CASS
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 10476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10476 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LI ES nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 5 novembre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA NI IN;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituta Procuratrice generale UR ON che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’avv. IA Teresa Santoro che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria l’1 settembre 2025 con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RA LL nella veste di indiziato per il delitto di partecipazione alla associazione mafiosa ‘ndranghetista denominata cosca OM e per due episodi di estorsione e tentata estorsione, aggravati entrambi dal metodo e dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10476 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/03/2026 2 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato tramite atto redatto dall'avv. IA Teresa Santoro, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1 Violazione dell'art. 273 codice di rito e 629 cod. pen. poiché i giudici non hanno correttamente applicato le norme che regolano il concorso di persone nel reato e la fattispecie estorsiva e hanno disatteso le censure formulate con la memoria depositata in udienza in relazione all’episodio estorsivo contestato al capo 11 della rubrica. Osserva il ricorrente che la decisione del Tribunale si fonda sulla registrazione di una conversazione in cui OM chiedeva al nipote LL di fissare un appuntamento con tale OL LÀ, esplicitando al LL l'intenzione di convocare l’imprenditore per fargli presente che avrebbe dovuto “mettersi a posto” con i rappresentanti della locale di Rosarno. Rileva la difesa che, tuttavia, manca la prova indiziaria che OM abbia poi effettivamente avanzato detta richiesta estorsiva al LÀ e gli abbia intimato il pagamento di somme di denaro quale tangente per proseguire i lavori indicati in rubrica. 2.2. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui al capo 11, poiché il contenuto del colloquio tra l'imprenditore LÀ e OM non è stato registrato e non si ha contezza del tenore della conversazione. Il ricorrente deduce che il tenore della conversazione sarebbe stato travisato, poiché LL si è limitato a rintracciare LÀ e a convocarlo in nome del OM, senza tuttavia esplicitargli le ragioni di questa richiesta, né il predetto risulta essere in contatto con i sodali di Rosarno che avevano inviato la richiesta estorsiva. 2.3. Violazione di legge in ordine all'affermazione di gravità indiziaria per il delitto di estorsione commesso in danno di MO RA, contestato al capo 32 della rubrica. Osserva il ricorrente che nel caso in esame manca la prova del nesso di correlazione tra la minaccia formulata e la richiesta di pagamento di somme di denaro all'indirizzo di MO. Ed infatti nell'incontro che sarebbe intercorso con MO, alla presenza passiva del LL, ZI aveva indirizzato delle frasi minacciose che non risultano finalizzate ad ottenere il pagamento di una tangente. Ciò nonostante, il Tribunale ha ritenuto integrata la soglia di gravità indiziaria, così anticipando la punibilità ad un momento in cui non è stato individuato l'evento del reato. 2.4 Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine agli elementi valorizzati per fondare il giudizio di gravità indiziaria per l’estorsione in danno di MO, in quanto le minacce non sono state accompagnate da alcuna richiesta di tangente e il Tribunale non considera che le minacce formulate da ZI non erano finalizzate a un ritorno economico, quanto piuttosto a riaffermare il potere criminale della cosca sulle zone di competenza, poiché MO aveva eluso la necessaria autorizzazione mafiosa prima di realizzare l'acquisto dell'appartamento. MO si è poi determinato a consegnare alla cosca OM per il tramite di LL la somma di 10.000 euro, spontaneamente e non in relazione alle minacce a lui rivolte. Il Tribunale dà atto che LL, secondo il 3 narrato di ZI, è rimasto in silenzio in tale occasione e ciononostante attribuisce rilevanza causale alla condotta inerte del prevenuto, senza spiegare in che modo la presenza dell'indagato abbia rafforzato e agevolato l'intento dello ZI, che più volte, nel raccontare l'episodio a OM, evidenziava che LL era rimasto stupito e disorientato dinanzi alla sua condotta. La difesa lamenta che con la richiesta di riesame si era evidenziata l'inefficienza causale della presenza del LL che, peraltro, non era neppure a conoscenza delle intenzioni di ZI, e quindi anche l’insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Deduce inoltre travisamento della prova nell’interpretazione delle intercettazioni ambientali, poiché il Tribunale ha sostenuto che la conversazione registrata il 18 Marzo in cui LL riferiva a OM che MO si era messo a disposizione per versare un corrispettivo alla cosca al fine di tenere per sé l'immobile, ma la frase riportata dal LL “volevo sapere io a chi devo ringraziare” è stata così interpretata, nonostante la distonia rispetto alla lettura fornita nell'ordinanza genetica. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha smembrato il testo del dialogo registrato tra IU OM e la moglie, cui il predetto raccontava la vicenda conclusasi con il permesso a MO di tenere l'appartamento acquistato, avendo questi però provveduto a sdebitarsi versando una somma pari a 10.000 euro;
