Sentenza 11 maggio 2002
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 59, quarto comma, della legge n. 449 del 1997, che comporta l'aumento delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con la soppressione, a decorrere dall'1 gennaio 1998, di diversi meccanismi di adeguamento, trova applicazione anche nei confronti dei regimi aziendali integrativi, atteso che la disposizione si riferisce alle prestazioni pensionistiche previste dal terzo comma dello stesso art. 59, che espressamente ricomprende le prestazioni pensionistiche complementari di cui ai decreti legislativi n. 563 del 1996, n. 124 del 1993 e n. 357 del 1990; ne' tale estensione autorizza dubbi di legittimità costituzionale, atteso che essa si inquadra nella scelta del legislatore di armonizzare i regimi previdenziali complementari preesistenti al citato decreto legislativo n. 124 del 1993 con quelli di nuova costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6804 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ATTIIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. Morgagni 22 presso lo studio dell'avvocato MICHELE SANDULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO FANFANI, AU CINELLI,
- ricorrente -
contro
AL UR, DI AN, DINI UR, CC AR RI, AR NA UR, NE TO, BE RO, IA PE, IA ER, AC UR, UL DR, LZ AN, CA LU, LL NA, AR LE RI, AR GI ES, LL IC, CO BR, SC NI, NI VI, GN NC, AG NO, OC IO, AN GR, FR VA, CC LU, GA NI, NI GR, IA EN, IA BR, NN NO, IU UA, RI IN, RA OM, CE DE FR, LA LI, TT LOEN, LA PE, IN NI, UC AS, NI RO, CC GI, RI RO, CH MA, CI BO AN, NA IN, MI UD, CI LV, TI LD, OR IO, MO TO, MU AN, AI IO, NN NC, DI RA, ES UR, ES OM, CC GE, NU VA, IN AM, FO AN, AG ND, RI UB, OV GIOVNA, IN TI, SO ER, GN MA, GN UR, BU AU, AL CO, TI IE EL, AG LA HE, AN LL, ET CO, ET ER, EZ LO, CE TO, NI UC MO, GR IA ER, AN IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA R FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORONZO MAZZOTTA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
AC ED, UC PE, AR ARNO, MIGIORINI UC AR, LI GI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 147/99 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 12/05/99 - R.G.N. 68/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CINELLI;
udito l'Avvocato MAZZOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Secondo la ricostruzione del fatto, operata dal Tribunale di Pistoia con la sentenza qui impugnata, la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (CRPP) aveva istituito nel novembre 1971 un fondo previdenziale integrativo (c.d. FIP 71), mediante approvazione di un regolamento che, per essere stato concordato con le organizzazioni sindacali, aveva natura di contratto collettivo.
Il FIP 71 corrispondeva un trattamento integrativo di quello erogato dall'INPS, garantendo una pensione complessivamente pari, con il massimo di anzianità, al 75% dell'ultima retribuzione percepita, con un meccanismo di adeguamento dell'assegno agganciato alla retribuzione spettante ai lavoratori di pari grado ancora in servizio.
La maggiore onerosità, per la CRPP, del trattamento integrativo, a seguito della riduzione delle pensioni a carico dell'AGO, provocata dalla riforma previdenziale del 1992, determinava la banca ad inviare, nel maggio 1994, una lettera contenente formale disdetta del FIP 71, fatta salva la posizione di chi avesse già maturato i requisiti per la pensione, con contestuale formulazione di domanda di risoluzione dello stesso per eccessiva onerosità e congelamento, a partire dall'1.1.1995, dei trattamenti integrativi. In attesa di un nuovo accordo con le OO.SS., la CRPP decideva, nel marzo 1995, di corrispondere a tutti i pensionati un acconto provvisorio mensile che sarebbe stato in seguito conguagliato con i diversi meccanismi di adeguamento delle pensioni da concordare con le OO.SS.
Il 25 novembre 1996 la CRPP raggiungeva con le OO.SS. una ipotesi di accordo (cd. FIP 96) che modificava l'art. 15 del FIP 71, prevedendo un adeguamento dei trattamenti pensionistici non più agganciato all'evoluzione contrattuale delle retribuzioni corrisposte al personale in servizio, bensì alle variazioni del costo della vita rilevate dall'ISTAT.
