TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 1785 2022
Il Giudice Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente n. di RGL: 1785/2022
Il Sig. , nato a [...] il 20 luglio1951, CF: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele AV e dal Dott. Francesco
[...]
MA AV giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 -resistente contumace-
, in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. MA Grazia Maida e CP_2
l'avv. Manuela Nucera,
-resistente-
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato in data 20/05/2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420200018401239000,
notificata il 05.05.2022, con la quale l gli Controparte_3
intimava il pagamento, entro sessanta giorni, dei Premi e sanzioni civili, CP_2
per l'anno 2018/2019/2020, in favore dell' Parte_2
, sede di Reggio Calabria, per un importo totale pari ad €
[...]
774,42, comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione. Ha eccepito l'insussistenza dell'obbligo contributivo posto a suo carico, dichiarando che l'attività era cessata definitivamente in data 26/01/2016. Ha, dunque, concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito impugnato.
Per l nessuno si costituiva. Controparte_1
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in CP_2
fatto ed in diritto.
La domanda è fondata e pertanto dovrà essere accolta. La cartella impugnata ha ad oggetto Premi e sanzioni civili, per l'anno CP_2
2018/2019/2020.
Il ricorrente ha documentato la cessazione dell'attività di commerciante dichiarando detta cessazione in data 26/01/2016.
Sul punto, va ricordato che "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione l'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista i fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività
autonoma" (Cass. civ. sez. lav 12 aprile 2010 n. 8651).
Ne consegue che parte opponente non è tenuta al pagamento dei contributi fissi richiesti relativamente alle annualità successive alla cessazione di attività.
Va dunque dichiarata la nullità dell'atto impugnato per la illegittima iscrizione a ruolo per i crediti contributivi.
Alla luce della materia trattata compensa integralmente le spese e competenze di lite .
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede: - dichiara la nullità dell'atto impugnato, per i crediti asseritamente vantati dall' per l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dagli CP_2
stessi portati;
- Compensa integralmente le spese e competenze di lite .
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro
Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 11/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Enrico Rizzo