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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/11/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 31.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.2321 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Torre Annunziata, promossa DA
, nata il giorno 19.10.1968 in NAPOLI e residente in Parte_1
SORRENTO, C.F.: , in proprio e quale difensore di sé CodiceFiscale_1 stesso con domicilio eletto presso il suo studio professionale, in SANT'AGNELLO alla via DON MINZONI n.19 RICORRENTE in opposizione
CONTRO
in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI CP_1 alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONVENUTA, contumace
NONCHE'
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in VERCELLI alla via FRATELLI PONTI n.22 con l'avv. Donatella GIUGLIANO che la rappresenta e difende come da procura in atti versata RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di intimazione di pagamento e di avviso di addebito pregresso.
CONCLUSIONI delle parti: i procuratori del ricorrente e dell' CP_1 sollecitavano la declaratoria di cessata materia del contendere;
A.d.E.R. si
1 riportava alle istanze veicolate con la memoria di costituzione e con le note sostitutive.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso in opposizione iscritto a R. G. in data 22.04.2024 l'avvocato , in proprio e quale difensore di sé stesso, si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro di Torre Annunziata, esponendo di essersi visto notificare l'1 aprile 2025 l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90133 54776, riferita ad un avviso di addebito del 2018 asseritamente già annullato in sede giudiziale con sentenza impugnata e confermata dalla Corte di Appello di NAPOLI, la cui pronuncia era nelle more passata in cosa giudicata. Instava, pertanto, per la declaratoria di non debenza della somma portata dall'originario atto impositivo e ripresa dall'illegittima intimazione.
Si costituiva che resisteva alla pretesa ex adverso azionata CP_4 denunciando, nella buona sostanza, la propria carenza di legittimazione passiva riferita alle vicende dell'originario avviso di addebito.
Si costituiva altresì l che allegava e documentava CP_1
l'annullamento in autotutela delle poste di cui all'atto impositivo opposto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Restava formalmente contumace Controparte_2
Con le note sostitutive finali il ricorrente, sulla base della posizione assunta dall'ente previdenziale, a sua volta instava per la cessata materia del contendere, con condanna dell alle spese di lite. CP_1
formalmente si riportava alle istanze di cui alla memoria di CP_4 costituzione.
Il Giudice, preso atto delle richieste finali, assegnava la causa a sentenza. (2)
Osserva il G.U.L. che ad onta dell'apparente mancato allineamento delle tre posizioni processuali che danno vita al contraddittorio, nessuna pronuncia di merito è più possibile per sopravvenuta inesistenza dell'oggetto della pretesa azionata. Ed invero, con la opposizione all'intimazione di pagamento l'avvocato aveva inteso promuovere azione di accertamento Parte_1 negativo della perdurante sussistenza delle poste contributive originariamente perseguite dall'ente previdenziale con l'avviso di addebito n. 371 2018 00221 29050 notificatogli il 24 gennaio 2019. Se non che, a seguito del ricorso in opposizione l ha abbandonato CP_1 ogni pretesa creditoria, provvedendo ad annullare in autotutela le poste contributive confluite nell'avviso di addebito, e quindi nella intimazione di pagamento.
2 Quale che sia la posizione, anche informativa, dell'agente della riscossione, è evidente che quel credito non potrà più formare oggetto di iniziative recuperatorie e che la stessa intimazione di pagamento è divenuta inefficace nella misura in cui rimanda ad un atto impositivo contenente una posta
“sgravata”. Va, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere. (3)
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, che attinge, tuttavia, il solo ente previdenziale.
Ed invero, in disparte le motivazioni che hanno indotto l CP_1 all'annullamento in autotutela, resta il fatto che a tanto il resistente si è CP_5 determinato solo all'indomani dell'iscrizione a ruolo del presente contenzioso;
e che quella decisione paralizza qualsiasi iniziativa dell'agente della riscossione, attingendo direttamente la posta a credito di cui segna l'estinzione, in un momento chiaramente successivo alla notifica, ad opera di dell'intimazione di pagamento. Che, ex post, subisce gli effetti riflessi CP_4 dello sgravio, paralizzando ogni sforzo difensivo dell'Agenzia. La quale, peraltro, ha ulteriormente documentato la circostanza, in effetti pacifica inter partes, che all'epoca della formazione e della notifica della intimazione di pagamento (1 aprile 2025), la posta azionata non era stata ancora sgravata e che essa Agenzia non era stata parte in causa nel pregresso contenzioso sfociato nell'annullamento dell'avviso di addebito.
La tesi della impropria chiamata in causa dell'ente della riscossione, anche laddove fosse ritenuta condivisibile -e non sembra questo il caso trattandosi di opposizione che direttamente si dirige verso un atto emanato da lascerebbe sul campo la sola questione delle spese di lite, CP_4 dovendosi ritenere che gravava sull'ente originariamente impositore l'onere di informare l'Agenzia della inattualità della posta creditoria. In difetto di iniziative
“informative” continua(va) a gravare sull'ente della riscossione il compito di
“coltivare” il credito e di impedirne la prescrizione.
Nella perimetrazione delle spese deve prendersi atto:
-- della rapida, rectius: immediata definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione dell'annullamento;
-- dell'ammontare della posta contributiva azionata con l'avviso di addebito in originaria contestazione (= E. 3.958,18);
-- della mancanza di attività istruttoria tecnicamente intesa. Liquidazione come da dispositivo.
3
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA definitivamente pronunciando così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico dell' le spese di lite sostenute dal ricorrente che, CP_1
già compensate nella misura del 30%, si liquidano in euro 900,00 oltre
I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
C) compensa integralmente le spese di lite in riferimento al rapporto giuridico-processuale ricorrente/A.
[...]
[...]