La CRPP invitava quindi tutti i pensionati ad esercitare una opzione tra due diversi sistemi di erogazione del nuovo trattamento di pensione (rendita o capitale), mediante la sottoscrizione di un verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c., avvisando che, in difetto di esercizio dell'opzione, sarebbe continuata l'applicazione del FIP 71, ma senza alcun meccanismo di adeguamento, per effetto della disdetta, con la ripetizione degli acconti corrisposti. Con tre ricorsi al ET di Pistoia, diversi ex dipendenti della CRPP - fra i quali UR LI e gli altri resistenti in epigrafe indicati, tutti in pensione da data anteriore al 31.12.1994, ad eccezione di GL AM GN, pensionato dal 15.2.1997 - chiedevano che fosse dichiarato illegittimo e/o inefficace nei loro confronti il recesso dal FT 71, con la condanna della CRPP al pagamento, in favore di alcuni di loro, delle somme corrispondenti al mancato adeguamento delle pensioni secondo le previsioni di quel regolamento.
La CRPP si costituiva e chiedeva che il ricorso fosse dichiarato improponibile con riguardo a quei ricorrenti che non avevano avanzato domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, e rigettato nei confronti degli altri;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna di alcuni dei ricorrenti alla restituzione delle somme pagate in via di acconto.
Il ET, riuniti i tre procedimenti, accoglieva le domande dei ricorrenti e rigettava la riconvenzionale, dopo aver dichiarato estinto il giudizio per tre pensionati che avevano rinunciato all'azione.
L'appello proposto dalla CRPP avverso la decisione di primo grado veniva rigettato dal Tribunale di Pistoia con sentenza del 17 marzo/12 maggio 1999. I giudici di appello escludevano che la lettera del 25.5.1994 contenesse un riferimento al rimedio pattizio di cui all'art. 15, quarto comma, del regolamento del FIP 71 (possibilità per il CdA della CRPP di non applicare ai pensionati le variazioni agganciate ai miglioramenti retributivi del personale in servizio), atteso che la stessa faceva riferimento a istituti di carattere generale (recesso, disdetta, risoluzione per eccessiva onerosità).
Escludevano, inoltre, che la stessa contenesse un vero e proprio recesso, osservando che in realtà la banca intendeva tener fermo il FIP 71, mantenendo congelate solo le variazioni in percentuale sugli aumenti retributivi del pari grado in servizio;
e non può ammettersi un recesso limitato ad una sola parte della prestazione. Escludevano, infine, che la banca avesse inteso veramente chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, osservando che il ET aveva ritenuto infondata la domanda di risoluzione, assumendo la aleatorietà del contratto, e che tale parte della sentenza di primo grado era stata censurata in appello, senza, però, che fosse seguita alcuna domanda sul punto;
aggiungevano che una risoluzione ex art. 1467 c.c. è possibile solo se non vi sono altri rimedi per contrastare l'eccessiva onerosità, mentre nella fattispecie il rimedio esisteva, tramite il meccanismo di cui all'art. 15, comma 5, del regolamento.
Ritenevano che l'atto posto in essere con la lettera 25 maggio 1994 fosse, quale disdetta o denuncia di cessazione degli effetti di un contratto collettivo, finalizzato a costringere controparte alla trattativa, in modo da dare inizio ad una vicenda modificativa del contratto collettivo, mediante rinegoziazione della disciplina vigente.
Il Tribunale escludeva, però, che la nuova disciplina di cui alla ipotesi di accordo 25 novembre 1996, sottoscritta dalla CRPP e dalle OO.SS., fosse applicabile agli appellati, osservando, preliminarmente, come fosse incontestato che tutti gli appellati avevano maturato, al termine indicato dalla stessa CRPP (identificabile con il 31.12.94), tutti i requisiti previsti per il diritto alle prestazioni;
che le OO.SS. non hanno potere rappresentativo nei confronti dei pensionati (quali erano tutti gli appellati, ad eccezione del GN, all'atto della sottoscrizione della ricordata ipotesi di accordo); che il GN aveva manifestato il suo dissenso, revocando il mandato conferito al sindacato, con il recesso dallo stesso subito dopo la stipula dell'atto 25.11.1996 (il quale, come recita la sua intestazione, non era ancora un contratto vigente ma una ipotesi di accordo).
