CASS
Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/08/2023, n. 36058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36058 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MO GD, nato il [...] avverso il decreto del 02/12/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF RI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36058 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 2 dicembre 2022 la Corte di appello di Palermo confermava il provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di Trapani il 27 gennaio 2022, con cui era stata applicata a GD MO la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno, con l'imposizione di una cauzione dell'importo di 300,00 euro. Il decreto confermativo della misura di prevenzione si fondava sulla valutazione dell'anagrafe giudiziaria del prevenuto e sugli elementi processuali riguardanti i procedimenti penali instaurati nei suoi confronti nel corso degli anni, che lasciavano prefigurare l'assoluta insensibilità rispetto alle regole della convivenza civile e l'assenza di rispetto verso le autorità istituzionali del ricorrente. 2. Avverso tale decreto GD MO, a mezzo dell'avv. Diego Tranchida, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza il ricorrente ha dedotto la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che, a fronte degli elementi di valutazione che si sono richiamati, sui quali venivano sollevate specifiche doglianze, la Corte di merito si limitava a confermare, con un percorso argomentativo meramente assertivo, il provvedimento impugnato, senza confutare le censure proposte, incentrate sull'erroneo inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità sociale di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'erroneità di tale inquadramento soggettivo, del resto, era incontroverso, atteso che il Tribunale di Trapani non aveva fatto riferimento alla categoria di pericolosità sociale di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, ma a quella, differente, prevista dalla lettera b) della stessa disposizione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di GD MO è infondato. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legg 31 maggio 1965, n. 575 - e adesso dall'art. 10, comma 3, d.lgs, n. 159 del 201 - 2 è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e, in realtà, inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito;
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che giustificano la decisione adottata (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01; Sez. 5, n. 19598 dell'08/04/2010, Palermo, Rv. 247514 - 01). Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato, con riferimento a una fattispecie antecedente alla riforma del 2011, il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere cori decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01). Tale approdo giurisprudenziale, inoltre, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-ter legge n. 575 del 1965 -, ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha [...] una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). 3 Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'i-razionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento [...]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). In questa, univoca, cornice sistematica, occorre considerare i singoli passaggi del decreto impugnato, tenendo conto delle doglianze prospettate nell'interesse di GD MO, allo scopo di verificarne la congruità rispetto all'impianto motivazionale del provvedimento. 3. Passando a considerare le doglianze su cui si incentra l'atto di impugnazione in esame, deve osservarsi che la Corte di appello di Palermo, nel confermare il decreto emesso dal Tribunale di Trapani il 27 gennaio 2022, formulava un giudizio di pericolosità sociale di GD MO congruo e conforme alle risultanze processuali, facendo riferimento ai numerosi procedimenti penali instaurati nei suoi confronti nel corso degli anni e alla sua elevata caratura criminale, resa evidente dalla variegata tipologia dei reati commessi dal ricorrente, riguardanti i delitti di estorsione, rapina, ricettazione e furto. Si evidenziava, in proposito, che la molteplicità delle condotte di locupletazione per le quali MO era stato sottoposto a procedimento penale - nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2020 - imponeva di ritenere, nei termini correttamente esplicitati a pagina 3 del decreto impugnato, che il ricorrente «ha commesso delitti contro il patrimonio in maniera abituale e che con i profitti derivanti dagli stessi si è, anche in parte, mantenuto stante l'assenza di redditi leciti». Questi convergenti elementi di giudizio, provenendo cla una pluralità di procedimenti penali, analiticamente vagliati dalla Corte territoriale, componevano un quadro probatorio rispettoso della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere dell" -4' 4 giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione» (Sez. 6, n. 50128 dell'11/11/2016, Aguì, IRv. 268215 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 3529 del 12/11/2019, Sabatini, Rv. 212565 - 01; Sez. 1, n. 23641 dell'11/02/2014, Mondini, Rv. 206104 - 01). Si aggiunga che nel giudizio di prevenzione «vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto [...]» (Sez. 2, n. 25919 del 28/05/2008, Rosaniti, Rv. 240629 - 01). In questa cornice, ricostruita con un percorso argomentativo ineccepibile, la Corte di appello di Palermo riteneva sussistente in capo a MO un'elevata propensione al reato, desumibile dall'esame complessivo degli elementi processuali acquisiti, che si era manifestata in un significativo arco pluriennale, che imponeva di ricondurre il prevenuto sia alla categoria di pericolosità sociale prevista dall'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011 sia a quella di cui alla lettera b) della stessa disposizione, entrambe richiamate espressamente nel provvedimento impugnato. Né sussiste, rispetto a tale inquadramento soggettivo alcuna discrasia tra i provvedimenti di merito, non avendo il Tribunale di Trapani fatto esclusivo riferimento alla pericolosità sociale di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ma avendo, al contrario, richiamato, con riferimento alla posizione di MO, sia tale categoria sia quella, differente, di cui alla lettera c) dello stesso art. 1, alla quale la Corte di appello di Palermo fa eminentemente riferimento, tenuto conto della tipologia di reati — riguardanti delitti contro il patrimonio — commessi dal ricorrente nell'arco temporale esaminato. Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con quanto affermato a pagina 3 del provvedimento impugnato, che nel «ricorso in appello non è stato articolato nessun motivo di doglianza in ordine all'inquadramento del proposto [•..] nella categoria criminologica di cui all'art. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011 del codice antimafia, sicché, su tale punto, non può che confermarsi la decisione di primo grado [...]». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza della doglianza esaminata. 