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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DI PISA FABIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259003599228000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria, nei confronti di Agenzia delle entrate - Riscossione e della Regione Sicilia gli atti di cui in epigrafe deducendo: nullità della notifica effettuata alla ditta in luogo della persona;
- nullità dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici ad essa;
- nullità̀ dell'intimazione di pagamento impugnata per nullità e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicata irregolarmente ed arbitrariamente tramite p.e.c. inesistenza giuridica della notifica degli atti impugnati in quanto inviati da un'indirizzo pec del concessionario che non risulta inserito negli elenchi del reginde ne dell'i.p.a.; vizio di motivazione;
intervenuta decadenza e prescrizione l'intimazione di pagamento impugnata contiene una pretesa creditoria decaduta e prescritta ai sensi e per gli effetti di legge difatti l'intimazione di pagamento richiama cartelle il cui credito sottostante risulta essere prescritto proprio ed in considerazione delle stesse date riportate nell'atto oggi opposto come notificato.
2. AdER, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La Regione Sicilia pur ritualmente evocata, in giudizio non si è costituita.
4. All' odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che AdER, ritualmente costituitasi ha prodotto: la cartella 29120190010049706000, notificata il 14/10/2019 a mezzo pec, come da messaggio originale allegato in atti (all.2); - la cartella n
29120190011171261000, notificata il 12/12/2019 a mezzo pec, come da messaggio originale allegato in atti
(all.
2-bis); - la cartella n. 29120200025885460000, notificata il 09/11/2022 a mezzo pec, come da messaggio originale allegato in atti (all. 3); - la cartella n 29120220001724127000, notificata il 16/06/2022 mediante consegna nelle mani della figlia convivente, come da relata in atti (all. 4); - la cartella n.
29120220010886647000, notificata il 10/11/2022 a mezzo pec, come da messaggio originale allegato in atti
(all.
4-bis); - la cartella n. 29120230019848590000, notificata il 30/06/2023 a mezzo pec, come da messaggio originale allegato in atti (all 4-ter); - la cartella n. 29120230009918420000, notificata il 15/05/2023 a mezzo pec, come da messaggio originale allegato in atti (all.
3- bis).
2. Occorre evidenziare, in primo luogo, che i motivi di censura che afferiscono l'inesistenza della notifica della cartella impugnata a mezzo PEC sono destituiti di ogni fondamento.
2.1. Orbene in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023, Rv. 668249 - 01). Sul punto, va pure ricordato che la Suprema Corte, con sentenza n. 30948/2019, ha affermato che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative disegno diverso”. In particolare, la Corte muove dalla premessa che “l'art. 26, comma secondo, del DPR. n. 602 del 1973 come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ... prevede che la notifica della cartella di pagamento «può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
a mezzo posta elettronico certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi o tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti delta riscossione. Non si applica l'articolo
149-bis del codice di procedura civile). A sua volta l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificato, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati». La lett.
1-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico, mentre la lett.
1-quinquies), dell'art.1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c) del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel definire il « duplicato informatico) parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario).
Afferma, quindi, che “alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante uno copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”) ...”. Quanto, poi, alla questione della omessa sottoscrizione della cartella, precisa che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificato dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”. E infine, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite, afferma che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665)”,3. deve, quindi, osservarsi che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, cit., quanto alla proposizione di motivi aggiunti (Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754).
3. Peraltro, deve osservarsi che si è affermato da parte della Suprema Corte che: «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente. l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"» (tra le molte, Cass. n.
19337 del 22/09/2011, rv. 619083 – 01; Cass. n. 23326 del 15/10/2013, rv. 628832 – 01; Cass. n. 15051 del
02/07/2014, rv. 631568 - 01).
si è osservato, poi, che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398). Quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti
- ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637;
Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «
l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio
2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011,
n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
Giova, ancora, richiamare il disposto di cui all' art. 24 d.lgs. 546/1992 che testualmente recita:
1. i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
2. l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. in tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
Ne discende che, a fronte del rituale deposito nel giudizio, della documentazione relativa tempestivo invio degli atti impositivi de quibus, parte ricorrente avrebbe dovuto, in ogni caso, formulare motivi aggiunti di impugnazione ai sensi del citato art. 24 d.lgs. 546/1992 con analitiche censure in relazione alle singole notifiche allegate in atti, memoria nel caso in esame non proposta (vedi sul punto da ultimo Cass. n. 16797/25).
I vizi dedotti risultano, dunque, insussistenti dovendosi ritenere gli atti motivati in conformità alla normativa vigente ed infondate le eccezioni di prescrizione/decadenza, fatta accezione per la cartella n.
29120190011171261000, notificata il 12/12/2019 bollo auto, prescritta risultando nelle more decorso il termine triennale.
