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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2023, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ER EO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIB. LIBERTA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale FRANCA ZACCO, che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2552 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bari - Sezione Riesame, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del locale Giudice per le indagini preliminari con la quale ON D'RC era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione per delinquere dì stampo mafioso operante, attraverso più articolazioni, nei comuni di Manfredonia, Mattinata, Vieste e nella frazione Macchia del comune di Monte Sant'Angelo, diretta da LE CU e AT OM. 2. Il Tribunale del riesame richiamava, in premessa, gli esiti delle più recenti attività investigative di contrasto del fenomeno di stampo mafioso nel territorio garganico, condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e riflesse in atti, da cui emergeva la persistente, invadente e perniciosa presenza della consorteria riconducibile alle famiglie Li IS e -A, una delle più radicate nel panorama delinquenziale della provincia di Foggia, alla cui azione, volta ad affermare la sua supremazia sulle altre cosche, era riconducibile una lunga stagione di sangue conclusasi negli anni 2008-2009. In particolare, il provvedimento impugnato segnalava come dette investigazioni rappresentassero l'attuale stato di sviluppo di una realtà criminale che trovava la sua origine storica, processualmente riconosciuta, con l'omicidio di LO CU, primo evento del fenomeno criminale associativo presente nei territori del promontorio Gargani_coli, sfociato nel processo convenzionalmente denominato Gargano. Richiamati i principali arresti giudiziari aventi ad oggetto detta feroce, inarrestabile faida, durata oltre un ventennio tra due gruppi familiari contrapposti (la famiglia Li IS e la famiglia Prrnosa- Alfieri), ha ricordato come l'eliminazione di CU avesse dato vita a una lunghissima serie di fatti di sangue. Ancor più dettagliatamente, chiariva che la famiglia Li IS, unitamente ai fratelli IT, costituivano» un unico aggregato criminale coeso nella lotta contro la famiglia Primosa -Alfieri, ciò che aveva trovato un primo parziale accertamento giudiziario nell'ambito del processo denominato Iscaro- Saburo, nel quale pur essendo stata riconosciuta la natura mafiosa dell'organizzazione, furono condannati per il reato associativo, con sentenza passata in giudicato il 4 ottobre 2011, esclusivamente esponenti della famiglia Li IS, mentre i fratelli IT furono assolti, in esito al giudizio abbreviato, da detta ipotesi delittuosa, sul presupposto che negli anni 2001-2004 avessero agito quali agenti provocatori per avere intessuto rapporti con i militari dell'arma dei carabinieri del reparto operativo di Foggia in qualità di loro confidenti, a discapp \\, 2 dei sodali della famiglia Li IS. Circostanza, quest'ultima, che - a seguito di pubblicità degli atti processuali - pregiudicaVnt, irreparabilmente i rapporti di alleanza tra i LiIS e i IT e segnava l'avvio di un ulteriore stagione sanguinosissima di "resa dei conti", volta all'eliminazione fisica dei traditori e alla ridefinizione degli assetti ed equilibri in seno alla criminalità organizzata verga magica. Le risultanze investigative avevano accertato la protrazione, da parte del gruppo criminale, delle attività illecite nei settori tradizionalmente connessi al radicamento sul territorio delle associazioni di stampo mafioso, quali le estorsioni sotto forma del pagamento del "pizzo" o dell'imposizione di guardianie a protezione, soprattutto nel settore del commercio ittico di Manfredonia, con particolare riferimento alle attività di impresa svolte dai magazzini per la vendita all'ingrosso al dettaglio del pescato attraverso le società Primo Pesca srl e Marittima Soc. coop.; ed avevano altresì accertato il progressivo spostamento di «attenzione criminale» verso il settore, assai redditizio, agricolo e dell'allevamento del bestiame. 