CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/07/2023, n. 32580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32580 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA nel procedimento a carico di: NE LU nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di IMPERIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo, con requisitoria del 29 marzo 2023, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre ON, con memoria dell'Il aprile 2023 e, quindi, con ulteriore atto del 21 aprile 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32580 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 ottobre 2022, il Tribunale di Imperia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CA ON in ordine al reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché estinto per intervenuta prescrizione. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Genova propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice di merito errato nella qualificazione giuridica della condotta, consistita nel porto in luogo pubblico di un fucile da caccia per ragioni diverse da quelle venatorie, indicate nell'autorizzazione rilasciata in favore del proprietario dell'arma. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 29 marzo 2023, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre ON, con memoria dell'Il aprile 2023 e, quindi, con ulteriore atto del 21 aprile 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. In fatto, si contesta a CA ON di avere portato in luogo pubblico, il 13 luglio 2017, il fucile a pompa marca Akkar, calibro 12 — in relazione al quale gli era stata rilasciata licenza ad esclusivo uso venatorio — per finalità diverse da quelle indicate nell'atto autorizzatorio. Il Tribunale di Imperia, in adesione alla prospettazione del pubblico ministero, ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, così pervenendo ad una conclusione non condivisibile. Sul punto, l'indirizzo ermeneutico — espresso, tra le altre da Sez. 3, n. 14749 del 20/01/2016, Mereu, Rv. 266391; Sez. 1, n. 8838 del 08/01/2010, Curridori, Rv. 246379; Sez. 1, n. 19771 del 24/04/2007, Franchina, Rv. 240376 — che stimava l'irrilevanza penale di condotte del tipo di quella ascritta a ON, eventualmente sanzionabili sul piano amministrativo è stato, infatti, da tempo abbandonato in favore di altro orientamento che, pure da tempo presente nella produzione della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 5445 del 15/04/1993, Iachino, Rv. 195379; Sez. 1, n. 1209 del 08/03/1991, Chiappetta, Rv. 187963; Sez. 1, n. 13192 del 29/03/1990, Valtriani, Rv. 2 185469), si è definitivamente affermato nell'ultimo lustro, trovando espressione, tra le altre, in Sez. 5, n. 28320 del 12/04/2019, Bronzollino, Rv. 276134, nonché in Sez. 1, n. 45950 del 03/07/2019, Di Lello, non massimata). Secondo quest'ultimo filone interpretativo, che il Collegio intende mutuare, la concreta ed effettiva destinazione dell'arma a scopi diversi dall'uso sportivo rende penalmente illecito il porto. Al riguardo, occorre, invero, muovere dalla premessa che il nostro ordinamento non riconosce come diritto soggettivo pubblico la possibilità per il cittadino di portare un'arma da fuoco fuori dalla propria abitazione e che, al contrario, il porto delle armi — in difetto dello specifico provvedimento della autorità di pubblica sicurezza che, ai sensi dell'art. 42, r.d. 18/06/1931, n. 773, lo consenta — è in generale vietato e costituisce condotta illecita. Ne discende che il rilascio della licenza integra il fatto costitutivo del diritto, per il suo titolare, di portare fuori dalla propria abitazione un'arma, a seconda dei casi, per difesa personale, per uso sportivo o per le altre attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Per contro, apodittico appare l'assunto secondo cui le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli devono ritenersi penalmente irrilevanti: il porto realizzato al di fuori dell'ambito consentito dal provvedimento amministrativo che lo permette per la specifica finalità stabilita non può che essere ritenuto illegale, sì da imporre l'applicazione del generale di divieto, che rende la condotta illecita ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895. 3. Dal precedente rilievo deriva l'apprezzamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato - con il quale è stata dichiarata l'estinzione del reato in virtù dell'applicazione del termine di prescrizione conseguente alla qualificazione giuridica della condotta che si è detto essere erronea anziché di quello, più ampio, proprio della fattispecie delittuosa - che ne impone, in conclusione, l'annullamento, con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Genova. