Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 10476
CASS
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 273 codice di rito e 629 cod. pen. per errata applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato e sulla fattispecie estorsiva

    Il Tribunale ha correttamente evidenziato la chiara individuazione della ragione della convocazione di LÀ tramite LL, scaturita da una richiesta estorsiva della cosca Pesce di Rosarno. La difesa ha formulato censure generiche circa la prova della consapevolezza e del contenuto del dialogo da parte di LL.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al giudizio di gravità indiziaria per il reato di cui al capo 11

    Il Tribunale ha correttamente spiegato che, sebbene il dialogo tra OM e LÀ non sia stato intercettato, OM ha spiegato le ragioni della convocazione a LL e successivamente ha fornito un resoconto dettagliato a ZI. Le censure difensive sono generiche.

  • Rigettato
    Violazione di legge in ordine all'affermazione di gravità indiziaria per il delitto di estorsione commesso in danno di MO RA, contestato al capo 32 della rubrica

    Il Tribunale ha motivatamente respinto la prospettazione alternativa della difesa e ha correttamente tratteggiato il ruolo attivo di LL, anche nella fase finale dell'estorsione. La dazione di denaro è avvenuta a seguito di minacce, non spontaneamente.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine agli elementi valorizzati per fondare il giudizio di gravità indiziaria per l’estorsione in danno di MO

    La dazione di denaro è stata effettuata a seguito di minacce, in cambio della ratifica dell'acquisto da parte di OM. LL è intervenuto in diverse fasi, rendendosi intermediario della richiesta di 'ringraziamento' e ricevendo il denaro su incarico di OM. La difesa prospetta un inesistente travisamento della prova, concentrandosi su aspetti secondari.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 416 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. per mancata individuazione di elementi di fatto di qualificata pregnanza indiziaria sullo stabile inserimento del ricorrente nell’organizzazione della cosca OM

    Le conversazioni intercorse tra OM e LL dimostrano la sua incondizionata fedeltà e disponibilità verso il congiunto e la cosca. LL ha assunto un ruolo attivo nei due episodi estorsivi contestati, attenendosi alle prescrizioni di OM e intrattenendo rapporti con ZI.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 10476
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10476
    Data del deposito : 18 marzo 2026

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