quando l'ente associativo agisce formalmente - ma simulatamente - come associazione sportiva dilettantistica e considera indebitamente non commerciale ai fini IVA la propria attività – sicchè le quote versate dai clienti della struttura sportiva vengono riscosse al netto di qualsiasi tipo di imposta -, l'IVA dovuta deve essere applicata aggiungendo la stessa imposta alle somme riscosse dall'associazione sportiva dilettantistica a fronte di tale attività.
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La parte ha rilevato la illegittima disapplicazione del regime agevolativo anche ai ricavi derivanti dalla vendita automatizzata di prodotti mediante distributori automatici installati nei locali ove si svolge l'attività di palestra, nonché i ricavi derivanti dalla concessione in uso di uno spazio (una stanza) all'interno dei locali in favore di una dottoressa per l'attività di biologa-nutrizionista.
Al riguardo, l'Ufficio ha pertinentemente richiamato la chiara previsione della Circolare n. 18/E del 2018, secondo la quale ai soggetti che hanno optato per l'applicazione di cui alla Legge n. 398/1991 e di quello di cui all'articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/72, il regime agevolativo si applica limitatamente ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali” della associazione o società sportiva dilettantistica, ovverossia alla “attività connessa agli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro”. Con specifico riferimento poi ai proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, nel citato documento di prassi l'Amministrazione ha precisato che “rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc.”.
La connessione con gli scopi istituzionali costituisce requisito anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, che prevede, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, la cd de-commercializzazione delle attività rese nei confronti soci e delle altre categorie di soggetti normativamente individuati.
Da tale quadro di normazione secondaria, si ricava che nessuna rilevanza esplica la natura dei prodotti offerti dalle macchine automatizzate (bevande ed alimenti energetici, acqua, etc.), né il fatto che i distributori possano essere asseritamente utilizzati soltanto dai soggetti tesserati, in quanto ciò che rileva ai fini dell'applicazione della regola della de-commercializzazione dei ricavi è che l'attività di somministrazione venga svolta da una impresa commerciale, sicchè non conta che essa venga resa mediante punti di ristoro, ovvero in forma automatizzata, oppure che venga svolta dall'ente sportivo in concomitanza e/o in occasione dell'attività sportiva dilettantistica propria dell'ente.
Ricorr._1Pertanto, ribadito che l'attività svolta dalla S.S.D. d” è a tutti gli effetti imprenditoriale, tutti i proventi derivanti dalla vendita automatizzata devono considerarsi ricavi commerciali e quindi vanno assoggettati al regime di tassazione ordinaria.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento ai “fitti attivi” per la concessione in uso di una stanza all'interno della palestra ad una professionista esercente attività di nutrizionista.
Trattasi con ogni evidenza di un servizio a pagamento “ulteriore” rispetto all'abbonamento per l'uso della palestra o per la frequentazione dei corsi del quale i frequentatori della palestra possono o meno decidere di avvalersi, sicché lo stesso non integra né potenzia in alcun modo “il risultato” dell'attività sportiva svolta.
Ricorr._1Oltre tutto, è significativo che la S.S.D. “ ” non riceve direttamente il compenso per il servizio, ma riceve unicamente un canone per l'affitto della stanza.
Relativamente alla eccezione relativa ai proventi derivanti dall'organizzazione dei corsi di Pilates e Yoga, trattasi evidentemente di attività che non rientrano nella definizione di sport di cui al D.Lgs. n. 36/2021, bensì di particolari metodologie olistiche di allenamento che non sono mai state e, a tutt'oggi, non sono ricomprese nell'elenco ufficiale delle attività agonistiche sportive del CONI.
Pertanto, i relativi ricavi non possono che ritenersi di natura commerciale, con conseguente recupero a tassazione ordinaria.
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Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
In virtù del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate nella misura indicata nell'accluso dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 4.645,60.