Rilevava, a sostegno della sua opinione (della non vincolatività dell'ipotesi di accordo 25.11.1996 nei confronti degli appellati) che la stessa CRPP aveva richiesto ai pensionati, nelle lettere successive, che l'ipotesi di accordo venisse ratificata mediante sottoscrizione di un verbale di conciliazione, effettivamente necessario.
Il Tribunale escludeva, infine, la applicabilità dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997 - che impone, a partire dal 1^ gennaio 1998,
l'adozione generalizzata di meccanismi di adeguamento delle pensioni integrative come quello concordato dalla banca con le OO.SS. nel FIP 96 - osservando che tale norma, inserita nella legge finanziaria, si riferisse al solo settore pubblico (stante anche il riferimento, nel comma 5, ad enti e amministrazioni, e la ratio della disposizione, diretta a contenere la spesa previdenziale pubblica). Il Tribunale rilevava, ancora, che l'accertamento di quale sia la fonte dei reciproci diritti ed obblighi rappresenta un apprezzabile interesse ad agire;
e che la riconvenzionale, rigettata dal ET, non era stata riproposta in appello.
Compensava, per la complessità delle questioni trattate, le spese del grado.
Per la cassazione della decisione di appello ricorre, formulando otto motivi di censura, la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia s.p.a. 1 pensionati resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la difesa della banca denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1373 c.c., nonché vizio di motivazione. Censura la decisione nella parte in cui, pur dichiarando, in astratto, l'ammissibilità del recesso dal contratto collettivo a tempo indeterminato, esclude, in concreto, che l'atto posto in essere dalla CRPP possa essere qualificato come recesso dal contratto collettivo del 1971, che regolava la previdenza integrativa aziendale.
Osserva che l'art. 1373 c.c. fa salve non solo le prestazioni eseguite ma anche quelle in corso di esecuzione;
rileva che l'erogazione di un trattamento pensionistico, in quanto atto esecutivo di un'obbligazione di rendita vitalizia, deve intendersi "prestazione in corso di esecuzione", sulla quale, dunque, neppure il recesso dal contratto che genera tale obbligazione può produrre effetti.
Assume che la sentenza incorre nel vizio di motivazione laddove non tiene conto del fatto che il recesso, di per sè, non presuppone la stipulazione di un nuovo vincolo;
laddove esclude l'applicabilità del recesso agli emolumenti aggiuntivi, accessori ed eventuali, in corrispondenza alle eventuali variazioni dei trattamenti retributivi del pari grado in servizio, così erroneamente escludendo l'efficacia del recesso in relazione a prestazioni future ed oltretutto incerte, quali quelle perequative delle pensioni integrative in corso;
laddove non spiega perché ha ritenuto che tali emolumenti aggiuntivi, eventuali facciano parte di un diritto acquisito.
Con il secondo motivo, denunciando violazione del "principio generale dell'ordinamento, che attribuisce al giudice il potere di qualificazione giuridica degli atti e rapporti controversi", nonché dell'art. 112 c.p.c e vizio di motivazione, la difesa della banca lamenta che il Tribunale, dopo avere escluso, sia pure in maniera censurabile, che la lettera del 25 maggio 1994, dalla CRPP qualificato come disdetta o recesso, integrasse un vero e proprio recesso, ha poi rifiutato, di fatto, di valutare se l'atto espresso con la lettera potesse essere ricondotto al dettato dell'art. 15, comma 5, del regolamento FIP ("I suddetti miglioramenti saranno applicati - con la stessa decorrenza - non oltre sei mesi rispetto alla data di stipulazione degli accordi nazionali, salvo il caso in cui, con un preavviso di tre mesi, il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio, a suo giudizio insindacabile, in relazione alla possibilità dell'Azienda, abbia stabilito di non applicare (totalmente o parzialmente) le variazioni in questione"). Sostiene che la motivazione addotta dal Tribunale sul punto - che la CRPP aveva fatto riferimento, nei suoi atti, a rimedi contrattuali generali di tipo caducatorio, non già conservativo, mentre il meccanismo di cui all'art. 15 rappresenta un rimedio interno al regolamento, di natura conservativa dell'accordo - è contraddittoria, in quanto, una volta escluso l'esercizio di un "potere di caducazione", avrebbe dovuto accertarsi l'esercizio del "potere di modifica".
