CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2023, n. 16966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16966 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/10/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG Alessadro Cimmino che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 5 Num. 16966 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2014 (depositata il 25 luglio 2022), la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 10 gennaio 2013, rigettava l'istanza avanzata da IG EL di riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle condanne pronunciate a suo carico dalla Corte di appello di Napoli, dal Tribunale di Salerno e dalla Corte di appello di Salerno. Il vincolo era stato riconosciuto dal Gip del Tribunale di Napoli con ordinanza del 31 gennaio 2012, ma tale provvedimento era stato, appunto, annullato da questa Corte di legittimità, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, perché la competenza a decidere sull'istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. dal EL era la Corte di appello di Napoli, avendo, questa, pronunciato l'ultima sentenza divenuta definitiva a carico del prevenuto. 1.1. La Corte territoriale, in sede di rinvio, aveva negato il vincolo, con succinta motivazione, osservando come "il non eccessivo lasso di tempo intercorso fra i tre episodi delittuosi .. e l'identità del fine di lucro perseguito dal EL non consentono di ritenere che i singoli episodi siano progettati sin dalla commissione del primo .. lo stesso dicasi per l'identità delle persone coinvolte, che tra l'altro non è vera per tutti tre i fatti". 2. Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 81 cpv cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in riferimento all'omesso esame delle circostanze dalle quali avrebbe dovuto dedursi l'identità del disegno criminoso fra i fatti ascritti al ricorrente. La Corte di merito aveva negato la continuazione pur ritenendo non eccessivo il lasso di tempo intercorso fra i fatti giudicati con le diverse sentenze. Non si era poi tenuto conto del fatto che i delitti in questione erano stati dal EL consumati sempre in concorso con i medesimi computati ed erano stati realizzati con modalità simili. Tutti poi erano connotati dalla medesima indole, l'aggressione dell'altrui patrimonio. Erano stati poi tutti commessi in un periodo particolare per l'istante, quando aveva appena perduto il coniuge ed aveva dovuto provvedere, da solo, al sostentamento dei due figli minori, affetti entrambi da gravi patologie. 1 In subordine, si era poi insistito sul riconoscimento del vincolo quantomeno fra le due rapine commesse a meno di un mese di distanza (di cui alle sentenze della Corte di appello di Salerno del 11 marzo 2008 e del Tribunale di Salerno del 30 giugno 2008), considerando anche che, ai coimputati del EL separatamente giudicati, era stato, invece, riconosciuto il vincolo previsto dall'art. 81 cpv cod. pen. nel corso del giudizio di merito. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Alessandro Cimmino, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento. 1. La motivazione con la quale la Corte d'appello ha rigettato l'istanza promossa ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. è, con tutta evidenza, gravemente contraddittoria. Si è rilevata, infatti, la ridotta distanza temporale fra le condotte oggetto delle diverse sentenze e la identità del fine di lucro che le aveva connotate per poi apoditticamente negare il vincolo della continuazione fra le medesime. Priva di concreti dettagli è poi anche l'affermazione secondo cui il prevenuto avrebbe sì commesso i fatti per cui era stato processato in concorso con i medesimi coimputati salvo poi affermare che quel dato non in tutti i casi rispondeva al vero. 2. L' ordinanza impugnata va pertanto annullata per l'evidente difetto di motivazione, dovendosi ricordare che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
P.Q.M.
2 Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso, in Roma il 1 marzo 2023.
lette le conclusioni del PG Alessadro Cimmino che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 5 Num. 16966 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2014 (depositata il 25 luglio 2022), la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 10 gennaio 2013, rigettava l'istanza avanzata da IG EL di riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle condanne pronunciate a suo carico dalla Corte di appello di Napoli, dal Tribunale di Salerno e dalla Corte di appello di Salerno. Il vincolo era stato riconosciuto dal Gip del Tribunale di Napoli con ordinanza del 31 gennaio 2012, ma tale provvedimento era stato, appunto, annullato da questa Corte di legittimità, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, perché la competenza a decidere sull'istanza avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. dal EL era la Corte di appello di Napoli, avendo, questa, pronunciato l'ultima sentenza divenuta definitiva a carico del prevenuto. 1.1. La Corte territoriale, in sede di rinvio, aveva negato il vincolo, con succinta motivazione, osservando come "il non eccessivo lasso di tempo intercorso fra i tre episodi delittuosi .. e l'identità del fine di lucro perseguito dal EL non consentono di ritenere che i singoli episodi siano progettati sin dalla commissione del primo .. lo stesso dicasi per l'identità delle persone coinvolte, che tra l'altro non è vera per tutti tre i fatti". 2. Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 81 cpv cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in riferimento all'omesso esame delle circostanze dalle quali avrebbe dovuto dedursi l'identità del disegno criminoso fra i fatti ascritti al ricorrente. La Corte di merito aveva negato la continuazione pur ritenendo non eccessivo il lasso di tempo intercorso fra i fatti giudicati con le diverse sentenze. Non si era poi tenuto conto del fatto che i delitti in questione erano stati dal EL consumati sempre in concorso con i medesimi computati ed erano stati realizzati con modalità simili. Tutti poi erano connotati dalla medesima indole, l'aggressione dell'altrui patrimonio. Erano stati poi tutti commessi in un periodo particolare per l'istante, quando aveva appena perduto il coniuge ed aveva dovuto provvedere, da solo, al sostentamento dei due figli minori, affetti entrambi da gravi patologie. 1 In subordine, si era poi insistito sul riconoscimento del vincolo quantomeno fra le due rapine commesse a meno di un mese di distanza (di cui alle sentenze della Corte di appello di Salerno del 11 marzo 2008 e del Tribunale di Salerno del 30 giugno 2008), considerando anche che, ai coimputati del EL separatamente giudicati, era stato, invece, riconosciuto il vincolo previsto dall'art. 81 cpv cod. pen. nel corso del giudizio di merito. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Alessandro Cimmino, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento. 1. La motivazione con la quale la Corte d'appello ha rigettato l'istanza promossa ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. è, con tutta evidenza, gravemente contraddittoria. Si è rilevata, infatti, la ridotta distanza temporale fra le condotte oggetto delle diverse sentenze e la identità del fine di lucro che le aveva connotate per poi apoditticamente negare il vincolo della continuazione fra le medesime. Priva di concreti dettagli è poi anche l'affermazione secondo cui il prevenuto avrebbe sì commesso i fatti per cui era stato processato in concorso con i medesimi coimputati salvo poi affermare che quel dato non in tutti i casi rispondeva al vero. 2. L' ordinanza impugnata va pertanto annullata per l'evidente difetto di motivazione, dovendosi ricordare che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
P.Q.M.
2 Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso, in Roma il 1 marzo 2023.