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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1881/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1881/2025 tra
Parte_1
OPPONENTE/I
e
CP_1
OPPOSTO/I
Oggi 24 luglio 2025 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. POLITANO GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. MARINELLA RICUCCI Parte_1
giusta delega orale la quale non contesta la tardività dell'opposizione e chiede la compensazione delle spese.
Per l'avv. CARUSO ROBERTA che si riporta alla comparsa con condanna della CP_1
controparte alle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il NA, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1881/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLITANO GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA RESISTENZA, 39 CS CASTROLIBERO, presso il difensore avv. POLITANO GIUSEPPE
OPPONENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO ROBERTA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. FARKAS PAL ( ) VIA S. VITALE N. 15 40125 BOLOGNA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA S. VITALE N. 15 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
CARUSO ROBERTA
OPPOSTO/I
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4466/2024 emessa dal NA di Bologna in data
12/12/2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/10/2024 chiedeva al NA di Bologna di Controparte_1 ingiungere a il pagamento della complessiva somma di € 18.871,59, oltre gli interessi Parte_1
pagina 2 di 3 moratori dalla scadenza delle singole fatture fino saldo, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci meglio descritte nelle allegate fatture.
Con decreto n. 4466/2024 del 12/12/2024 , l'adita Autorità Giudiziaria adottava l'invocato provvedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato in data 10/02/2025, proponeva formale opposizione Parte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato
NA , l'ingiungente.
Si è costituita eccependo tra l'altro la tardività dell'opposizione, chiedendo Controparte_1 dichiararsi la sua inammissibilità e/o improcedibilità.
L'eccezione è fondata.
È pacifico che l'opposizione sia stata tardivamente notificata a mezzo pec in data 10/02/2025 oltre il termine di quaranta giorni (il 27/01/2025) dalla notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi in data
18/12/24.
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta da in quanto proposta oltre il Parte_1
termine di quaranta giorni dalla notifica del provvedimento opposto.
Le spese di lite contenute entro i limiti edittali dello scaglione di riferimento stante la pronuncia in rito seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il NA, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da dichiarando per l'effetto esecutivo Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 4466/2024 emessa dal NA di Bologna in data 12/12/2024;
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
1.700,00 per compensi , oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014,i.v.a., c.p.a. .
BOLOGNA, 24 luglio 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1881/2025 tra
Parte_1
OPPONENTE/I
e
CP_1
OPPOSTO/I
Oggi 24 luglio 2025 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. POLITANO GIUSEPPE oggi sostituito dall'avv. MARINELLA RICUCCI Parte_1
giusta delega orale la quale non contesta la tardività dell'opposizione e chiede la compensazione delle spese.
Per l'avv. CARUSO ROBERTA che si riporta alla comparsa con condanna della CP_1
controparte alle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il NA, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1881/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLITANO GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA RESISTENZA, 39 CS CASTROLIBERO, presso il difensore avv. POLITANO GIUSEPPE
OPPONENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO ROBERTA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. FARKAS PAL ( ) VIA S. VITALE N. 15 40125 BOLOGNA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA S. VITALE N. 15 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
CARUSO ROBERTA
OPPOSTO/I
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4466/2024 emessa dal NA di Bologna in data
12/12/2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/10/2024 chiedeva al NA di Bologna di Controparte_1 ingiungere a il pagamento della complessiva somma di € 18.871,59, oltre gli interessi Parte_1
pagina 2 di 3 moratori dalla scadenza delle singole fatture fino saldo, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci meglio descritte nelle allegate fatture.
Con decreto n. 4466/2024 del 12/12/2024 , l'adita Autorità Giudiziaria adottava l'invocato provvedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato in data 10/02/2025, proponeva formale opposizione Parte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo, evocando contestualmente in giudizio, innanzi all'intestato
NA , l'ingiungente.
Si è costituita eccependo tra l'altro la tardività dell'opposizione, chiedendo Controparte_1 dichiararsi la sua inammissibilità e/o improcedibilità.
L'eccezione è fondata.
È pacifico che l'opposizione sia stata tardivamente notificata a mezzo pec in data 10/02/2025 oltre il termine di quaranta giorni (il 27/01/2025) dalla notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi in data
18/12/24.
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta da in quanto proposta oltre il Parte_1
termine di quaranta giorni dalla notifica del provvedimento opposto.
Le spese di lite contenute entro i limiti edittali dello scaglione di riferimento stante la pronuncia in rito seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il NA, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da dichiarando per l'effetto esecutivo Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 4466/2024 emessa dal NA di Bologna in data 12/12/2024;
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Controparte_1
1.700,00 per compensi , oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014,i.v.a., c.p.a. .
BOLOGNA, 24 luglio 2025
Il Giudice dott. Annelisa Spagnolo
pagina 3 di 3