Con il terzo, articolato motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1369 e 1324 c.c., nonché vizio di motivazione, la difesa della CRPP, riportato il testo della lettera 25 maggio 1994, assume che il Tribunale, nell'escludere la limitazione del recesso al comma 5 dell'art. 15, non ha tenuto conto che, accanto alla disdetta c.d. modificativa, sussiste anche la disdetta estintiva, che, anzi, è quella normale;
che non ha tenuto conto che, nella lettera, al termine "disdetta" si accompagna una clausola limitativa, atteso che la disdetta viene intimata non in forma secca, ma con esplicito riferimento alla conservazione degli effetti "del Fondo medesimo unicamente per coloro che alla data della cessazione degli effetti dello stesso (sei mesi dalla ricezione della presente) abbiano già maturato tutti i requisiti previsti per il diritto alla prestazione". Rileva, ancora, che la formula che chiude la lettera, con l'auspicio che il buon esito della trattativa con le OO.SS. entro il termine del 30 giugno 1994 "possa evitare gli effetti della presente", rende evidente come la lettera non escludesse affatto una soluzione "pattizia", ma questa considerasse in alternativa alla soluzione "caducatoria".
Sostiene che, tra le interpretazioni possibili, non vi era solo quella cui, di fatto, è pervenuta la sentenza, ma anche, in ipotesi, "quella della configurazione di detto atto come recesso sottoposto alla condizione sospensiva di un accordo modificativo da concludere entro un prestabilito termine".
Assume che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che destinatari del FIP non sono solo gli iscritti pensionati, ma anche gli iscritti ancora in servizio, e che la "disdetta", se non ha pregiudicato i diritti dei pensionati, ha però pienamente coinvolto la posizione dei dipendenti in servizio;
che già nel 1983 il Regolamento FIP del 1971 era stato disdettato con le stesse modalità; che nelle lettere del 1995 e del 3 dicembre 1996 si dà per scontata l'intervenuta disdetta e l'autonomia di tale atto rispetto alle successive trattative, poi sfociate nell'accordo del 1996; che il Tribunale, pur dando atto, a pag. 4 che la CRPP aveva deciso, nel marzo 1995, di corrispondere a tutti i pensionati un acconto provvisorio mensile, a pag. 9 afferma, contraddittoriamente, che durante il periodo intermedio la banca aveva continuato ad applicare la normativa del FIP 71, comprensiva del meccanismo di adeguamento.
Critica, ancora, la interpretazione che la sentenza ha dato dell'art. 15, comma 5, del Regolamento FIP del 1971, ritenendolo un rimedio pattizio, mentre si tratta di una facoltà di iniziativa unilaterale. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2074 c.c. e vizio di motivazione, la difesa della banca assume che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la CRPP abbia continuato ad applicare la normativa del FIP 71 per effetto della "ultrattività del contratto disdettato, riconducibile sia al principio disdettato che all'espressa dichiarazione in tal senso della CRPP". Rileva che l'art. 2074 c.c. detta un principio valevole solo per i contratti collettivi corporativi, e non per quelli di diritto comune, sicché la sentenza ha regolato la fattispecie sulla base di una normativa che non le è propria;
ne' ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto l'esistenza di un principio generale di ultrattività.
Con il quinto motivo la difesa della banca denuncia violazione degli artt. 2069, 1362 e 1363 c.c., in relazione all'accordo collettivo stipulato il 25 novembre 1996, nonché vizio di motivazione. Assume che il principio, secondo il quale le OO.SS. non hanno potere rappresentativo nei confronti dei pensionati, non è affermato con carattere di assolutezza in giurisprudenza;
che non si è tenuto conto della peculiarità dell'accordo collettivo in questione, appartenente alla categoria degli accordi di previdenza complementare, specificamente destinati alla tutela dei lavoratori pensionati;
che il vizio è più palese per quanto riguarda la posizione dell'ex dipendente GN, che era ancora in servizio sia all'epoca della "disdetta" del 1994 che alla data di stipula dell'accordo del 1996; che il GN aveva revocato il mandato alla O.S. di appartenenza, firmataria di quest'ultimo accordo, solo il 16 gennaio 1997; che detto accordo è stato erroneamente ritenuto solo un'ipotesi di accordo per la esclusiva considerazione della sua intestazione, mentre il testo del documento contiene espressioni, non valutate dal Tribunale, evocative di un accordo di immediata vigenza. Il Tribunale, poi, non avrebbe tenuto conto del comportamento delle parti posteriore alla conclusione dell'accordo del novembre 1996, e, in particolare, del connesso accordo 18 dicembre 1996 (nella cui premessa si fa riferimento all'accordo sottoscritto in data 25 novembre 1996) e della lettera di revoca del mandato all'O.S. di appartenenza, nella quale il GN contesta "il contenuto del nuovo testo di accordo sottoscritto il 25 novembre 1996...", accordo che, dunque, egli dà per concluso.