5. In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al credito da ultimo indicato, estinto per prescrizione.
5.1. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DI PISA FABIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259003599228000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria, nei confronti di Agenzia delle entrate - Riscossione e della Regione Sicilia gli atti di cui in epigrafe deducendo: nullità della notifica effettuata alla ditta in luogo della persona;
- nullità dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici ad essa;
- nullità̀ dell'intimazione di pagamento impugnata per nullità e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicata irregolarmente ed arbitrariamente tramite p.e.c. inesistenza giuridica della notifica degli atti impugnati in quanto inviati da un'indirizzo pec del concessionario che non risulta inserito negli elenchi del reginde ne dell'i.p.a.; vizio di motivazione;
intervenuta decadenza e prescrizione l'intimazione di pagamento impugnata contiene una pretesa creditoria decaduta e prescritta ai sensi e per gli effetti di legge difatti l'intimazione di pagamento richiama cartelle il cui credito sottostante risulta essere prescritto proprio ed in considerazione delle stesse date riportate nell'atto oggi opposto come notificato.
2. AdER, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La Regione Sicilia pur ritualmente evocata, in giudizio non si è costituita.
4. All' odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che AdER, ritualmente costituitasi ha prodotto: la cartella 29120190010049706000, notificata il 14/10/2019 a mezzo pec, come da messaggio originale allegato in atti (all.2); - la cartella n
29120190011171261000, notificata il 12/12/2019 a mezzo pec, come da messaggio originale allegato in atti
(all.
2-bis); - la cartella n. 29120200025885460000, notificata il 09/11/2022 a mezzo pec, come da messaggio originale allegato in atti (all. 3); - la cartella n 29120220001724127000, notificata il 16/06/2022 mediante consegna nelle mani della figlia convivente, come da relata in atti (all. 4); - la cartella n.
29120220010886647000, notificata il 10/11/2022 a mezzo pec, come da messaggio originale allegato in atti
(all.
4-bis); - la cartella n. 29120230019848590000, notificata il 30/06/2023 a mezzo pec, come da messaggio originale allegato in atti (all 4-ter); - la cartella n. 29120230009918420000, notificata il 15/05/2023 a mezzo pec, come da messaggio originale allegato in atti (all.
3- bis).
2. Occorre evidenziare, in primo luogo, che i motivi di censura che afferiscono l'inesistenza della notifica della cartella impugnata a mezzo PEC sono destituiti di ogni fondamento.
2.1. Orbene in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023, Rv. 668249 - 01). Sul punto, va pure ricordato che la Suprema Corte, con sentenza n. 30948/2019, ha affermato che “In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative disegno diverso”. In particolare, la Corte muove dalla premessa che “l'art. 26, comma secondo, del DPR. n. 602 del 1973 come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ... prevede che la notifica della cartella di pagamento «può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
a mezzo posta elettronico certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi o tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti delta riscossione. Non si applica l'articolo
149-bis del codice di procedura civile). A sua volta l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificato, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati». La lett.
1-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico, mentre la lett.
1-quinquies), dell'art.1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c) del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel definire il « duplicato informatico) parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario).
Afferma, quindi, che “alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante uno copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”) ...”. Quanto, poi, alla questione della omessa sottoscrizione della cartella, precisa che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificato dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”. E infine, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite, afferma che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665)”,3. deve, quindi, osservarsi che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, cit., quanto alla proposizione di motivi aggiunti (Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754).
3. Peraltro, deve osservarsi che si è affermato da parte della Suprema Corte che: «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente. l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"» (tra le molte, Cass. n.
19337 del 22/09/2011, rv. 619083 – 01; Cass. n. 23326 del 15/10/2013, rv. 628832 – 01; Cass. n. 15051 del
02/07/2014, rv. 631568 - 01).
si è osservato, poi, che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398). Quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti
- ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637;
Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «
l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio
2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011,
n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
Giova, ancora, richiamare il disposto di cui all' art. 24 d.lgs. 546/1992 che testualmente recita:
1. i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
2. l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. in tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
Ne discende che, a fronte del rituale deposito nel giudizio, della documentazione relativa tempestivo invio degli atti impositivi de quibus, parte ricorrente avrebbe dovuto, in ogni caso, formulare motivi aggiunti di impugnazione ai sensi del citato art. 24 d.lgs. 546/1992 con analitiche censure in relazione alle singole notifiche allegate in atti, memoria nel caso in esame non proposta (vedi sul punto da ultimo Cass. n. 16797/25).
I vizi dedotti risultano, dunque, insussistenti dovendosi ritenere gli atti motivati in conformità alla normativa vigente ed infondate le eccezioni di prescrizione/decadenza, fatta accezione per la cartella n.
29120190011171261000, notificata il 12/12/2019 bollo auto, prescritta risultando nelle more decorso il termine triennale.
5. In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al credito da ultimo indicato, estinto per prescrizione.
5.1. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva. Spese compensate.