3. Ciò premesso, il giudice del riesame ricordava che a D'RC era contestata la partecipazione al gruppo, quale soggetto vicino a CU LE (per il quale, unitamente a sua moglie, era stato testimone di nozze nel 1999) e OM AT, stabilmente a disposizione del sodalizio e particolarmente impegnato in azioni d'intimidazione e controllo del territorio di Monte S. Angelo. I gravi indizi a carico dell'indagato si traevano da plurime captazioni, puntualmente riportate nell'ordinanza (p. 45 e s.), che evidenziavano non solo l'intimità e la confidenza tra il ricorrente e CU, bensì i temi trattati nell'ambito di dette conversazioni, inerenti delicate questioni della vita associativa e denotanti la consapevole organicità di D'RC al sodalizio: l'originaria proposta di partecipazione all'agguato ai danni di VA CA («me l'hanno chiesto a me, io non l'ho voluto fare»), la diretta partecipazione, unitamente a CU, all'azione intimidatoria ai danni di un giovane di nome SA che si era espresso irrispettosamente nei riguardi di quest'ultimo; il ruolo d tramite nei rapporti con il gestore della società Primo Pesca;
la preoccupazione manifestata in ordine alla presenza di un "dispositivo anomalo" (una telecamera installata dagli investigatori) nei pressi dell'abitazione di CU, estirpata alcuni giorni dopo le conversazioni intercettate. A ciò l'ordinanza aggiungeva ulteriori conversazioni captate tra soggetti terzi e, segnatamente, tra VA CA e IC EL che, nel fare riferimento all'odierno ricorrente che menzionano con il nome il cognome, ne descrivono il ruolo di controllo del territorio della frazione Macchia di Monte 3 Sant'Angelo. Era fatto, infine, riferimento alle propalazioni di AN RO LA VA, collaboratore di giustizia originariamente appartenente al medesimo gruppo criminale, il quale ha confermato la partecipazione di D'RC, siccome riferita da LE CU e da IO AM. Le esigenze cautelari, di massimo spessore - premesso che la contestazione operata poneva una presunzione (relativa) di sussistenza delle stesse superabile solo dalla dimostrazione, in positivo, di elementi fattuali contrari, nella specie non rinvenibili - sono state invece tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente di tipo mafioso. 3. ON d'RC ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato LO D'BR, che affida il ricorso a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi dell'esistenza dell'associazione del suo carattere mafioso. Lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza che, pur dando atto che il sodalizio in oggetto non è stato riconosciuto come tale in nessun precedente provvedimento giudiziario, ne afferma la natura di prosecuzione del clan Li IS e, segnatamente, di una frangia facente capo ai fratelli IT, pur se nella richiamata sentenza Iscaro-Sabuto i fratelli IT, sono stati assolti dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Tale lacuna si riflette sulla asserita natura mafiosa del sodalizio che non può essere dimostrata per "derivazione" dalla natura mafiosa del clan Li IS. Denuncia, inoltre l'apoditticità delle affermazioni contenute nell'ordinanza in punto di capacità del gruppo di svolgere una capillare attività di controllo del territorio e di operare secondo una strategia associativa, poiché i reati dei quali si tratta sono ascrivibili a un solo, presunto, partecipe del sodalizio, IO AM. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi della partecipazione del ricorrente al gruppo criminale di cui si tratta. Il Tribunale del riesame ha inferito l'appartenenza di D'RC al sodalizio sulla mera scorta dei rapporti confidenziali con CU, che trovano la loro origine nell'amicizia di lunga data tra i due, mentre ha trascurato di rispondere alle doglianze con le quali la difesa segnalava una lettura unilaterale e in chiave accusatoria dei colloqui intercettati. 3.3. Con il terzo motivo denuncia l'illogicità della motivazione in punto di giudizio di adeguatezza della misura di massimo rigore. 4 La valutazione del Tribunale del riesame ha fatto errata applicazione dei principi espressi in sede di legittimità in materia di c.d. tempo silente, avuto riguardo alla circostanza che l'associazione, venuta ad esistenza nel 2017, avrebbe operato fino al più tardi al 2019. 4. Il Sostituto Procuratore generale, con conclusioni scritte poi ribadite in sede di discussione orale, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità 2. Il primo motivo, inerente alla gravità indiziaria in punto di esistenza dell'organizzazione criminale di cui al capo A), è manifestamente infondato anzitutto nella parte in cui lamenta carenza argomentativa dell'ordinanza impugnata, con specifico riguardo alle deduzioni difensive formulate a sostegno dell'istanza di riesame e a censura del provvedimento che ne formava oggetto. In proposito è sufficiente richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legge processuale non prescrive al giudice del riesame la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, e non