, data del deposito. Controparte_6
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 31.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.2321 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Torre Annunziata, promossa DA
, nata il giorno 19.10.1968 in NAPOLI e residente in Parte_1
SORRENTO, C.F.: , in proprio e quale difensore di sé CodiceFiscale_1 stesso con domicilio eletto presso il suo studio professionale, in SANT'AGNELLO alla via DON MINZONI n.19 RICORRENTE in opposizione
CONTRO
in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI CP_1 alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONVENUTA, contumace
NONCHE'
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in VERCELLI alla via FRATELLI PONTI n.22 con l'avv. Donatella GIUGLIANO che la rappresenta e difende come da procura in atti versata RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di intimazione di pagamento e di avviso di addebito pregresso.
CONCLUSIONI delle parti: i procuratori del ricorrente e dell' CP_1 sollecitavano la declaratoria di cessata materia del contendere;
A.d.E.R. si
1 riportava alle istanze veicolate con la memoria di costituzione e con le note sostitutive.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso in opposizione iscritto a R. G. in data 22.04.2024 l'avvocato , in proprio e quale difensore di sé stesso, si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro di Torre Annunziata, esponendo di essersi visto notificare l'1 aprile 2025 l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90133 54776, riferita ad un avviso di addebito del 2018 asseritamente già annullato in sede giudiziale con sentenza impugnata e confermata dalla Corte di Appello di NAPOLI, la cui pronuncia era nelle more passata in cosa giudicata. Instava, pertanto, per la declaratoria di non debenza della somma portata dall'originario atto impositivo e ripresa dall'illegittima intimazione.
Si costituiva che resisteva alla pretesa ex adverso azionata CP_4 denunciando, nella buona sostanza, la propria carenza di legittimazione passiva riferita alle vicende dell'originario avviso di addebito.
Si costituiva altresì l che allegava e documentava CP_1
l'annullamento in autotutela delle poste di cui all'atto impositivo opposto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Restava formalmente contumace Controparte_2
Con le note sostitutive finali il ricorrente, sulla base della posizione assunta dall'ente previdenziale, a sua volta instava per la cessata materia del contendere, con condanna dell alle spese di lite. CP_1
formalmente si riportava alle istanze di cui alla memoria di CP_4 costituzione.
Il Giudice, preso atto delle richieste finali, assegnava la causa a sentenza. (2)
Osserva il G.U.L. che ad onta dell'apparente mancato allineamento delle tre posizioni processuali che danno vita al contraddittorio, nessuna pronuncia di merito è più possibile per sopravvenuta inesistenza dell'oggetto della pretesa azionata. Ed invero, con la opposizione all'intimazione di pagamento l'avvocato aveva inteso promuovere azione di accertamento Parte_1 negativo della perdurante sussistenza delle poste contributive originariamente perseguite dall'ente previdenziale con l'avviso di addebito n. 371 2018 00221 29050 notificatogli il 24 gennaio 2019. Se non che, a seguito del ricorso in opposizione l ha abbandonato CP_1 ogni pretesa creditoria, provvedendo ad annullare in autotutela le poste contributive confluite nell'avviso di addebito, e quindi nella intimazione di pagamento.
2 Quale che sia la posizione, anche informativa, dell'agente della riscossione, è evidente che quel credito non potrà più formare oggetto di iniziative recuperatorie e che la stessa intimazione di pagamento è divenuta inefficace nella misura in cui rimanda ad un atto impositivo contenente una posta
“sgravata”. Va, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere. (3)
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, che attinge, tuttavia, il solo ente previdenziale.
Ed invero, in disparte le motivazioni che hanno indotto l CP_1 all'annullamento in autotutela, resta il fatto che a tanto il resistente si è CP_5 determinato solo all'indomani dell'iscrizione a ruolo del presente contenzioso;
e che quella decisione paralizza qualsiasi iniziativa dell'agente della riscossione, attingendo direttamente la posta a credito di cui segna l'estinzione, in un momento chiaramente successivo alla notifica, ad opera di dell'intimazione di pagamento. Che, ex post, subisce gli effetti riflessi CP_4 dello sgravio, paralizzando ogni sforzo difensivo dell'Agenzia. La quale, peraltro, ha ulteriormente documentato la circostanza, in effetti pacifica inter partes, che all'epoca della formazione e della notifica della intimazione di pagamento (1 aprile 2025), la posta azionata non era stata ancora sgravata e che essa Agenzia non era stata parte in causa nel pregresso contenzioso sfociato nell'annullamento dell'avviso di addebito.
La tesi della impropria chiamata in causa dell'ente della riscossione, anche laddove fosse ritenuta condivisibile -e non sembra questo il caso trattandosi di opposizione che direttamente si dirige verso un atto emanato da lascerebbe sul campo la sola questione delle spese di lite, CP_4 dovendosi ritenere che gravava sull'ente originariamente impositore l'onere di informare l'Agenzia della inattualità della posta creditoria. In difetto di iniziative
“informative” continua(va) a gravare sull'ente della riscossione il compito di
“coltivare” il credito e di impedirne la prescrizione.
Nella perimetrazione delle spese deve prendersi atto:
-- della rapida, rectius: immediata definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione dell'annullamento;
-- dell'ammontare della posta contributiva azionata con l'avviso di addebito in originaria contestazione (= E. 3.958,18);
-- della mancanza di attività istruttoria tecnicamente intesa. Liquidazione come da dispositivo.
3
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA definitivamente pronunciando così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico dell' le spese di lite sostenute dal ricorrente che, CP_1
già compensate nella misura del 30%, si liquidano in euro 900,00 oltre
I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
C) compensa integralmente le spese di lite in riferimento al rapporto giuridico-processuale ricorrente/A.
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, data del deposito. Controparte_6
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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