5 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da GD MO, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FF RI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36058 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 2 dicembre 2022 la Corte di appello di Palermo confermava il provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di Trapani il 27 gennaio 2022, con cui era stata applicata a GD MO la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno, con l'imposizione di una cauzione dell'importo di 300,00 euro. Il decreto confermativo della misura di prevenzione si fondava sulla valutazione dell'anagrafe giudiziaria del prevenuto e sugli elementi processuali riguardanti i procedimenti penali instaurati nei suoi confronti nel corso degli anni, che lasciavano prefigurare l'assoluta insensibilità rispetto alle regole della convivenza civile e l'assenza di rispetto verso le autorità istituzionali del ricorrente. 2. Avverso tale decreto GD MO, a mezzo dell'avv. Diego Tranchida, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza il ricorrente ha dedotto la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che, a fronte degli elementi di valutazione che si sono richiamati, sui quali venivano sollevate specifiche doglianze, la Corte di merito si limitava a confermare, con un percorso argomentativo meramente assertivo, il provvedimento impugnato, senza confutare le censure proposte, incentrate sull'erroneo inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità sociale di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'erroneità di tale inquadramento soggettivo, del resto, era incontroverso, atteso che il Tribunale di Trapani non aveva fatto riferimento alla categoria di pericolosità sociale di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, ma a quella, differente, prevista dalla lettera b) della stessa disposizione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di GD MO è infondato. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legg 31 maggio 1965, n. 575 - e adesso dall'art. 10, comma 3, d.lgs, n. 159 del 201 - 2 è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e, in realtà, inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito;
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che giustificano la decisione adottata (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01; Sez. 5, n. 19598 dell'08/04/2010, Palermo, Rv. 247514 - 01). Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato, con riferimento a una fattispecie antecedente alla riforma del 2011, il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere cori decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01). Tale approdo giurisprudenziale, inoltre, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3-ter legge n. 575 del 1965 -, ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha [...] una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). 3 Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'i-razionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento [...]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). In questa, univoca, cornice sistematica, occorre considerare i singoli passaggi del decreto impugnato, tenendo conto delle doglianze prospettate nell'interesse di GD MO, allo scopo di verificarne la congruità rispetto all'impianto motivazionale del provvedimento. 3. Passando a considerare le doglianze su cui si incentra l'atto di impugnazione in esame, deve osservarsi che la Corte di appello di Palermo, nel confermare il decreto emesso dal Tribunale di Trapani il 27 gennaio 2022, formulava un giudizio di pericolosità sociale di GD MO congruo e conforme alle risultanze processuali, facendo riferimento ai numerosi procedimenti penali instaurati nei suoi confronti nel corso degli anni e alla sua elevata caratura criminale, resa evidente dalla variegata tipologia dei reati commessi dal ricorrente, riguardanti i delitti di estorsione, rapina, ricettazione e furto. Si evidenziava, in proposito, che la molteplicità delle condotte di locupletazione per le quali MO era stato sottoposto a procedimento penale - nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2020 - imponeva di ritenere, nei termini correttamente esplicitati a pagina 3 del decreto impugnato, che il ricorrente «ha commesso delitti contro il patrimonio in maniera abituale e che con i profitti derivanti dagli stessi si è, anche in parte, mantenuto stante l'assenza di redditi leciti». Questi convergenti elementi di giudizio, provenendo cla una pluralità di procedimenti penali, analiticamente vagliati dalla Corte territoriale, componevano un quadro probatorio rispettoso della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere dell" -4' 4 giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione» (Sez. 6, n. 50128 dell'11/11/2016, Aguì, IRv. 268215 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 3529 del 12/11/2019, Sabatini, Rv. 212565 - 01; Sez. 1, n. 23641 dell'11/02/2014, Mondini, Rv. 206104 - 01). Si aggiunga che nel giudizio di prevenzione «vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto [...]» (Sez. 2, n. 25919 del 28/05/2008, Rosaniti, Rv. 240629 - 01). In questa cornice, ricostruita con un percorso argomentativo ineccepibile, la Corte di appello di Palermo riteneva sussistente in capo a MO un'elevata propensione al reato, desumibile dall'esame complessivo degli elementi processuali acquisiti, che si era manifestata in un significativo arco pluriennale, che imponeva di ricondurre il prevenuto sia alla categoria di pericolosità sociale prevista dall'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011 sia a quella di cui alla lettera b) della stessa disposizione, entrambe richiamate espressamente nel provvedimento impugnato. Né sussiste, rispetto a tale inquadramento soggettivo alcuna discrasia tra i provvedimenti di merito, non avendo il Tribunale di Trapani fatto esclusivo riferimento alla pericolosità sociale di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ma avendo, al contrario, richiamato, con riferimento alla posizione di MO, sia tale categoria sia quella, differente, di cui alla lettera c) dello stesso art. 1, alla quale la Corte di appello di Palermo fa eminentemente riferimento, tenuto conto della tipologia di reati — riguardanti delitti contro il patrimonio — commessi dal ricorrente nell'arco temporale esaminato. Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con quanto affermato a pagina 3 del provvedimento impugnato, che nel «ricorso in appello non è stato articolato nessun motivo di doglianza in ordine all'inquadramento del proposto [•..] nella categoria criminologica di cui all'art. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011 del codice antimafia, sicché, su tale punto, non può che confermarsi la decisione di primo grado [...]». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza della doglianza esaminata. 5 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da GD MO, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 giugno 2023.