anche delle deduzioni dirette solo a confutare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento della decisione cautelare (Sez. 1, n.8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053; Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, dep. 23/01/2013, Ioio, Rv. 254216; Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Palermiti, Rv. 239760; Sez. 6, n. 13919 del 28/02/2005, Baccarini, Rv. 232033); restando gli elementi ulteriori assorbiti nell'apprezzamento complessivo che il giudice de libertate opera quando qualifica un quadro indiziario come grave, preciso e concordante, ed in base a tale valutazione applica la misura cautelare (Sez. 4, n. 34911 del 10/06/2003, Hernandez, Rv. 226289). L'ordinanza impugnata non ha contraddetto tali principi, in quanto perviene, all'esito della compiuta disamina delle risultanze investigative, alla valutazione di concludenza indiziaria, in ordine alla esistenza del sodalizio criminale, sulla base di un adeguato compendio di elementi a carico, costituito da plurime intercettazioni telefoniche e da provvedimenti giudiziari divenuti cosa giudicata. Segnatamente, il giudice di merito ha dato conto (p. 38 e s. dell'ordinanza impugnata), con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, degli elementi probatori significativamente convergenti nel senso della gravità indiziaria dell'esistenza dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 416-bis cod. pen., ricordando come il nuovo gruppo criminale, dopo la morte di MA AN IT, fosse retto da OM e CU, operasse su quattro articolazioni territoriali (Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo- frazione Macchia e Vieste), l'ultima delle quali in contrapposizione con l'organizzazione aik criminale mafiosa facente capo a Li IS che aveva dato vita z una feroce contrapposizione armata per l'acquisizione del controllo del territorio. Ha, quindi, (p.40 e s.) dato conto ".stf della natura mafiosa, segnalando come detto gruppo - pur non possedendo una connotazione criminale qualificata sotto il profilo storico - ne avesse mutuato il metodo dall'aggregazione mafiosa di origine che si era esso stesso manifestato in forme tali (forza di intimidazione e uso del metodo) da poter essere oggetto di un'attività interpretativa di assimilazione alla mafia che Li storicamente affligge il territorio . L'ordinanza impugnata si è soffermata ampiamente sulle risultanze investigative che documentano la forza intimidatrice del gruppo criminale, della quale sono effetto tipico l'assoggettamento e l'omertà, registrate tanto internamente al gruppo - nei riguardi di sodali o soggetti vicini al sodalizio colpevoli di trasgredire le regole associative o agli ordini impartiti - quanto esternamente, esercitando il controllo di attività economiche redditizie in settori leciti con la forza d'imposizione, in danno di imprenditori locali. Sono stati, in tal senso, reputati emblematici: i) il controllo del commercio ittico di Manfredonia, per la vendita all'ingrosso e al dettaglio di pesce, esercitato attraverso due imprese appartenenti al sodalizio. Il metodo mafioso - si è chiarito - in quest'ambito era esplicato attraverso un nuovo schema operativo di mafia degli affari: i pescatori erano obbligati a vendere sottoprezzo alle imprese gestite dell'associazione che rivendevano a prezzi elevati ai commercianti al dettaglio, obbligati a loro volta a comprare esclusivamente da loro;
il) l'occupazione violenta di terreni e immobili, ottenuta facendo leva sul clima di terrore imposto dal clan ai legittimi proprietari, da cui è derivato un indiscriminato sfruttamento di vaste porzioni di territorio a vantaggio delle attività di allevamento delle imprese riconducibili al sodalizio mafioso;
iii) la commissione di truffe a danno dell'Inps. In presenza di tale esaustiva motivazione - che, assorbendo le contrarie deduzioni difensive, valorizza in modo coerente i dati fattuali allo stato dimostrativi, in relazione al giudizio di qualificata probabilità che è richiesto nella fase cautelare (ex pluribus, Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172) - le svolte censure si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto ed una diversa valutazione del tenore delle intercettazioni, o del significato in 6 / genere della prova indiziaria, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il giudizio, tipicamente di merito se (come nella specie) logicamente argomentato, sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti indizianti (Sez. 1, n. 11603 del 11/05/2017, dep. 2018, Sheshi;