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. Così deciso il 27/04/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo, con requisitoria del 29 marzo 2023, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre ON, con memoria dell'Il aprile 2023 e, quindi, con ulteriore atto del 21 aprile 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32580 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 ottobre 2022, il Tribunale di Imperia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CA ON in ordine al reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché estinto per intervenuta prescrizione. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Genova propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice di merito errato nella qualificazione giuridica della condotta, consistita nel porto in luogo pubblico di un fucile da caccia per ragioni diverse da quelle venatorie, indicate nell'autorizzazione rilasciata in favore del proprietario dell'arma. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 29 marzo 2023, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre ON, con memoria dell'Il aprile 2023 e, quindi, con ulteriore atto del 21 aprile 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. In fatto, si contesta a CA ON di avere portato in luogo pubblico, il 13 luglio 2017, il fucile a pompa marca Akkar, calibro 12 — in relazione al quale gli era stata rilasciata licenza ad esclusivo uso venatorio — per finalità diverse da quelle indicate nell'atto autorizzatorio. Il Tribunale di Imperia, in adesione alla prospettazione del pubblico ministero, ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, così pervenendo ad una conclusione non condivisibile. Sul punto, l'indirizzo ermeneutico — espresso, tra le altre da Sez. 3, n. 14749 del 20/01/2016, Mereu, Rv. 266391; Sez. 1, n. 8838 del 08/01/2010, Curridori, Rv. 246379; Sez. 1, n. 19771 del 24/04/2007, Franchina, Rv. 240376 — che stimava l'irrilevanza penale di condotte del tipo di quella ascritta a ON, eventualmente sanzionabili sul piano amministrativo è stato, infatti, da tempo abbandonato in favore di altro orientamento che, pure da tempo presente nella produzione della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 5445 del 15/04/1993, Iachino, Rv. 195379; Sez. 1, n. 1209 del 08/03/1991, Chiappetta, Rv. 187963; Sez. 1, n. 13192 del 29/03/1990, Valtriani, Rv. 2 185469), si è definitivamente affermato nell'ultimo lustro, trovando espressione, tra le altre, in Sez. 5, n. 28320 del 12/04/2019, Bronzollino, Rv. 276134, nonché in Sez. 1, n. 45950 del 03/07/2019, Di Lello, non massimata). Secondo quest'ultimo filone interpretativo, che il Collegio intende mutuare, la concreta ed effettiva destinazione dell'arma a scopi diversi dall'uso sportivo rende penalmente illecito il porto. Al riguardo, occorre, invero, muovere dalla premessa che il nostro ordinamento non riconosce come diritto soggettivo pubblico la possibilità per il cittadino di portare un'arma da fuoco fuori dalla propria abitazione e che, al contrario, il porto delle armi — in difetto dello specifico provvedimento della autorità di pubblica sicurezza che, ai sensi dell'art. 42, r.d. 18/06/1931, n. 773, lo consenta — è in generale vietato e costituisce condotta illecita. Ne discende che il rilascio della licenza integra il fatto costitutivo del diritto, per il suo titolare, di portare fuori dalla propria abitazione un'arma, a seconda dei casi, per difesa personale, per uso sportivo o per le altre attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Per contro, apodittico appare l'assunto secondo cui le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli devono ritenersi penalmente irrilevanti: il porto realizzato al di fuori dell'ambito consentito dal provvedimento amministrativo che lo permette per la specifica finalità stabilita non può che essere ritenuto illegale, sì da imporre l'applicazione del generale di divieto, che rende la condotta illecita ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895. 3. Dal precedente rilievo deriva l'apprezzamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato - con il quale è stata dichiarata l'estinzione del reato in virtù dell'applicazione del termine di prescrizione conseguente alla qualificazione giuridica della condotta che si è detto essere erronea anziché di quello, più ampio, proprio della fattispecie delittuosa - che ne impone, in conclusione, l'annullamento, con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Genova. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. Così deciso il 27/04/2023.