avrebbe infatti omesso l'incipit della conversazione che individua il soggetto cui si riferirebbe OM;
rileva, infine, la difesa che dal complessivo tenore della conversazione non emerge che la somma versata da MO sia stata acquisita dall'odierno ricorrente. 2.5. Violazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. poiché il Tribunale non ha individuato quegli elementi di fatto di qualificata pregnanza indiziaria dai quali desumere lo stabile inserimento del ricorrente nell’organizzazione della cosca OM. Appare opportuno osservare che alla dichiarata disponibilità in favore del sodalizio che il Tribunale desume dalle intercettazioni del 7 luglio 2022 e del 23 gennaio 2023, non corrisponde una partecipazione attiva stabile e permanente da parte del LL, che intrattiene rapporti sporadici con lo zio IU OM e non ha contatti con altri pretesi accoliti del clan OM, salvo alcuni occasionali rapporti con ZI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché formula motivi generici e non consentiti, in quanto reiterano le censure formulate con il riesame, senza tener conto delle risposte ricevute, ed invocano una diversa valutazione del compendio indiziario, introducendo doglianze di merito che esulano dal sindacato di questa Corte di legittimità. Occorre invece ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di 4 colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 – 01). Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare è stato esattamente compiuto dai giudici di Reggio Calabria, che hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine alle diverse ipotesi delittuose attribuite all’indagato e poste a sostegno della misura cautelare. 1.1 Le prime due censure, relative all’episodio estorsivo in danno di LÀ sono manifestamente infondate. Il Tribunale a pagina 3 dell’ordinanza ha evidenziato che il contenuto dei dialoghi captati nei confronti del OM è assolutamente chiaro nell'individuare la ragione della convocazione al suo cospetto dell'imprenditore LÀ, tramite l’ambasciata del LL, scaturita da una richiesta estorsiva proveniente dalla cosca Pesce di Rosarno, che pretendeva dall’imprenditore di IA AU la cd. “messa a posto”, in relazione a lavori dallo stesso intrapresi in quel territorio, minacciando atti ritorsivi ai suoi danni. Il Tribunale ha correttamente spiegato che, sebbene il dialogo tra OM e LÀ non sia stato intercettato, il primo comunque spiegava al LL le ragioni della convocazione e, in seguito, operava un dettagliato resoconto dell’incontro parlando con il suo luogotenente Antonio ZI il 4 Febbraio 2023, sicchè le censure difensive circa la prova della consapevolezza della condotta estorsiva e del contenuto del dialogo da parte del LL sono generiche. 1.2 Anche la terza e la quarta censura, che criticano sotto diversi profili il giudizio di gravità indiziaria in relazione all’episodio estorsivo in danno di MO, contestato al capo 31 dell’incolpazione provvisoria, sono manifestamente infondate poiché il Tribunale ha motivatamente respinto la prospettazione alternativa offerta dalla difesa e ha correttamente tratteggiato il ruolo attivamente svolto dal LL, anche soltanto nella fase finale dell’estorsione, su incarico e autorizzazione del OM. La vicenda viene ricostruita alle pagine 11 e seguenti della ordinanza in base al tenore delle intercettazioni tra OM e RA LL e tra OM e la moglie. In particolare è emerso in modo incontestabile che MO aveva acquistato un appartamento che era destinato al figlio del OM, essendo stato in questo incoraggiato e autorizzato da LL IC, indicato con il termine di “zio Mommo”, e dal di lui figlio RA, odierno ricorrente, nipote del OM. ZI, tuttavia, 5 contattato MO e alla presenza non casuale del LL formulava una violenta reprimenda in ragione al fatto che il primo si fosse permesso di effettuare un acquisto sul territorio di IA AU senza ottenere preventivamente l'autorizzazione del OM. Nonostante le gravi minacce proferite da ZI alla presenza del LL, OM decideva di lasciare l’appartamento nel possesso del MO e questi tramite LL chiedeva a chi poteva versare una somma di denaro, in cambio della sanatoria ricevuta in relazione all'errore commesso;