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2 n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Così come del tutto priva di pregio è la generica deduzione dell'avvenuta assoluzione, in un precedente processo penale, dei fratelli IT costituisce circostanza irrilevante so, che si consideri l'assoluzione di costoro era dovuta al fatto costoro avevano agito, negli anni 2001-2004, quali "agenti provocatori", a discapito dei sodali del gruppo Li IS;
qualifica che aveva inciso sulla concreta punibilità, ma non certo sulla esistenza del fatto. 3. Il secondo motivo, nella parte in cui censura l'ordinanza in tema di criteri identificativi della condotta di partecipazione associativa di D'RC e dei canoni di valutazione della corrispondente provvista indiziaria, è manifestamente infondato. 3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura. Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, d'incarichi specifici. L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non mero concorrente esterno. ('\ 7 77k-Th 3.2. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio di D'RC, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa. Il ruolo di uomo di fiducia, svolto dall'odierno indagato a beneficio degli interessi illeciti del clan, è stato ineccepibilmente ritenuto, così com'è stato efficacemente osservato che questi fosse in diretto rapporto fiduciario con i CI CU e OM e che, significativamente, si preoccupava delle vicende criminali del gruppo e delle possibili intercettazioni delle loro conversazioni. L'ordinanza ha valorizzato le captazioni sintomatiche della proposta a D'RC di partecipazione a spedizioni punitive, avversando espressamente l'assunto difensivo (riprodotto pedissequamente nel ricorso per cassazione) secondo cui una simile conversazione costituirebbe prova contraria della partecipazione all'associazione, perché inconciliabile col dogma del vincolo di appartenenza al sodalizio e del conseguente obbligo di fedeltà e osservanza degli ordini in partiti. Il Tribunale ha, sul punto, con motivazione non manifestamente illogica, posto in risalto come la conversazione - ove letta unitamente alle altre inerenti alla medesima vicenda - costituiva chiaro segno che i sodali contavano sulla sua disponibilità, nel caso specifico non prestata per ragioni non individuate. Sono state, poi, espressamente richiamate ulteriori conversazioni che costituiscono indizio dell'agire di D'RC a beneficio dell'associazione e del suo massimo esponente CU, del quale il primo assume le difese nei riguardi di un soggetto che aveva osato mancargli di rispetto;
ciò - ha chiarito il Tribunale con motivazione logicamente coerente - all'evidente fine di consolidare l'autorità dell'associazione e del suo vertice, escludendo che l'episodio in parola potrebbe essere qualificato come una banale lite nella quale il ricorrente era intervenuto a difesa dell'amico. A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze;
lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto 8 associativo e all'interno, viceversa, dì un ingenuo rapporto di consuetudine amicale. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale - come già detto - non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in punto di congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle inerenti alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni. 4. Il terzo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato. In relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, vigono la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere;
e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450-02; Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dell'attenuato standard motivazionale delineato, l'indice di pericolosità che qualifica l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, rappresentato dal livello di pieno e intenso inserimento dell'indagato nel gruppo criminale;
