Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 29
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che i rilievi dell'Ufficio costituissero un'esplicazione delle ragioni già presenti nel PVC e nello schema di atto, non introducendo elementi nuovi e garantendo il contraddittorio.

  • Rigettato
    Osservanza delle disposizioni ex art. 90 L. N. 289/2002 ed ex L. N. 398/1991

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la forma giuridica e le clausole statutarie, l'attività svolta dalla contribuente fosse prevalentemente commerciale, determinando la decadenza dalle agevolazioni fiscali.

  • Rigettato
    Illegittimità della ricostruzione reddituale e del volume d'affari

    La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dall'Ufficio, basata sull'analisi sostanzialistica dell'attività svolta.

  • Rigettato
    Errato disconoscimento della de-commercializzazione e applicazione L. N. 398/1991 a ricavi specifici

    La Corte ha ritenuto che tali attività non fossero connesse agli scopi istituzionali o non rientrassero nella definizione di sport dilettantistico, configurandosi come attività commerciale soggetta a tassazione ordinaria.

  • Rigettato
    Spese per indennità chilometriche e rimborsi spese

    La Corte ha ritenuto indeducibili le spese per indennità chilometriche non documentate o non riferite a trasferte finalizzate a competizioni sportive, e il rimborso spese non giustificato.

  • Rigettato
    Indeducibilità quote ammortamento per migliorie su beni di terzi

    La Corte ha ritenuto che le migliorie fossero a carico dell'affittante secondo il contratto di affitto d'azienda e che la contribuente non avesse fornito prova del consenso della concedente.

  • Rigettato
    Mancato scorporo dell'IVA dai ricavi

    La Corte ha ritenuto corretto il mancato scorporo dell'IVA poiché i ricavi erano stati contabilizzati come non soggetti ad IVA, e il corrispettivo era stato riscosso al netto dell'imposta.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona, Sezione 2, ha pronunciato sentenza di rigetto del ricorso proposto da una Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata avverso avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni 2019 e 2020. La società impugnava gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona, che avevano disconosciuto l'applicazione del regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991 e della "de-commercializzazione" dei ricavi, ritenendo che l'attività svolta fosse prevalentemente di natura commerciale e non strumentale alla promozione dello sport dilettantistico. L'Ufficio, sulla base di un Processo Verbale di Constatazione, aveva contestato la gestione di una palestra con tariffe differenziate per abbonamenti e singoli ingressi, l'assenza di iscrizioni finalizzate all'apprendimento di specifiche discipline sportive, la mancata esibizione di prove documentali di partecipazione a gare o manifestazioni sportive, l'uso di strategie commerciali per il procacciamento di clienti, l'impiego di social network e contratti di consulenza marketing, nonché la sottoscrizione di un contratto di affitto d'azienda e di fornitura di servizi con società collegate, evidenziando rapporti di parentela tra i soci delle entità coinvolte. La ricorrente aveva eccepito, in via preliminare, la violazione del principio del contraddittorio, e nel merito, l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 90 L. n. 289/2002 e L. n. 398/1991, l'illegittimità della ricostruzione reddituale e del volume d'affari, nonché l'errato disconoscimento della "de-commercializzazione" per ricavi da distributore automatico, affitto di stanza a nutrizionista e corsi di Pilates e Yoga.

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi sollevati. In via preliminare, ha escluso la violazione del principio del contraddittorio, argomentando che i rilievi dell'Ufficio costituivano un'esplicazione dettagliata delle ragioni già poste a fondamento dell'accertamento nel PVC e nello schema di atto, e che la motivazione dell'atto impugnato riassumeva in modo esaustivo le risultanze della verifica. Nel merito, ha affermato che, sebbene la società avesse formalmente rispettato i requisiti statutari previsti dall'art. 90 L. n. 289/2002 e la gestione fosse improntata all'assenza di fine di lucro, la natura commerciale dell'attività svolta, caratterizzata dalla gestione di una palestra focalizzata sul fitness e dall'adozione di logiche imprenditoriali, comportava la decadenza dalle agevolazioni fiscali. La Corte ha sottolineato la distinzione tra la mera gestione di una palestra e l'attività sportiva dilettantistica finalizzata alla promozione dello sport, evidenziando come corsi di Pilates, Yoga, GAG, e attività simili, unitamente a promozioni, sconti, e servizi collaterali come la somministrazione di alimenti e bevande e la consulenza nutrizionale, non rientrassero nella definizione di sport dilettantistico riconosciuto dal CONI. È stata altresì confermata l'indeducibilità di alcune spese, come le indennità chilometriche non documentate o non pertinenti a trasferte per competizioni sportive, e le quote di ammortamento per migliorie su beni di terzi, in base alle pattuizioni contrattuali e al principio di derivazione del reddito fiscale da quello civilistico. Infine, la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del volume d'affari ai fini IVA, poiché i ricavi erano stati contabilizzati come "istituzionali" e quindi non assoggettati ad IVA, e ha confermato l'assoggettamento a tassazione ordinaria dei proventi derivanti da distributori automatici e dall'affitto di spazi, in quanto non strutturalmente connessi agli scopi istituzionali dell'ente sportivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
    Numero : 29
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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