lo stesso OM conferiva a LL il potere di riscuotere quanto MO avrebbe versato. E’ di tutta evidenza che la dazione di denaro da parte del MO è stata effettuata non spontaneamente, ma a seguito delle gravi minacce ricevute, che erano dirette a ribadire il potere della cosca di autorizzare preventivamente eventuali acquisti sul territorio di IA AU e di stigmatizzare il comportamento del MO, che si era permesso di comprare un appartamento, senza chiedere autorizzazione al OM. La circostanza che l'oggetto della reprimenda non fosse direttamente connesso ad una pretesa di denaro non ha rilevanza poiché, nella ricostruzione logicamente coerente offerta dal Tribunale, MO si è sentito obbligato a versare una somma di denaro a causa delle minacce subite, in cambio della ratifica del suo acquisto da parte del OM. LL interviene in diverse fasi di questa vicenda e soprattutto, dopo essere stato presente in occasione delle minacce formulate da ZI, si rende intermediario della richiesta di MO di effettuare un “ringraziamento” alla cosca e, su specifico incarico del OM, riceve il denaro, nella piena consapevolezza che si tratta di una dazione sine causa dovuta alla coercizione di stampo mafioso subita dalla persona offesa. La difesa inoltre prospetta un inesistente travisamento della prova, poiché si appunta su aspetti secondari della interpretazione del compendio indiziario offerta dal Tribunale, che non incidono sul nucleo essenziale della vicenda e sul ruolo assunto da LL. 1.3 La censura in ordine al giudizio di gravità indiziaria formulato in relazione alla partecipazione del LL al reato associativo è generica poiché non si confronta col tenore delle plurime conversazioni intercorse tra IU OM e il nipote LL RA, il quale non mancava di ribadire la propria incondizionata fedeltà e disponibilità nei confronti del congiunto e della cosca, disponibilità che trova conferma nel tenore di altre conversazioni da cui si evince che OM non ha alcuna remora a mettere il nipote a conoscenza di dinamiche interne e delle sue intenzioni e LL usufruisce del ruolo di sodale e di soggetto vicino al capo. Neppure è vero che si tratti di mere dichiarazioni verbali non accompagnate da compiti effettivi svolti nell’interesse della cosca, in quanto quantomeno nei due episodi estorsivi contestatigli, LL ha assunto un ruolo attivo, attenendosi alle prescrizioni del capocosca e intrattenendo rapporti anche con il luogotenente del OM, ZI. 6 2.2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo determinare in euro tremila in ragione del grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen. Roma 4 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA NI IN NG UT
udita la relazione svolta dal Consigliere IA NI IN;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituta Procuratrice generale UR ON che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’avv. IA Teresa Santoro che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria l’1 settembre 2025 con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RA LL nella veste di indiziato per il delitto di partecipazione alla associazione mafiosa ‘ndranghetista denominata cosca OM e per due episodi di estorsione e tentata estorsione, aggravati entrambi dal metodo e dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10476 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/03/2026 2 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato tramite atto redatto dall'avv. IA Teresa Santoro, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1 Violazione dell'art. 273 codice di rito e 629 cod. pen. poiché i giudici non hanno correttamente applicato le norme che regolano il concorso di persone nel reato e la fattispecie estorsiva e hanno disatteso le censure formulate con la memoria depositata in udienza in relazione all’episodio estorsivo contestato al capo 11 della rubrica. Osserva il ricorrente che la decisione del Tribunale si fonda sulla registrazione di una conversazione in cui OM chiedeva al nipote LL di fissare un appuntamento con tale OL LÀ, esplicitando al LL l'intenzione di convocare l’imprenditore per fargli presente che avrebbe dovuto “mettersi a posto” con i rappresentanti della locale di Rosarno. Rileva la difesa che, tuttavia, manca la prova indiziaria che OM abbia poi effettivamente avanzato detta richiesta estorsiva al LÀ e gli abbia intimato il pagamento di somme di denaro quale tangente per proseguire i lavori indicati in rubrica. 2.2. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui al capo 11, poiché il contenuto del colloquio tra l'imprenditore LÀ e OM non è stato registrato e non si ha contezza del tenore della conversazione. Il ricorrente deduce che il tenore della conversazione sarebbe stato travisato, poiché LL si è limitato a rintracciare LÀ e a convocarlo in nome del OM, senza tuttavia esplicitargli le ragioni di questa richiesta, né il predetto risulta essere in contatto con i sodali di Rosarno che avevano inviato la richiesta estorsiva. 