esigenza non superata da chiare emergenze che riflettano l'intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, menyre il cd tempo silente può essere valutato solo in via resi (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/7/2016, Gerbino, Rv. 268726-01), o l'allontanamento da essa (Sez. 6, n. 28821 del 30/9/2020, Aloe, Rv. 279780-01; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510 e, con specifico riferimento alle nuove mafie, Sez. 2 n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569). Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura. 9 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso, il 15 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale FRANCA ZACCO, che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2552 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bari - Sezione Riesame, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del locale Giudice per le indagini preliminari con la quale ON D'RC era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di partecipazione a un'associazione per delinquere dì stampo mafioso operante, attraverso più articolazioni, nei comuni di Manfredonia, Mattinata, Vieste e nella frazione Macchia del comune di Monte Sant'Angelo, diretta da LE CU e AT OM. 2. Il Tribunale del riesame richiamava, in premessa, gli esiti delle più recenti attività investigative di contrasto del fenomeno di stampo mafioso nel territorio garganico, condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e riflesse in atti, da cui emergeva la persistente, invadente e perniciosa presenza della consorteria riconducibile alle famiglie Li IS e -A, una delle più radicate nel panorama delinquenziale della provincia di Foggia, alla cui azione, volta ad affermare la sua supremazia sulle altre cosche, era riconducibile una lunga stagione di sangue conclusasi negli anni 2008-2009. In particolare, il provvedimento impugnato segnalava come dette investigazioni rappresentassero l'attuale stato di sviluppo di una realtà criminale che trovava la sua origine storica, processualmente riconosciuta, con l'omicidio di LO CU, primo evento del fenomeno criminale associativo presente nei territori del promontorio Gargani_coli, sfociato nel processo convenzionalmente denominato Gargano. Richiamati i principali arresti giudiziari aventi ad oggetto detta feroce, inarrestabile faida, durata oltre un ventennio tra due gruppi familiari contrapposti (la famiglia Li IS e la famiglia Prrnosa- Alfieri), ha ricordato come l'eliminazione di CU avesse dato vita a una lunghissima serie di fatti di sangue. Ancor più dettagliatamente, chiariva che la famiglia Li IS, unitamente ai fratelli IT, costituivano» un unico aggregato criminale coeso nella lotta contro la famiglia Primosa -Alfieri, ciò che aveva trovato un primo parziale accertamento giudiziario nell'ambito del processo denominato Iscaro- Saburo, nel quale pur essendo stata riconosciuta la natura mafiosa dell'organizzazione, furono condannati per il reato associativo, con sentenza passata in giudicato il 4 ottobre 2011, esclusivamente esponenti della famiglia Li IS, mentre i fratelli IT furono assolti, in esito al giudizio abbreviato, da detta ipotesi delittuosa, sul presupposto che negli anni 2001-2004 avessero agito quali agenti provocatori per avere intessuto rapporti con i militari dell'arma dei carabinieri del reparto operativo di Foggia in qualità di loro confidenti, a discapp \\, 2 dei sodali della famiglia Li IS. Circostanza, quest'ultima, che - a seguito di pubblicità degli atti processuali - pregiudicaVnt, irreparabilmente i rapporti di alleanza tra i LiIS e i IT e segnava l'avvio di un ulteriore stagione sanguinosissima di "resa dei conti", volta all'eliminazione fisica dei traditori e alla ridefinizione degli assetti ed equilibri in seno alla criminalità organizzata verga magica. Le risultanze investigative avevano accertato la protrazione, da parte del gruppo criminale, delle attività illecite nei settori tradizionalmente connessi al radicamento sul territorio delle associazioni di stampo mafioso, quali le estorsioni sotto forma del pagamento del "pizzo" o dell'imposizione di guardianie a protezione, soprattutto nel settore del commercio ittico di Manfredonia, con particolare riferimento alle attività di impresa svolte dai magazzini per la vendita all'ingrosso al dettaglio del pescato attraverso le società Primo Pesca srl e Marittima Soc. coop.; ed avevano altresì accertato il progressivo spostamento di «attenzione criminale» verso il settore, assai redditizio, agricolo e dell'allevamento del bestiame. 3. Ciò premesso, il giudice del riesame ricordava che a D'RC era contestata la partecipazione al gruppo, quale soggetto vicino a CU LE (per il quale, unitamente a sua moglie, era stato testimone di nozze nel 1999) e OM AT, stabilmente a disposizione del sodalizio e particolarmente impegnato in azioni d'intimidazione e controllo del territorio di Monte S. Angelo. I gravi indizi a carico dell'indagato si traevano da plurime captazioni, puntualmente riportate nell'ordinanza (p. 45 e s.), che evidenziavano non solo l'intimità e la confidenza tra il ricorrente e CU, bensì i temi trattati nell'ambito di dette conversazioni, inerenti delicate questioni della vita associativa e denotanti la consapevole organicità di D'RC al sodalizio: l'originaria proposta di partecipazione all'agguato ai danni di VA CA («me l'hanno chiesto a me, io non l'ho voluto fare»), la diretta partecipazione, unitamente a CU, all'azione intimidatoria ai danni di un giovane di nome SA che si era espresso irrispettosamente nei riguardi di quest'ultimo; il ruolo d tramite nei rapporti con il gestore della società Primo Pesca;