Con il sesto motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione degli artt. 1467 e 1499 c.c. e degli artt. 112, 156 e 157 c.p.c., nonché vizio di motivazione.
Assume che il Tribunale ha errato nel respingere la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, avanzata in via subordinata.
Critica le ragioni esposte dai giudici di appello a sostegno di tale decisione.
Con il settimo motivo, denunciando violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 59, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la difesa della ricorrente critica quella parte della sentenza che ha ritenuto non applicabile alla fattispecie lo jus superveniens costituito dal citato art. 59. Assume che tra le forme pensionistiche di cui ai commi richiamati dalla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 59 figurano anche (comma 3) "le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ... al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124..." (tra le quali rientra il FIP in riferimento).
Con l'ottavo ed ultimo motivo la difesa della banca, premesso che il ET aveva così pronunciato: " ... dichiara il diritto degli altri ricorrenti all'applicazione in loro favore di quanto previsto dall'art. 15 del contratto collettivo 30 novembre 1971 -", e ricordato che l'art. 15 prevedeva, originariamente, due tipi di perequazione (quella di collegamento alla dinamica salariale (4^ comma) e, nel terzo comma, quella di collegamento al costo della vita), deduce che, dopo la sentenza di appello, sostanzialmente confermativa di quella di primo grado, i pensionati hanno inopinatamente preteso l'applicazione dell'adeguamento al costo della vita (non più applicato dall'epoca della eliminazione della c.d. scala mobile).
Rileva che la domanda proposta dai pensionati riguardava solo la c.d. clausola oro, e che in tal senso deve interpretarsi il dispositivo delle sentenze di merito. Chiede, quindi, che questa Corte chiarisca, in forza dell'art. 384 c.p.c., che il dispositivo delle sentenze di merito, letto in funzione degli atti introduttivi, si riferisce unicamente al 4^ comma dell'art. 15 del regolamento FIP del 1971, e non al terzo comma, che era da tempo decaduto ed inattuato. In ipotesi, ove la Corte ritenga di non poter intervenire ex art. 384, denuncia una omissione dei giudici di appello, che non avrebbero deciso in ordine al contenuto dell'art. 15 in oggetto, contenuto che doveva essere dichiarato privo del suo terzo comma.
I primi cinque motivi di ricorso sono infondati alla luce dell'orientamento di questa Corte in materia di conseguenze del recesso da accordi aziendali di previdenza integrativa. Con sentenza n. 6427 del 1^ luglio 1998 è stato riaffermato che, se pure il recesso unilaterale del datore di lavoro da un accordo collettivo aziendale istitutivo di un fondo di previdenza integrativa è ammissibile, secondo i principi generali che regolano l'estinzione dei rapporti di durata a tempo indeterminato, "esso, tuttavia, non solo trova un ostacolo insuperabile (salvo specifico assenso degli interessati) nei diritti 'quesiti' dei lavoratori - al pari delle modifiche 'in peius' delle condizioni contrattuali di trattamento precedentemente in vigore - ma deve altresì rispettare la garanzia normativa di cui all'art. 2117 cod. civ. Ne consegue che il recesso in oggetto non soltanto non può influire ne' sulla posizione di coloro che, avendo maturato i requisiti ed esercitato il diritto, hanno ormai conseguito il previsto trattamento pensionistico aziendale ne' sulla posizione di coloro che hanno maturato i requisiti per un trattamento pensionistico ma non hanno ancorai esercitato il relativo diritto previo il proprio collocamento a riposo (posizioni entrambe riconducibili alla nozione di diritti 'quesitì), ma non può avere effetto neppure sulla posizione di coloro che, pur non avendo maturato i requisiti per il trattamento aziendale, sono parte della fattispecie a formazione progressiva, costitutiva di capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di tutti gli iscritti al fondo, ai sensi del citato art. 2117". Alla luce di tale principio, che il Collegio condivide e riafferma, risultano irrilevanti le censure contenute nei primi cinque motivi e dirette, sostanzialmente, tutte a criticare la ritenuta esclusione di un recesso sottoposto a condizione, la ritenuta inapplicabilità del nuovo accordo (o ipotesi di accordo) ai resistenti, la pretesa erroneità di una ultrattività estranea alla fattispecie. Il Tribunale ha, poi, congruamente motivato in ordine alla ritenuta identità delle obbligazioni assunte dalla Cassa con il trattamento pensionistico integrativo, osservando che gli elementi fissi e quelli variabili costituiscono parti di un'unica prestazione fin dall'inizio determinata (o determinabile in base a criteri e dati certi). La motivazione è corretta, atteso che la incertezza dell'evento futuro non può certo autorizzare il soggetto obbligato ad erogare una determinata prestazione, al realizzarsi della condizione (perché di questo si tratta), a recedere unilateralmente dall'obbligazione validamente assunta.