2.3. Violazione di legge in ordine all'affermazione di gravità indiziaria per il delitto di estorsione commesso in danno di MO RA, contestato al capo 32 della rubrica. Osserva il ricorrente che nel caso in esame manca la prova del nesso di correlazione tra la minaccia formulata e la richiesta di pagamento di somme di denaro all'indirizzo di MO. Ed infatti nell'incontro che sarebbe intercorso con MO, alla presenza passiva del LL, ZI aveva indirizzato delle frasi minacciose che non risultano finalizzate ad ottenere il pagamento di una tangente. Ciò nonostante, il Tribunale ha ritenuto integrata la soglia di gravità indiziaria, così anticipando la punibilità ad un momento in cui non è stato individuato l'evento del reato. 2.4 Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine agli elementi valorizzati per fondare il giudizio di gravità indiziaria per l’estorsione in danno di MO, in quanto le minacce non sono state accompagnate da alcuna richiesta di tangente e il Tribunale non considera che le minacce formulate da ZI non erano finalizzate a un ritorno economico, quanto piuttosto a riaffermare il potere criminale della cosca sulle zone di competenza, poiché MO aveva eluso la necessaria autorizzazione mafiosa prima di realizzare l'acquisto dell'appartamento. MO si è poi determinato a consegnare alla cosca OM per il tramite di LL la somma di 10.000 euro, spontaneamente e non in relazione alle minacce a lui rivolte. Il Tribunale dà atto che LL, secondo il 3 narrato di ZI, è rimasto in silenzio in tale occasione e ciononostante attribuisce rilevanza causale alla condotta inerte del prevenuto, senza spiegare in che modo la presenza dell'indagato abbia rafforzato e agevolato l'intento dello ZI, che più volte, nel raccontare l'episodio a OM, evidenziava che LL era rimasto stupito e disorientato dinanzi alla sua condotta. La difesa lamenta che con la richiesta di riesame si era evidenziata l'inefficienza causale della presenza del LL che, peraltro, non era neppure a conoscenza delle intenzioni di ZI, e quindi anche l’insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Deduce inoltre travisamento della prova nell’interpretazione delle intercettazioni ambientali, poiché il Tribunale ha sostenuto che la conversazione registrata il 18 Marzo in cui LL riferiva a OM che MO si era messo a disposizione per versare un corrispettivo alla cosca al fine di tenere per sé l'immobile, ma la frase riportata dal LL “volevo sapere io a chi devo ringraziare” è stata così interpretata, nonostante la distonia rispetto alla lettura fornita nell'ordinanza genetica. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha smembrato il testo del dialogo registrato tra IU OM e la moglie, cui il predetto raccontava la vicenda conclusasi con il permesso a MO di tenere l'appartamento acquistato, avendo questi però provveduto a sdebitarsi versando una somma pari a 10.000 euro;
avrebbe infatti omesso l'incipit della conversazione che individua il soggetto cui si riferirebbe OM;
rileva, infine, la difesa che dal complessivo tenore della conversazione non emerge che la somma versata da MO sia stata acquisita dall'odierno ricorrente. 2.5. Violazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. poiché il Tribunale non ha individuato quegli elementi di fatto di qualificata pregnanza indiziaria dai quali desumere lo stabile inserimento del ricorrente nell’organizzazione della cosca OM. Appare opportuno osservare che alla dichiarata disponibilità in favore del sodalizio che il Tribunale desume dalle intercettazioni del 7 luglio 2022 e del 23 gennaio 2023, non corrisponde una partecipazione attiva stabile e permanente da parte del LL, che intrattiene rapporti sporadici con lo zio IU OM e non ha contatti con altri pretesi accoliti del clan OM, salvo alcuni occasionali rapporti con ZI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché formula motivi generici e non consentiti, in quanto reiterano le censure formulate con il riesame, senza tener conto delle risposte ricevute, ed invocano una diversa valutazione del compendio indiziario, introducendo doglianze di merito che esulano dal sindacato di questa Corte di legittimità. Occorre invece ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di 4 colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 – 01). Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare è stato esattamente compiuto dai giudici di Reggio Calabria, che hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine alle diverse ipotesi delittuose attribuite all’indagato e poste a sostegno della misura cautelare. 