la preoccupazione manifestata in ordine alla presenza di un "dispositivo anomalo" (una telecamera installata dagli investigatori) nei pressi dell'abitazione di CU, estirpata alcuni giorni dopo le conversazioni intercettate. A ciò l'ordinanza aggiungeva ulteriori conversazioni captate tra soggetti terzi e, segnatamente, tra VA CA e IC EL che, nel fare riferimento all'odierno ricorrente che menzionano con il nome il cognome, ne descrivono il ruolo di controllo del territorio della frazione Macchia di Monte 3 Sant'Angelo. Era fatto, infine, riferimento alle propalazioni di AN RO LA VA, collaboratore di giustizia originariamente appartenente al medesimo gruppo criminale, il quale ha confermato la partecipazione di D'RC, siccome riferita da LE CU e da IO AM. Le esigenze cautelari, di massimo spessore - premesso che la contestazione operata poneva una presunzione (relativa) di sussistenza delle stesse superabile solo dalla dimostrazione, in positivo, di elementi fattuali contrari, nella specie non rinvenibili - sono state invece tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente di tipo mafioso. 3. ON d'RC ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato LO D'BR, che affida il ricorso a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi dell'esistenza dell'associazione del suo carattere mafioso. Lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza che, pur dando atto che il sodalizio in oggetto non è stato riconosciuto come tale in nessun precedente provvedimento giudiziario, ne afferma la natura di prosecuzione del clan Li IS e, segnatamente, di una frangia facente capo ai fratelli IT, pur se nella richiamata sentenza Iscaro-Sabuto i fratelli IT, sono stati assolti dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Tale lacuna si riflette sulla asserita natura mafiosa del sodalizio che non può essere dimostrata per "derivazione" dalla natura mafiosa del clan Li IS. Denuncia, inoltre l'apoditticità delle affermazioni contenute nell'ordinanza in punto di capacità del gruppo di svolgere una capillare attività di controllo del territorio e di operare secondo una strategia associativa, poiché i reati dei quali si tratta sono ascrivibili a un solo, presunto, partecipe del sodalizio, IO AM. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi della partecipazione del ricorrente al gruppo criminale di cui si tratta. Il Tribunale del riesame ha inferito l'appartenenza di D'RC al sodalizio sulla mera scorta dei rapporti confidenziali con CU, che trovano la loro origine nell'amicizia di lunga data tra i due, mentre ha trascurato di rispondere alle doglianze con le quali la difesa segnalava una lettura unilaterale e in chiave accusatoria dei colloqui intercettati. 3.3. Con il terzo motivo denuncia l'illogicità della motivazione in punto di giudizio di adeguatezza della misura di massimo rigore. 4 La valutazione del Tribunale del riesame ha fatto errata applicazione dei principi espressi in sede di legittimità in materia di c.d. tempo silente, avuto riguardo alla circostanza che l'associazione, venuta ad esistenza nel 2017, avrebbe operato fino al più tardi al 2019. 4. Il Sostituto Procuratore generale, con conclusioni scritte poi ribadite in sede di discussione orale, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità 2. Il primo motivo, inerente alla gravità indiziaria in punto di esistenza dell'organizzazione criminale di cui al capo A), è manifestamente infondato anzitutto nella parte in cui lamenta carenza argomentativa dell'ordinanza impugnata, con specifico riguardo alle deduzioni difensive formulate a sostegno dell'istanza di riesame e a censura del provvedimento che ne formava oggetto. In proposito è sufficiente richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legge processuale non prescrive al giudice del riesame la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, e non anche delle deduzioni dirette solo a confutare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento della decisione cautelare (Sez. 1, n.8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053; Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, dep. 