Art. 9. (Integrazione del Comitato consultivo
dell'Ente nazionale delle Tre Venezie)
Ai fini dell'applicazione della presente legge e per la trattazione dei relativi affari, il Comitato consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie e' integrato con due membri aggiunti, da nominarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza dei profughi.
dell'Ente nazionale delle Tre Venezie)
Ai fini dell'applicazione della presente legge e per la trattazione dei relativi affari, il Comitato consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie e' integrato con due membri aggiunti, da nominarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza dei profughi.