Il Tribunale, ancora, non ha affatto rinunciato all'esercizio del suo potere di qualificare gli atti e rapporti controversi, ma ha invece puntualmente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto, fra l'altro, che la CRPP non avesse inteso dar corso al rimedio di cui all'art. 15, quinto comma, del regolamento, spiegando che "tutto il comportamento della CRPP, evidenziato nella corrispondenza prodotta e rimarcato dalla stessa appellante, è stato improntato alla ricerca di dialogo nei confronti delle OO.SS. al fine di modificare il Regolamento, mantenendo in vita il FIP nelle sue strutture portanti". Va qui ribadito il difetto di interesse della Cassa a sostenere la mancata valutazione della sussistenza, nella lettera del 25 maggio 1994, di una disdetta sottoposta a clausola limitativa, atteso che la difesa della ricorrente ammette espressamente, a pag. 27 del ricorso, che la "disdetta" in questione non ha pregiudicato i diritti dei pensionati, per effetto della disposizione secondo la quale "resta confermata la validità del Fondo medesimo per coloro che, alla data di cessazione degli effetti dello stesso (sei mesi dalla ricezione della presente), abbiano già maturato tutti i requisiti previsti per il diritto alle prestazioni".
Se la clausola abbia, invece, la natura di valido recesso nei confronti di coloro che tali requisiti non avevano maturato, è questione estranea alla presente controversia, nella quale non si contesta che tutte le controparti avessero all'epoca maturato i requisiti per aver diritto alle prestazioni (e tutte, ad eccezione del signor GN, erano già titolari del trattamento di pensione). Quanto alla esclusione dell'esercizio del più limitato potere di cui all'art. 15, comma 5, del regolamento del FIP 71 (tesi, peraltro, in evidente contrasto con quella del carattere di disdetta o recesso riguardante l'intero accordo costitutivo del FIP), la motivazione del Tribunale, sul punto, è completa e corretta.
I giudici di appello hanno, infatti, rilevato che la lettera 25 maggio 1994 menziona la disdetta e la risoluzione per eccessiva onerosità, facendo riferimento a "rimedi contrattuali generali", del tutto diversi rispetto al rimedio "pattizio" (nell'evidente senso di rimedio concordato fra le parti, anche se di iniziativa unilaterale) di cui al citato comma 5; che tale rimedio presuppone la stipulazione di un accordo nazionale per il personale in servizio e comporta la comunicazione, entro i sei mesi successivi, della volontà di non applicare al personale in pensione le variazioni in questione, elementi del tutto assenti nella fattispecie.
La motivazione, ripetesi, è esauriente e corretta, ne' vengono mosse pertinenti censure alla interpretazione data, secondo le parole usate nella citata lettera, così come non viene contestata la ritenuta insussistenza degli elementi necessari per l'esercizio del potere, da parte del consiglio di amministrazione, di non applicare ai pensionati i miglioramenti retributivi derivanti al personale in servizio da un determinato accordo nazionale.
Il sesto motivo, relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, è anch'esso infondato.