23/01/2013, Ioio, Rv. 254216; Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Palermiti, Rv. 239760; Sez. 6, n. 13919 del 28/02/2005, Baccarini, Rv. 232033); restando gli elementi ulteriori assorbiti nell'apprezzamento complessivo che il giudice de libertate opera quando qualifica un quadro indiziario come grave, preciso e concordante, ed in base a tale valutazione applica la misura cautelare (Sez. 4, n. 34911 del 10/06/2003, Hernandez, Rv. 226289). L'ordinanza impugnata non ha contraddetto tali principi, in quanto perviene, all'esito della compiuta disamina delle risultanze investigative, alla valutazione di concludenza indiziaria, in ordine alla esistenza del sodalizio criminale, sulla base di un adeguato compendio di elementi a carico, costituito da plurime intercettazioni telefoniche e da provvedimenti giudiziari divenuti cosa giudicata. Segnatamente, il giudice di merito ha dato conto (p. 38 e s. dell'ordinanza impugnata), con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, degli elementi probatori significativamente convergenti nel senso della gravità indiziaria dell'esistenza dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 416-bis cod. pen., ricordando come il nuovo gruppo criminale, dopo la morte di MA AN IT, fosse retto da OM e CU, operasse su quattro articolazioni territoriali (Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo- frazione Macchia e Vieste), l'ultima delle quali in contrapposizione con l'organizzazione aik criminale mafiosa facente capo a Li IS che aveva dato vita z una feroce contrapposizione armata per l'acquisizione del controllo del territorio. Ha, quindi, (p.40 e s.) dato conto ".stf della natura mafiosa, segnalando come detto gruppo - pur non possedendo una connotazione criminale qualificata sotto il profilo storico - ne avesse mutuato il metodo dall'aggregazione mafiosa di origine che si era esso stesso manifestato in forme tali (forza di intimidazione e uso del metodo) da poter essere oggetto di un'attività interpretativa di assimilazione alla mafia che Li storicamente affligge il territorio . L'ordinanza impugnata si è soffermata ampiamente sulle risultanze investigative che documentano la forza intimidatrice del gruppo criminale, della quale sono effetto tipico l'assoggettamento e l'omertà, registrate tanto internamente al gruppo - nei riguardi di sodali o soggetti vicini al sodalizio colpevoli di trasgredire le regole associative o agli ordini impartiti - quanto esternamente, esercitando il controllo di attività economiche redditizie in settori leciti con la forza d'imposizione, in danno di imprenditori locali. Sono stati, in tal senso, reputati emblematici: i) il controllo del commercio ittico di Manfredonia, per la vendita all'ingrosso e al dettaglio di pesce, esercitato attraverso due imprese appartenenti al sodalizio. Il metodo mafioso - si è chiarito - in quest'ambito era esplicato attraverso un nuovo schema operativo di mafia degli affari: i pescatori erano obbligati a vendere sottoprezzo alle imprese gestite dell'associazione che rivendevano a prezzi elevati ai commercianti al dettaglio, obbligati a loro volta a comprare esclusivamente da loro;
il) l'occupazione violenta di terreni e immobili, ottenuta facendo leva sul clima di terrore imposto dal clan ai legittimi proprietari, da cui è derivato un indiscriminato sfruttamento di vaste porzioni di territorio a vantaggio delle attività di allevamento delle imprese riconducibili al sodalizio mafioso;
iii) la commissione di truffe a danno dell'Inps. In presenza di tale esaustiva motivazione - che, assorbendo le contrarie deduzioni difensive, valorizza in modo coerente i dati fattuali allo stato dimostrativi, in relazione al giudizio di qualificata probabilità che è richiesto nella fase cautelare (ex pluribus, Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172) - le svolte censure si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto ed una diversa valutazione del tenore delle intercettazioni, o del significato in 6 / genere della prova indiziaria, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il giudizio, tipicamente di merito se (come nella specie) logicamente argomentato, sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti indizianti (Sez. 1, n. 11603 del 11/05/2017, dep. 2018, Sheshi;