1.1 Le prime due censure, relative all’episodio estorsivo in danno di LÀ sono manifestamente infondate. Il Tribunale a pagina 3 dell’ordinanza ha evidenziato che il contenuto dei dialoghi captati nei confronti del OM è assolutamente chiaro nell'individuare la ragione della convocazione al suo cospetto dell'imprenditore LÀ, tramite l’ambasciata del LL, scaturita da una richiesta estorsiva proveniente dalla cosca Pesce di Rosarno, che pretendeva dall’imprenditore di IA AU la cd. “messa a posto”, in relazione a lavori dallo stesso intrapresi in quel territorio, minacciando atti ritorsivi ai suoi danni. Il Tribunale ha correttamente spiegato che, sebbene il dialogo tra OM e LÀ non sia stato intercettato, il primo comunque spiegava al LL le ragioni della convocazione e, in seguito, operava un dettagliato resoconto dell’incontro parlando con il suo luogotenente Antonio ZI il 4 Febbraio 2023, sicchè le censure difensive circa la prova della consapevolezza della condotta estorsiva e del contenuto del dialogo da parte del LL sono generiche. 1.2 Anche la terza e la quarta censura, che criticano sotto diversi profili il giudizio di gravità indiziaria in relazione all’episodio estorsivo in danno di MO, contestato al capo 31 dell’incolpazione provvisoria, sono manifestamente infondate poiché il Tribunale ha motivatamente respinto la prospettazione alternativa offerta dalla difesa e ha correttamente tratteggiato il ruolo attivamente svolto dal LL, anche soltanto nella fase finale dell’estorsione, su incarico e autorizzazione del OM. La vicenda viene ricostruita alle pagine 11 e seguenti della ordinanza in base al tenore delle intercettazioni tra OM e RA LL e tra OM e la moglie. In particolare è emerso in modo incontestabile che MO aveva acquistato un appartamento che era destinato al figlio del OM, essendo stato in questo incoraggiato e autorizzato da LL IC, indicato con il termine di “zio Mommo”, e dal di lui figlio RA, odierno ricorrente, nipote del OM. ZI, tuttavia, 5 contattato MO e alla presenza non casuale del LL formulava una violenta reprimenda in ragione al fatto che il primo si fosse permesso di effettuare un acquisto sul territorio di IA AU senza ottenere preventivamente l'autorizzazione del OM. Nonostante le gravi minacce proferite da ZI alla presenza del LL, OM decideva di lasciare l’appartamento nel possesso del MO e questi tramite LL chiedeva a chi poteva versare una somma di denaro, in cambio della sanatoria ricevuta in relazione all'errore commesso;
lo stesso OM conferiva a LL il potere di riscuotere quanto MO avrebbe versato. E’ di tutta evidenza che la dazione di denaro da parte del MO è stata effettuata non spontaneamente, ma a seguito delle gravi minacce ricevute, che erano dirette a ribadire il potere della cosca di autorizzare preventivamente eventuali acquisti sul territorio di IA AU e di stigmatizzare il comportamento del MO, che si era permesso di comprare un appartamento, senza chiedere autorizzazione al OM. La circostanza che l'oggetto della reprimenda non fosse direttamente connesso ad una pretesa di denaro non ha rilevanza poiché, nella ricostruzione logicamente coerente offerta dal Tribunale, MO si è sentito obbligato a versare una somma di denaro a causa delle minacce subite, in cambio della ratifica del suo acquisto da parte del OM. LL interviene in diverse fasi di questa vicenda e soprattutto, dopo essere stato presente in occasione delle minacce formulate da ZI, si rende intermediario della richiesta di MO di effettuare un “ringraziamento” alla cosca e, su specifico incarico del OM, riceve il denaro, nella piena consapevolezza che si tratta di una dazione sine causa dovuta alla coercizione di stampo mafioso subita dalla persona offesa. La difesa inoltre prospetta un inesistente travisamento della prova, poiché si appunta su aspetti secondari della interpretazione del compendio indiziario offerta dal Tribunale, che non incidono sul nucleo essenziale della vicenda e sul ruolo assunto da LL. 1.3 La censura in ordine al giudizio di gravità indiziaria formulato in relazione alla partecipazione del LL al reato associativo è generica poiché non si confronta col tenore delle plurime conversazioni intercorse tra IU OM e il nipote LL RA, il quale non mancava di ribadire la propria incondizionata fedeltà e disponibilità nei confronti del congiunto e della cosca, disponibilità che trova conferma nel tenore di altre conversazioni da cui si evince che OM non ha alcuna remora a mettere il nipote a conoscenza di dinamiche interne e delle sue intenzioni e LL usufruisce del ruolo di sodale e di soggetto vicino al capo. Neppure è vero che si tratti di mere dichiarazioni verbali non accompagnate da compiti effettivi svolti nell’interesse della cosca, in quanto quantomeno nei due episodi estorsivi contestatigli, LL ha assunto un ruolo attivo, attenendosi alle prescrizioni del capocosca e intrattenendo rapporti anche con il luogotenente del OM, ZI. 6 2.2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo determinare in euro tremila in ragione del grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen. Roma 4 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA NI IN NG UT