TAR Roma, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 4804
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Sentenza breve 16 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Nullità della procura alle liti per vizio di forma

    La procura alle liti, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana. Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g) c.p.a., il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. Ai sensi dell’art. 83 c.p.c., la procura speciale deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, o apposta in calce o a margine dell’atto difensivo con autografia della sottoscrizione certificata dal difensore. Nel caso di specie, la firma della procura non risulta validamente autenticata o certificata, né vi è stato accertamento dell’identità di chi l’ha sottoscritta. L’autenticazione della firma del legale, per produrre effetti processuali, deve aver luogo entro il territorio della Repubblica. Il documento notarile apostillato non sana il vizio, limitandosi a certificare la conformità all’originale ma non l’identità del sottoscrittore. La sottoscrizione della procura risultante in atti non è sufficiente a soddisfare i requisiti dell’autenticazione, il che comporta la carenza di un elemento fattuale giuridicamente qualificabile come sottoscrizione del ricorso. Il difetto di sottoscrizione dell’atto introduttivo impedisce di collegare giuridicamente l’atto ad un ricorrente, ostando ad una pronuncia sul merito e determinando la nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a) c.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 4804
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4804
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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