Il Tribunale ha osservato che la critica, nell'atto di appello, alla parte della sentenza di primo grado che aveva rigettato tale domanda per la ritenuta aleatorietà del regolamento del FIP, non è stata seguita da alcuna domanda. Ed ha poi osservato che una risoluzione del contratto ex art. 1467 cod. civ. è ammissibile se non vi sono altri mezzi per rimediare ad una eccessiva onerosità sopravvenuta, mentre, nella fattispecie, tale mezzo vi era (il meccanismo di cui all'art. 15, comma 5, del regolamento FIP 71).
Entrambe le motivazioni, che autonomamente sorreggono la decisione sul punto, sono corrette;
ne' la dedotta (pag. 38 del ricorso) sottoposizione dell'azione di risoluzione alla condizione del mancato avvio (entro un determinato termine) di una trattativa sindacale per la modifica del Regolamento FIP vale a superare le argomentazioni dei giudici di appello sulla questione;
semmai tale deduzione difensiva potrebbe, invece, nell'ottica della ricorrente, dimostrare che, attesi l'avvio e la conclusione delle trattative sindacali, la domanda di risoluzione non è stata più proposta.
li settimo motivo, invece, è fondato.
L'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), dispone al quarto comma: "A decorrere dal 1^ gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1^ gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria". Il riferimento alle prestazioni pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la applicabilità della disposizione anche ai regimi aziendali integrativi, atteso che il terzo comma fa espresso riferimento a "tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 ......"
Il decreto legislativo n. 357 del 1990 regola la previdenza complementare del settore creditizio, eliminando i regimi pensionistici esclusivi di alcuni istituti di credito di diritto pubblico, mentre il decreto n. 124 del 1993 ha disciplinato le forme pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico, statuendo, fra l'altro, con il comma 8 quinqiues dell'art. 18 (come modificato dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 335), che l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 21 ottobre 1992, n. 421, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
Tale ultima disposizione è stata ritenuta applicabile anche alle prestazioni delle forme previdenziali aziendali istituite con contratti collettivi che, senza esonerare dall'assicurazione obbligatoria, assicurano (tra l'altro) trattamenti anticipati rispetto a quest'ultima (Cass., 24 maggio 2000 n. 6839, nella controversia che vedeva come ricorrente il Mediocredito Fondiario Centroitalia s.p.a.).
Ne consegue che anche il comma 4 dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997 deve trovare applicazione nei confronti delle citate forme previdenziali aziendali, tra le quali rientra sicuramente il FIP 71 di cui si discute.
Erroneamente, pertanto, il Tribunale di Pistoia non ha applicato, quale jus superveniens, tale disposizione, che comporta l'aumento delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con la soppressione, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, di diversi meccanismi di adeguamento. Nè tale estensione autorizza dubbi di legittimità costituzionale, atteso che essa si inquadra nella scelta del legislatore di armonizzare i regimi previdenziali complementari preesistenti al d. leg.vo n. 124/1993 con ì regimi di previdenza complementare di nuova costituzione, tenendo conto delle innovazioni apportate al regime pensionistico di base.
A tale interpretazione non sono di ostacolo ne' il fatto che la legge n. 449 del 1997 sia intitolata "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", ne' il fatto che il comma 5 disponga che "le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti ed amministrazioni presso i quali operano le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi".
Il comma 5 ha l'evidente scopo di ribadire l'applicazione generale dei commi precedenti, ed è in essi che vanno individuati i soggetti destinatari delle modifiche ai trattamenti pensionistici integrativi. L'ottavo motivo, infine, è chiaramente inammissibile, atteso che con esso si propone una censura avverso la sentenza di primo grado che non si dichiara proposta in appello (e non è stata trattata, quindi, dal Tribunale).
Non è questa la sede per censurare una prospettata azione stragiudiziale dei pensionati, che si assume non fondata sulle ragioni avanzate nel ricorso introduttivo ed accolte dal ET nella sentenza confermata in appello (con la declaratoria del diritto "all'applicazione ... di quanto previsto dall'art. 15 del contratto collettivo 30.11.71 e conseguente inefficacia nei loro confronti dell'accordo 2.5.11.96"; e la conseguente condanna "a corrispondere a ciascun ricorrente le somme indicate nei ricorsi riuniti e quelle ulteriormente maturate e maturande... ").
In conclusione, va accolto il settimo motivo, mentre vanno rigettati gli altri.
La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Firenze. Il giudice di rinvio, al quale si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, applicherà lo jus superveniens costituito dall'art. 59, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2002