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2 n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Così come del tutto priva di pregio è la generica deduzione dell'avvenuta assoluzione, in un precedente processo penale, dei fratelli IT costituisce circostanza irrilevante so, che si consideri l'assoluzione di costoro era dovuta al fatto costoro avevano agito, negli anni 2001-2004, quali "agenti provocatori", a discapito dei sodali del gruppo Li IS;
qualifica che aveva inciso sulla concreta punibilità, ma non certo sulla esistenza del fatto. 3. Il secondo motivo, nella parte in cui censura l'ordinanza in tema di criteri identificativi della condotta di partecipazione associativa di D'RC e dei canoni di valutazione della corrispondente provvista indiziaria, è manifestamente infondato. 3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura. Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, d'incarichi specifici. L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non mero concorrente esterno. ('\ 7 77k-Th 3.2. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio di D'RC, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa. Il ruolo di uomo di fiducia, svolto dall'odierno indagato a beneficio degli interessi illeciti del clan, è stato ineccepibilmente ritenuto, così com'è stato efficacemente osservato che questi fosse in diretto rapporto fiduciario con i CI CU e OM e che, significativamente, si preoccupava delle vicende criminali del gruppo e delle possibili intercettazioni delle loro conversazioni. L'ordinanza ha valorizzato le captazioni sintomatiche della proposta a D'RC di partecipazione a spedizioni punitive, avversando espressamente l'assunto difensivo (riprodotto pedissequamente nel ricorso per cassazione) secondo cui una simile conversazione costituirebbe prova contraria della partecipazione all'associazione, perché inconciliabile col dogma del vincolo di appartenenza al sodalizio e del conseguente obbligo di fedeltà e osservanza degli ordini in partiti. Il Tribunale ha, sul punto, con motivazione non manifestamente illogica, posto in risalto come la conversazione - ove letta unitamente alle altre inerenti alla medesima vicenda - costituiva chiaro segno che i sodali contavano sulla sua disponibilità, nel caso specifico non prestata per ragioni non individuate. Sono state, poi, espressamente richiamate ulteriori conversazioni che costituiscono indizio dell'agire di D'RC a beneficio dell'associazione e del suo massimo esponente CU, del quale il primo assume le difese nei riguardi di un soggetto che aveva osato mancargli di rispetto;
ciò - ha chiarito il Tribunale con motivazione logicamente coerente - all'evidente fine di consolidare l'autorità dell'associazione e del suo vertice, escludendo che l'episodio in parola potrebbe essere qualificato come una banale lite nella quale il ricorrente era intervenuto a difesa dell'amico. A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze;
lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto 8 associativo e all'interno, viceversa, dì un ingenuo rapporto di consuetudine amicale. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale - come già detto - non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in punto di congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle inerenti alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni. 4. Il terzo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato. In relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, vigono la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, e quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere;
e, quanto alla prima, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, Manzari, Rv. 280450-02; Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dell'attenuato standard motivazionale delineato, l'indice di pericolosità che qualifica l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, rappresentato dal livello di pieno e intenso inserimento dell'indagato nel gruppo criminale;
esigenza non superata da chiare emergenze che riflettano l'intervenuta rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, menyre il cd tempo silente può essere valutato solo in via resi (Sez. 2, n. 19283 del 3/2/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/7/2016, Gerbino, Rv. 268726-01), o l'allontanamento da essa (Sez. 6, n. 28821 del 30/9/2020, Aloe, Rv. 279780-01; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, dep. 2017, Curcio, Rv. 269510 e, con specifico riferimento alle nuove mafie, Sez. 2 n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569). Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura. 9 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso, il 15 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside